Adozione di persone maggiori di età

L'adozione di persone maggiori di età

adozione maggiorenni

L’istituto dell’adozione di maggiorenni, disciplinato agli Artt. 291 e ss. Cod. Civ., assolve, principalmente, la funzione di dare un erede a chi ne è sprovvisto.

Segnatamente, con l’istituto in esame è possibile creare una forma di parentela civile, ad imitazione della filiazione, per assicurare una discendenza a chi è privo di figli.

Condizioni richieste per l’adozione di persone maggiori di età

L’Art. 291 del Codice Civile prevede testualmente che:

  • “…Condizioni. L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o [legittimati] che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente…”

Dalla lettura della normativa, pertanto, emerge che:

  • l’adottante non deve aver figli legittimi o legittimati;
  • tra adottante ed adottato debbono intercorrere almeno 18 anni di differenza;
  • l’adottante deve aver compiuto 35 anni (in casi particolari 30 anni).

In merito ai suddetti requisiti, occorre tener presente quanto di seguito riportato:

  • la condizione prevista dall’Art. 291 Cod. Civ., relativa alla mancanza di discendenti legittimi o legittimati, è stata oggetto del vaglio della Corte Costituzionale, la quale, con la Sentenza n. 245 del 2004, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’Art. 291 cit. nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Sul punto, a tutt’oggi, permane un contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura impediente della presenza di discendenti;
  • è necessario il consenso dell'adottante e dell'adottato e dei suoi genitori, oltre a quello del coniuge dell'adottante e dell'adottando se questi è coniugato;
  • è necessario che l'adottante abbia compiuto 35 anni e abbia almeno 18 anni più del soggetto adottando;
  • il Tribunale, in ogni caso, dovrà valutare se l'adozione sia conveniente per l'adottando.

In ordine alla disciplina dei consensi, si rileva come l’adozione sia una fattispecie complessa, scaturente da manifestazioni di volontà da parte dell’adottante e dell’adottando, manifestazioni di volontà sulle quali si innesta la Sentenza del Tribunale.

Le volontà, pertanto, possono ritenersi un presupposto della adozione o un suo atto preparatorio e il loro incontro dà vita ad un negozio giuridico di diritto familiare, mentre è dalla Sentenza del Tribunale, che perfeziona la fattispecie, che derivano le conseguenze volute dalle parti.

Requisiti previsti per l’adottante

Passando all’esame dei requisiti, l'adottante deve:

  • aver compiuto i trentacinque anni di età
  • in casi eccezionali il Tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante abbia raggiunto almeno l'età di trent'anni
  • in ogni caso deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.

Ai sensi dell’Art. 294 Cod. Civ. l’adottante può adottare più persone contestualmente o con atti separati.

Inoltre, è richiesta la piena capacità dell’adottante.

Infatti, l'interdetto giudiziale (e si ritiene anche l’interdetto legale) è incapace ai fini dell'adozione, mentre per l'inabilitato, invece, occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare a seguito del deposito del ricorso, controfirmato anche dal curatore.

L’adottante, può essere anche un cittadino straniero purché la legge del suo Paese di origine preveda l'adozione (i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione saranno regolati dal diritto nazionale dell'adottante o, se comune, degli adottanti, ovvero da quello dello Stato ove la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata al momento dell'adozione).

Requisiti previsti per l’adottando

Nell’istituto in esame, colui che vuole essere adottato deve, naturalmente, essere maggiorenne e non può essere figlio adottivo di un'altra persona, a meno che si tratti di coniugi.

L’adottando non può essere adottato dai propri genitori, essendo esclusa dalla legge la possibilità di adottare il figlio nato dentro o all’infuori del matrimonio.

L’interdetto non può essere adottato mentre l'inabilitato può essere adottato con il consenso del curatore.

L'adottato, così come anche l'adottante, può essere cittadino straniero ma egli non acquista automaticamente la cittadinanza italiana.

Infatti, soltanto lo straniero minorenne, ai sensi dell'art. 3, L. n° 91/1992, acquista la cittadinanza a seguito di adozione.

I presupposti previsti agli Artt. 296 e 297 Cod. Civ.

Come poc’anzi anticipato, l’adozione di persone di maggiore età prevede un meccanismo di prestazione del consenso, ben più articolato di quello previsto per l’adozione legittimante.

Segnatamente:

  • consenso dell’adottante e dell’adottando
  • assenso dei genitori dell’adottando
  • assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati

Il consenso dell'adottante, in particolare, non riveste natura contrattuale né, tantomeno, può essere considerato un atto unilaterale a contenuto patrimoniale.

Invero, il consenso dell’adottante rappresenta un cd. negozio di diritto familiare (soggetto al vaglio, di merito e di legittimità, da parte dell'autorità giudiziaria in ordine ai presupposti).

Nell'ipotesi in cui sia negato l'assenso in argomento sia negato, l'adozione può, comunque, essere pronunziata:

  • laddove il rifiuto sia ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando;
  • ovvero qualora sia impossibile ottenere tale assenso per incapacità o irreperibilità.

In ogni caso, non si può prescindere dal rifiuto nelle ipotesi in cui il diniego sia opposto dal coniuge convivente dell’adottante e/o dell’adottando.

Il mancato esercizio del diritto relativo alla prestazione del consenso, inoltre, produce l'invalidità dell'adozione, ancorché il Tribunale abbia ignorato il riconoscimento.

Infine, le parti possono revocare il proprio consenso, così come chi ha prestato l'assenso può revocarlo, fino al momento della pronuncia della Sentenza, comunicando tale intenzione al Giudice.

Procedura prevista per l’adozione di persone maggiorenni

A seguito del deposito del Ricorso da parte dell’adottante, il Tribunale, preliminarmente, procede alla verifica dei consensi e degli assensi di cui agli Artt. 296 e 297 Cod. Civ., valutando, inoltre, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge nonché la convenienza della procedura per l'adottando.

In difetto di tali presupposti, il Tribunale dichiara il non farsi luogo all'adozione. 

Effetti dell’adozione di persone di maggiore età

Gli effetti dell'adozione di persone maggiorenni decorrono dal momento della pronuncia della Sentenza.

La Sentenza è immediatamente esecutiva.

In primo luogo, a seguito del deposito della Sentenza di adozione, l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

In secondo luogo, si rileva come, nell’istituto dell’adozione di maggiorenni, l’adottato conserva tutti i diritti ed i doveri verso la sua famiglia di origine.

Scopo dell'adozione di maggiorenni, infatti, è quello di garantire a chi adotta una discendenza.

Pertanto, ciò non preclude all'adottato di conservare tutti i rapporti preesistenti con la famiglia di origine, trovandosi l’adottato solo nella condizione di assumere un secondo stato di filiazione senza però perdere quello precedente.

Il rapporto di filiazione adottiva, in particolare, resta delimitato al rapporto che si instaura tra adottante e adottato, senza produrre effetti né tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra quest'ultimo e i parenti dell'adottante, ad eccezione delle ipotesi inerenti il divieto di contrarre matrimoni.

Sul punto, l’adozione non comporta alcun rapporto civile tra famiglia dell’adottato e adottante, né tra adottato e parenti dell’adottante, salvo alcune eccezioni disciplinate dalla legge.

L'adottante ha diritto agli alimenti nei confronti dell'adottato, ma non nei confronti dei suoi discendenti.

L'adottato, dal canto suo, ha diritto agli alimenti nei confronti dell'adottante, diritto che prevale, persino su quello dei genitori biologici dell'adottato stesso.

L’adottato, invece, non ha diritto agli alimenti nei confronti dei discendenti dell’adottante.

A carico dell’adottante incombe l’obbligo di mantenimento dell’adottato che non sia ancora in grado di realizzare la propria indipendenza economica.

Infine, si precisa come l’adozione non attribuisca all’adottante alcun diritto di successione, mentre è l’adottato da acquistare, nei confronti dell’adottante, i normali diritti successori spettanti ai figli.

Revoca dell’adozione di persone maggiorenni

L’adozione di persone maggiorenni può essere revocata:

  • ex Art 306 Cod. Civ. per indegnità dell’adottato;
  • ex Art 307 Cod. Civ. per indegnità dell’adottante.

In particolare, l'adozione dei maggiorenni, ossia il rapporto che si costituisce tra adottante e adottato, si consegue mediante la Sentenza del Tribunale.

Conseguentemente, l'adozione può essere revocata, su domanda rivolta al Tribunale rispettivamente dall'adottante e dall'adottato, allorquando ricorrano le seguenti ipotesi:

  • indegnità dell'adottato (omicidio o tentato omicidio anche nei confronti del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti). In caso di decesso dell'adottante a causa di tale delitto, la revoca può essere chiesta da coloro ai quali sarebbe stata devoluta l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti;
  • indegnità dell'adottante (casi di omicidio o tentato omicidio anche nei confronti del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti).

Tempi necessari alla definizione del procedimento di adozione di maggiorenni

I tempi del procedimento di adozione di persone di maggiore età sono generalmente più brevi del procedimento ordinario, attesa la semplificazione della procedura in argomento.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 01 Maggio 2019

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