Annullamento del Matrimonio
- L'annullamento del matrimonio
- Il matrimonio del minore
- Il matrimonio dell’interdetto
- Il matrimonio contratto in stato di incapacità naturale
- Il matrimonio del beneficiario di amministrazione di sostegno
- Vizi del consenso matrimoniale
- Violenza quale vizio del consenso matrimoniale
- Timore di eccezionale gravità quale vizio del consenso matrimoniale
- Errore quale vizio del consenso matrimoniale
- Procedimento
- Tempi del giudizio di annullamento del matrimonio
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
Disciplina codicistica
Codice Civile agli Artt. 117 e ss.
L'annullamento del matrimonio
Preliminarmente. si precisa come l’invalidità del matrimonio, nel nostro ordinamento giuridico, sia sanzionata sotto i seguenti profili:
- la nullità per violazione delle condizioni essenziali per il riconoscimento del matrimonio quale atto giuridicamente idoneo a realizzare la sua funzione
- l’annullamento per la violazione di una delle condizioni richieste a tutela del libero e responsabile consenso al negozio matrimoniale.
L’annullamento del matrimonio civile disciplinato agli Artt. 117 e ss. Cod. Civ., quindi, rappresenta una soltanto delle categorie di invalidità del matrimonio.
Il matrimonio del minore
Il minore che abbia compiuto 16 anni può validamente contrarre matrimonio in presenza dell’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni ex art. 84 Cod. Civ..
In difetto di tale autorizzazione il matrimonio è annullabile secondo il dettato dell’Art. 117 co. 2 Cod. Civ..
Lo stesso vale per il matrimonio celebrato dal minore infrasedicenne.
A pena di decadenza l’azione deve essere proposta entro un anno dal compimento della maggiore età del minore.
La legittimazione ad impugnare il matrimonio spetta, anzitutto, ai coniugi stessi, quindi anche al minore, che può autonomamente adire il Tribunale per l’annullamento.
Gli altri legittimati sono i genitori del minore, come pure il pubblico ministero.
Sia l’azione dei genitori e sia l’azione del pubblico ministero possono essere rigettate allorquando:
- il coniuge abbia raggiunto la maggiore età
- vi sia stato procreazione o concepimento.
Al verificarsi di tali circostanze, dove essere accertata la volontà del minore a mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio dell’interdetto
L’Art. 119 Cod. Civ. prevede l’annullabilità del matrimonio contratto da chi era infermo di mente alla data della celebrazione del matrimonio:
- sia in presenza di una sentenza di interdizione passata in giudicato
- sia nel caso in cui la sentenza di interdizione venga pronunziata successivamente (purché l’infermità sussistesse già al tempo del matrimonio).
L’annullamento del matrimonio è possibile solo in costanza di una sentenza di interdizione passata in giudicato.
Legittimati a impugnare il matrimonio dell’interdetto sono:
- il tutore
- gli eredi dell’interdetto o degli aventi causa
- l’interdetto dopo la revoca dell’interdizione.
L’azione di annullamento del matrimonio, ai sensi dell’Art. 119 comma 2 Cod. Civ., è proponibile dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo, nonché dall’interdetto una volta revocata l’interdizione.
Nel caso di “coabitazione ininterrotta” protrattasi per un anno dalla revoca dell’interdizione, comunque, il matrimonio viene sanato.
In mancanza di coabitazione opera il termine prescrizionale di 10 anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di revoca dell’interdizione ovvero della celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio contratto in stato di incapacità naturale
Ai sensi dell’Art. 120 Cod. Civ., è annullabile il matrimonio contratto da persona che, sebbene non interdetta, fornisca la prova di essere stata incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'incapacità di intendere e di volere consiste in una menomazione psichica non necessariamente assoluta, ma in grado, comunque, di alterare le capacità intellettive della persona pur senza escluderle.
La legittimazione appartiene solo al soggetto incapace di intendere e di volere, una volta riacquisite pienamente le facoltà mentali, mentre nessuna legittimazione è concessa al coniuge sano di mente e neppure ai parenti dell’incapace.
Nel caso in cui vi sia stata “coabitazione ininterrotta” con l’altro coniuge, il matrimonio contratto dall’incapace naturale è annullabile nel termine decandenziale di un anno dal riacquisto delle facoltà mentali.
Diversamente, il termine prescrizionale è decennale decorrente dalla data di celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio del beneficiario di amministrazione di sostegno
A differenza dell’interdetto il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità matrimoniale.
Tale matrimonio, in assenza di un provvedimento di interdizione, è senz’altro valido.
Rimane pur sempre integra la possibilità di azione di annullamento del matrimonio ai sensi dell’Art. 120 Cod. Civ. promossa
- dallo stesso nubendo
- ovvero la possibilità di richiesta della misura interdittiva da parte dei soggetti legittimati e successiva impugnazione del matrimonio ai sensi dell’Art. 119 Cod. Civ..
Vizi del consenso matrimoniale
La disciplina dell’annullamento del matrimonio per i c.d. vizi della volontà è contenuta all’Art. 122 Cod. Civ. e riguarda le ipotesi di violenza (psichica), errore e timore di eccezionale gravità.
La legittimazione alla proposizione dell’azione spetta allo sposo il cui consenso sia stato viziato a seguito di violenza, timore di eccezionale gravità o errore.
La normativa in esame non contempla l’annullamento del matrimonio per dolo.
Il dolo, di per sé, può essere una causa indiretta di annullamento allorquando incida sulla identità della persona, ossia quando abbia ingenerato errore non sulle qualità personali del coniuge, ma sulla identità fisica del medesimo.
Violenza quale vizio del consenso matrimoniale
L’Art. 122, co. 1 Cod. Civ. tutela chi ha contratto matrimonio sulla base di un consenso estorto con violenza.
La violenza per cui si ritiene annullabile il matrimonio è la violenza morale, mentre la violenza fisica (vis absoluta) non comporta l’annullabilità dell’atto bensì la sua radicale nullità.
Per rendere annullabile il matrimonio la violenza morale deve essere tale da condizionare una persona sensata e facendole temere di esporre se stesso, i suoi beni o un suo familiare, ad un male ingiusto e notevole, per il caso di:
- mancata conclusione delle nozze;
- diversa scelta della persona del nubendo.
Il termine decandenziale è di un anno in caso di coabitazione o un anno successivamente alla cessazione della violenza. Il termine prescrizionale decennale decorre dalla cessazione della violenza.
Timore di eccezionale gravità quale vizio del consenso matrimoniale
Il timore di eccezionale gravità consiste nella scelta del matrimonio, rispetto alla situazione oggettiva cui andrebbe incontro il soggetto se non dovesse accettare le nozze.
Il timore deve provenire dall’esterno della coppia.
Legittimato alla proposizione dell’azione di annullamento è solamente il coniuge vittima del timore di eccezionale gravità.
Il termine decandenziale è di un anno in caso di coabitazione o un anno dalla cessazione delle cause che abbiano determinato il timore.
Il termine prescrizionale decennale decorre dalla cessazione delle cause che abbiano determinato il timore il timore.
Errore quale vizio del consenso matrimoniale
L’azione di annullamento del matrimonio per errore sull’identità del coniuge e per l’errore sulle sue qualità essenziali è regolata all’Art. 122 Cod. Civ.
L’errore sull’identità del coniuge è ipotesi molto che può verificarsi, ad esempio, nell’ipotesi di casi di cecità di uno dei nubendi oppure di matrimonio a distanza celebrato per procura (per scambio di persona).
L’errore sulle qualità dell’altro coniuge, per essere essenziale deve riguardare:
- esistenza di una malattia fisica o psichica, un’anomalia o una deviazione sessuale;
- precedenti penali del nubendo (l’azione è proponibile solo in caso di presenza di una sentenza di condanna anteriore al matrimonio);
- lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal marito (in tal caso è necessaria la proposizione dell’azione di disconoscimento di paternità).
Procedimento
Il procedimento di annullamento del matrimonio è di competenza del Tribunale in composizione collegiale adito per territorio ex Art. 18 Cod. Proc. Civ..
Il giudizio di impugnazione del matrimonio segue le forme del processo ordinario di cognizione e si introduce con atto di citazione.
Tempi del giudizio di annullamento del matrimonio
I tempi del giudizio di impugnazione del matrimonio promosso ai sensi degli Artt. 117 e ss. Cod. Civ., attesa la natura contenziosa del procedimento, sono quelli di un ordinario processo civile.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 05 Dicembre 2018
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