Capacità di succedere
- Capacità di succedere
- Istituzione di nascituri
- Incapacità a succedere
- La capacità delle persone giuridiche di ricevere per testamento
- Indegnità
- Effetti dell'indegnità
- La diseredazione
- La riabilitazione
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
Definizione
Nel nostro ordinamento la capacità di succedere è la specifica capacità di un soggetto di essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive già facenti capo al defunto.
Capacità di succedere
La capacità di succedere rappresenta uno dei molteplici aspetti relativi alla capacità giuridica di un soggetto.
Al riguardo, in tema di capacità a succedere occorre distinguere tra:
- successione legittima, nell’ambito della quale sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al momento dell’apertura della successione (si ricordi che si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte del soggetto cui la successione si riferisce);
- successione testamentaria, nella quale si assiste ad un ampliamento della sfera dei successibili, in quanto possono ricevere per testamento, oltre ai suddetti soggetti, anche i figli di una determinata persona vivente al momento della successione, anche se non ancora concepiti (si tratta dei cd. nascituri non concepiti).
Istituzione di nascituri
L’istituzione dei nascituri quali eredi avviene attraverso una condizione testamentaria sospensiva e a formazione successiva, in quanto si perfeziona con la nascita del chiamato.
Pertanto, gli effetti della cd. delazione (l’offerta concreta del patrimonio del defunto) sono sospesi fino alla effettiva nascita.
Incapacità a succedere
Precisati i requisiti generali della capacità di succedere, occorre individuare le categorie di soggetti per i quali detta capacità è esclusa.
Appartengono alla categoria degli incapaci a succedere:
- Tutore o protutore del testatore, nel caso in cui le disposizioni testamentarie furono stilate al tempo in cui questi svolgevano attività di tutela;
- Notaio o altro pubblico ufficiale che abbia ricevuto il testamento, nonché i testimoni e l’interprete.
In tali ipotesi, più che mancare la capacità di succedere intesa quale espressione di capacità giuridica generale, si ha una incapacità di ricevere.
Conseguentemente, le disposizioni testamentarie a vantaggio delle suddette persone incapaci sono nulle, anche se fatte per interposta persona.
Ariguardo, si considerano persone interposte, con presunzione assoluta, i genitori, i discendenti e il coniuge dell’incapace a succedere.
La capacità delle persone giuridiche di ricevere per testamento
Gli enti riconosciuti possiedono una capacità di succedere ormai analoga alle persone fisiche e non è più necessaria l’autorizzazione governativa.
Anche per gli enti non riconosciuti, non è più richiesta il riconoscimento al fine dell’acquisto di beni ereditari.
Per gli enti non ancora esistenti, le fondazioni hanno capacità di succedere e l’Art. 14 Cod. Civ. ne consente la costituzione anche mediante testamento, a differenza delle associazioni, le quali richiedono necessariamente la pluralità di associati e, conseguentemente, non possono essere costituite per testamento.
Indegnità
La disciplina dell’indegnità nella successione è dettata agli Artt. 463 e ss. Cod. Civ e dalla Legge n° 137 del 08 Luglio 2005 e ss.mm..
L’indegnità è una causa di esclusione dalla successione, i cui effetti si producono solo a seguito della pronuncia del Giudice.
L’indegnità può riferirsi sia al successore a titolo universale e sia al successore a titolo particolare.
L’indegno pur avendo la capacità di succedere, vede il proprio acquisto posto nel nulla a seguito della Sentenza giudiziale.
Il legislatore nel 2005 ha ampliato i casi di indegnità a succedere, includendovi coloro i quali siano decaduti dalla responsabilità genitoriale.
Ricostruendo il significato dell’indegnità è possibile individuare che tale istituto giuridico risponde alla necessità di impedire che chi abbia offeso (in senso giuridicamente rilevante) la persona del defunto, oppure la sua libertà testamentaria, possa in qualche modo trarre profitto dall’eredità dell’offeso.
Da una parte, si presume la volontà del defunto di escludere l’indegno e, dall’altra, si sanziona l’indegno per l’illecito (rappresentato dall’offesa o dall’attentato alla libertà testamentaria).
La casistica dell’indegnità a succedere include:
- attentati alla persona fisica del defunto
- attentati all’integrità morale del defunto
- attentati alla libertà di testare del defunto
Con riferimento all’integrità fisica e morale del defunto, l’indegnità consegue al compimento, in tutta evidenza, di atti gravemente colpevoli commessi a danno del defunto (oppure verso il coniuge, il discendente o l'ascendente di questo).
Le ipotesi concrete sono l'omicidio o il tentato omicidio, l'istigazione al suicidio, la calunnia o la falsa testimonianza per reati gravi, nonché la decadenza dalla potestà genitoriale.
A queste condotte si aggiungono quelle contro la libertà del testatore, rappresentate dalle offese alla libertà di testare del defunto ovvero di atti diretti al testamento dello stesso.
Sul punto, l’indegnità può essere dichiarata nei confronti di chi abbia volontariamente indotto il soggetto della cui successione si tratta a disporre, revocare o modificare il proprio testamento.
Inoltre, si ha indegnità anche della persona che abbia alterato, celato o soppresso un testamento che avrebbe regolato la successione, o ancora di chi abbia realizzato o consapevolmente utilizzato un testamento falso.
Effetti dell'indegnità
Preliminarmente, occorre distinguere le ipotesi di una indegnità già accertata al tempo dell’apertura della successione da quella di una indegnità accertata in seguito giudizialmente.
Nel caso di indegnità già accertata al tempo dell’apertura della successione, l’indegno non potrà adire efficacemente l’eredità.
Nell’ipotesi di un successivo accertamento giudiziale dell’indegnità, l’indegno:
- dovrà restituire i beni ereditari e i frutti
- perderà l’usufrutto legale nonché il diritto di amministrazione sui beni devoluti ai suoi figli per rappresentazione.
La diseredazione
La diseredazione è una clausola testamentaria con cui il defunto dichiara di non voler fare alcun lascito a favore di un soggetto legittimario.
Si tenga presente che il testatore, con una clausola di diseredazione, non potrà, comunque, ledere le quote riservate ai legittimari.
La riabilitazione
La riabilitazione è l’istituto attraverso il quale la persona offesa può eliminare l’indegnità a succedere di un determinato soggetto.
La riabilitazione può essere totale o parziale.
Si ha riabilitazione totale nel caso in cui l’offeso provveda espressamente nel testamento, o per atto pubblico, a riabilitare l’indegno.
Invece, si ha la riabilitazione parziale allorquando l’offeso, pur a conoscenza della causa di indegnità, disponga, in un testamento successivo all’insorgere di detta causa di indegnità, in favore dell’indegno. In tal caso, l’indegno succede nei limiti della disposizione testamentaria posta a suo favore, ma non potrà ottenere la quota di legittima nel caso in cui il lascito sia inferiore.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
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