Conciliazioni

Conciliazioni lavoro

Aspetti Generali

Preliminarmente, si precisa come nel nostro ordinamento, in alternativa al ricorso diretto all’autorità giudiziaria, siano previste procedure conciliative e arbitrali (solitamente facoltative).

In particolare, l’Art. 410 Cod. Proc. Civ. disciplina un tentativo di conciliazione facoltativo per la quasi totalità del contenzioso.

Il tentativo di conciliazione in argomento è, infatti, obbligatorio soltanto nelle seguenti ipotesi:

  • controversie relative a rapporti di lavoro certificati ai sensi degli Artt. 75 e ss., D.lgs. n. 276/2003;
  • avverso la certificazione rivolgendosi alla commissione di certificazione che ha adottato  l’atto di certificazione di cui Art. 80, comma 4, D.lgs. n. 276/2003.

Ciò precisato, ai sensi dell’Art. 410 Cod. Proc. Civ., il tentativo di conciliazione può essere esperito, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Sul punto, la competenza territoriale dell’Ispettorato del lavoro si individua in ragione:

  • del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro;
  • ovvero del luogo in cui si trova una dipendenza dell’azienda nella quale è (o è stato) impiegato il lavoratore;
  • o quello del luogo in cui il lavoratore si trovava al momento della cessazione del rapporto.

La conciliazione

L’Art. 2113 Cod. Civ. prevede, a tutela del lavoratore, un regime di particolare rigore per la validità della disposizione, da parte di quest’ultimo, dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro.

La suddetta norma, comunque, non opera allorquando tra il datore di lavoro e il lavoratore venga conclusa e sottoscritta una conciliazione presso una delle sedi stabilite dalla legge (cd. sede protetta) nelle quali, grazie alla presenza di terzi soggetti ben individuati, è consentito alle parti, e in ispecie al lavoratore, di disporre dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro compiendo valide rinunzie e transazioni.

Al riguardo, operano validamente le rinunzie e le transazioni intervenute nelle seguenti sedi:

  • avanti le commissioni di conciliazione istituite presso le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (su accordo delle parti ovvero in conseguenza dell’accordo sulla proposta di bonaria definizione della controversia formulata da parte della commissione);
  • nelle sedi conciliative ed arbitrali individuate dai C.C.N.L., nonché avanti a collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale;
  • avanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, sia in prima udienza a seguito di proposta conciliativa dallo stesso formulata, sia in corso di causa;
  • avanti le commissioni di certificazione del rapporto di lavoro;
  • in sede sindacale con l’assistenza di un rappresentante dei lavoratori.

Il tentativo facoltativo di conciliazione ex Art. 410 Cod. Proc. Civ.

La richiesta del tentativo di conciliazione deve essere sottoscritta dall’istante e consegnata, o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec, al competente Ispettorato Territoriale del lavoro.

Inoltre, una copia della suddetta richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, a cura della stessa parte istante alla controparte.

Il contenuto della domanda di conciliazione deve essere il più possibile dettagliato e nella richiesta deve essere riportato:

  • nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto (se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, ovvero un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare, inoltre, la denominazione sociale o la ditta nonché la sede);
  • il luogo dove è sorto il rapporto di lavoro, ovvero quello ove si trova una dipendenza dell’azienda nella quale è impiegato il lavoratore, o quello del luogo in cui il lavoratore si trovava al momento delle cessazione del rapporto;
  • il luogo dove l’istante dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti la procedura conciliativa;
  • l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento dell’istanza di conciliazione (ad es. per differenze retributive, impugnazione del licenziamento, lavoro supplementare, straordinario, prestato in nero, risarcimento del danno et al).

Ove la controparte intenda accettare la procedura di conciliazione, deve depositare una memoria presso la Commissione di conciliazione entro 20 giorni dal ricevimento della copia dell’istanza. 

Con tale memoria, la controparte deve esporre le proprie difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.

Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.

Diversamente, entro i dieci giorni successivi al deposito della memoria, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve tenersi entro i 30 giorni dalla comunicazione.

Avanti la commissione il lavoratore può, inoltre, farsi assistere da un’organizzazione cui aderisce o cui ha conferito mandato.

Nell’ipotesi in cui la conciliazione non riesca vi sono le seguenti possibilità:

  • le parti sono libere di adire l’autorità giudiziaria per la risoluzione giurisdizionale della controversia
  • ovvero v’è la possibilità per le parti di conferire alla Commissione di conciliazione il mandato a risolvere la controversia in via arbitrale.

Sul punto, infatti, è previsto che nel corso del tentativo di conciliazione, ovvero al suo termine in caso di esito negativo, le parti possano indicare una soluzione, anche parziale, sulla quale esse concordano:

  • riconoscendo, eventualmente, il credito che dichiarano spettante al lavoratore ai fini della risoluzione della lite
  • affidando, per il resto, alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nell’ipotesi in cui le parti conferiscano alla commissione di conciliazione il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le stesse devono indicare:

  • un termine non superiore a 60 giorni dal conferimento del mandato per l’emanazione del lodo
  • le norme invocate dalle parti a fondamento delle relative pretese, nonché l’eventuale richiesta alla commissione di decidere secondo equità;

Nell'eventualità in cui le parti decidano, altrimenti, di adire l’autorità giudiziaria, le stesse parti dovranno dare atto dell’attività effettivamente svolta in fase conciliativa, versando in atti, unitamente al ricorso introduttivo, l’istanza, le memorie ed i verbali ed ogni altra documentazione prodotta in sede conciliativa.

Al riguardo, l’Art. 411, 2° comma e ss., Cod. Proc. Civ., stabilisce espressamente che, laddove le parti non raggiungano un accordo, la Commissione di conciliazione debba formulare una proposta per la definizione bonaria della controversia.

I termini di tale proposta, ove non accettata, sono riassunti nel verbale della procedura di conciliazione con indicazione delle valutazioni espresse da ciascuna delle parti.

Ciò ha importanza in quanto il Tribunale, chiamato a decidere la controversia in funzione di Giudice del Lavoro, deve valutare, in sede di giudizio, lee risultanze della proposta formulata dalla commissione allorquando questa proposta non sia stata accettata senza un’adeguata motivazione. 

Tempi necessari alla definizione del procedimento facoltativo di conciliazione

I tempi del procedimento di conciliazione, come poc'anzi anticipato, sono abbastanza brevi e, solitamente, la procedura giunge al suo esito nel termine di due mesi dal deposito dell'istanza di conciliazione.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 24 Febbraio 2019

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