Assegno divorzile

La disciplina normativa dell'assegno divorzile

assegno divorzile


L'assegno divorzile è un’obbligazione pecuniaria eventuale, che può gravare sull'ex coniuge in conseguenza del pregresso matrimonio.

Tale obbligazione risponde al cd. principio di solidarietà, principo da applicarsi, nonostante la dissoluzione del vincolo matrimoniale, ai rapporti tra gli ex coniugi.

Sotto il profilo normativo, l’assegno divorzile è disciplinato dall’Art 5, Legge n° 898 del 1° Dicembre 1970 e ss. mm. (il testo della cd. Legge sul divorzio, aggiornato al 31 Ottobre 2019, può essere consultato qui)


Caratteristiche dell’assegno divorzile e trattamento fiscale

Con la nota Sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a sanare un precedente contrasto giurisprudenziale relativo alla natura dell’assegno divorzile.

Per brevità, i Giudici di Legittimità hanno definito le caratteristiche dell’assegno divorzile come di seguito riportato:

  • trattasi di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive;
  • il coniuge richiedente deve fornire prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pretesa economica relativa all’assegno divorzile;
  • l’assegno divorzile non è automaticamente dovuto al coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.

Gli importi corrisposti a titolo di assegno periodico di divorzio, ai sensi dell'Art. 10, co. 1, lett. c), D.P.R. n° 917/1986 e ss.mm.), sono deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.

Presupposti dell’assegno divorzile

Come anticipato, il coniuge richiedente l’assegno divorzile deve offrire prova della mancanza di mezzi adeguati ovvero dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (pertanto, si deve trattare di impedimenti esternamente percepibili e valutabili, impedimenti non determinati da volontarie scelte di vita del coniuge richiedente e non autonomamente superabili).

Preliminarmente, si precisa come il riferimento agli standard di vita goduti dal richiedente in costanza di matrimonio non rappresenti, ai fini della concessione dell’assegno e alla determinazione della relativa misura, un elemento idoneo a identificare l’adeguatezza, o meno, dei mezzi economici del richiedente.

Ed infatti, la valutazione relativa all'adeguatezza dei mezzi economici del richiedente è compiuta:

  • comparando le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
  • verificando la concreta sussistenza di un significativo e rilevante squilibrio tra gli stessi;
  • determinando l’interferenza, o meno, su tale squilibrio di quelle eventuali scelte di conduzione della vita familiare adottate - e condivise - in costanza di matrimonio (si pensi al sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione da parte dell’ex coniuge di un ruolo casalingo, ossia di un ruolo consumato prevalentemente o esclusivamente all'interno della famiglia).

Cionondimeno, la sussistenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi non è sufficiente per la concessione della misura, rendendosi, comunque, necessario accertare che tale squilibrio sia una conseguenza diretta delle scelte di comunione di vita matrimoniale.

È per tale ragione, infatti, che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, non è sufficiente la mera insussistenza di redditi o patrimonio da parte del richiedente.

Accertamento dei requisiti riguardanti l’assegno divorzile

Il più recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione esclude, dai requisiti previsti per l’assegno divorzile, la necessità di procedere all’esame del tenore di vita.

Per contro, è necessario che l’ex coniuge non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli nei termini sopra precisati.

L’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola nell’accertamento giudiziale dei seguenti requisiti:

  • esistenza di una disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo dei redditi percepiti, del patrimonio nonché «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano;
  • la rilevanza di tale disparità nell’ambito delle rispettive posizioni economico-patrimoniali;
  • lo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali deve essere riconducibile direttamente alle scelte adottate durante la comunione di vita matrimoniale;
  • lo squilibrio economico deve rappresentare un divario non superabile dall’ex coniuge richiedente l'assegno (ad esempio vengono presi in esame la tipologia di attività professionale svolta e l'età del richiedente in relazione alle condizioni del mercato del lavoro);
  • la quantificazione è effettuata caso per caso, senza tenere in alcuna considerazione il mero dato relativo al tenore di vita in costanza di matrimonio.

Infine, non può non accennarsi alla intrinseca rilevanza della durata del matrimonio, ciò in quanto un matrimonio di breve durata difficilmente può comportare il diritto ad un assegno divorzile.

Sul punto, assume sempre rilevanza, nell’ambito dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile  la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale dell’altro ma anche di quello comune, finendo per assumere rilevanza anche il lavoro domestico.

Lo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi

L’esistenza di un divario tra le posizioni economiche complessive degli ex coniugi deve essere allegato dal richiedente.

Al momento del divorzio, le parti sono tenute a depositare le dichiarazioni dei redditi e la documentazione inerente lo stato del patrimonio personale e comune come previsto all’Art. 5 della L. n° 898/1970.

Il giudice, inoltre, può disporre accertamenti mediante:

  • indagini di Polizia Tributaria;
  • ordinando alla parte e/o a terzi l’esibizione di documentazione;
  • autorizzare una parte a far effettuare l'accesso a banche dati quali l’anagrafe tributaria.

Inoltre, ai fini della valutazione della posizione economico patrimoniale del richiedente l'assegno assumono rilievo svariati e numerosi profili, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, vi sono:

  • la mancanza di stabili fonti di reddito;
  • l’eventuale presenza di beni ereditari pervenuti in costanza di matrimonio ovvero dopo la separazione;
  • la volontarietà dello stato di disoccupazione (anche volontariamente) di lavorare;
  • la disponibilità della casa di abitazione.

L'assegno divorzile e l'instaurazione di una nuova convivenza

Uno degli aspetti che più frequentemente che possono venire in esame allorquando si tratti di verificare l’attuale sussistenza del diritto all’assegno divorzile, è sicuramente quello della nuova convivenza instaurata dal richiedente e/o beneficiario.

L’instaurazione della nuova convivenza da parte del beneficiario dell’assegno divorzile, infatti, può determinarne la perdita del diritto alla percezione.

La cessazione del diritto alla percezione dell'assegno divorzile si ha solo allorquando la nuova convivenza integri uno stabile modello di vita comune, con la creazione di un nuovo modello di famiglia di fatto.

L'instaurazione da parte dell'avente diritto all'assegno divorzile di uno tale stabile legame affettivo determina il venire meno della necessità di continuare ad appoggiarsi sugli effetti di un vincolo matrimoniale ormai sciolto, senza alcuna possibilità che l'eventuale interruzione di detto legame faccia rivivere la solidarietà post coniugale.

Con la nuova stabile convivenza, infatti, l'avente diritto all'assegno divorzile si assume consapevolmente il rischio di rinunziare definitivamente all'assegno.

Si ricordi, da ultimo, che il matrimonio del coniuge divorziato determina la cessazione automatica del diritto all'assegno.

Assegno divorzile una tantum e trattamento fiscale

Preliminarmente, si precisa come l’assegno divorzile normalmente sia rappresentato da una prestazione periodica (solitamente mensile) di una somma di denaro in favore dell’ex coniuge.

Nulla impedisce, però, che la corresponsione dell'assegno divorzile possa avvenire in unica soluzione.

Si tratta della figura dell’assegno divorzile cd. una tantum, assegno che è possibile corrispondere in unica soluzione solo su accordo delle parti e pur sempre previa valutazione da parte del Tribunale dell’equità e della congruità della somma corrisposta una tantum.

Il versamento della somma esclude la sopravvivenza, in capo all'ex coniuge beneficiario, di un qualsiasi ulteriore diritto nei confronti dell'altro coniuge con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione potrà essere per il futuro richiesta in caso di peggioramento delle condizioni economiche dell'assegnatario e comunque per la sopravvenienza di giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione.

A differenza dell’assegno periodico, l'assegno divorzile una tantum non costituisceper il soggetto che lo corrispondeonere deducibile dal reddito ai fini dell'applicazione dell'aliquota IRPEF.

Per il beneficiario dell’assegno divorzile, l’importo percepito non rappresenta reddito imponibile ai fini IRPEF (si veda l’Art. 47, co. 1, lett. f), D.P.R. n. 597/1973 e ss.mm.).

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 06 Novembre 2019.

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