Condotta antisindacale

condotta antisindacale

Definizione

Gli elementi costitutivi della condotta antisindacale sono individuati all’Art. 28 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e sono rappresentati dalla condotta datoriale lesiva dell’esercizio di diritti connessi alla libertà e all’attività sindacale o diretti ad ostacolare il diritto di sciopero

La condotta antisindacale

Muovendo dalla nozione di cui all’Art. 28 L. St. Lav., la condotta datoriale può essere considerata antisindacale laddove il comportamento datoriale sia atto “ad impedire o limitare l’esercizio della libertà sindacale nonché del diritto di sciopero”.

Conseguentemente, è necessario un giudizio relazionale di valore, con verifica in concreto della condotta datoriale al fine di rilevare l’idoneità delle stessa ad integrare la fattispecie antisindacale.

Segnatamente, la condotta antisindacale deve manifestarsi in:

  • comportamenti posti in violazione di norme imperative e diretti ad ostacolare o limitare l’attività sindacale
  • condotte datoriali che, pur legittime, appaiono essere dirette soltanto ad impedire l’esercizio della libertà sindacale.

 
Sul punto, il legislatore ha in passato disciplinato in maniera alquanto scarna alcune fattispecie tipiche di condotta antisindacale:

  • omessa informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali nelle procedure di licenziamento collettivo (Art. 24, L. n. 223/1991);
  • violazione della disciplina di cui al CCNL in materia di diritti e attività sindacali nel pubblico impiego (Art. 47, 3° comma, L. n. 428/1990).

A titolo esemplificativo, inoltre, si riporta la casistica della giurisprudenza di merito e di legittimità relativa a comportamenti datoriali rientranti nella fattispecie legale di condotta antisindacale:

  • il rifiuto datoriale di eseguire i pagamenti al sindacato delle quote di retribuzione dei lavoratori cedute con l’adesione all’organizzazione sindacale
  • il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di effettuare versamenti dei contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione
  • l’affidamento di mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, allo scopo di limitare le conseguenze dannose ed in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo
  • Il divieto datoriale ai dipendenti di tenere in corso di sciopero assemblee non retribuite all’interno dei locali aziendali
  • la trattenuta al lavoratore operata sulla retribuzione nel caso di partecipazione ad un’assemblea

Il procedimento

Il datore di lavoro che pone in essere una condotta antisindacale può essere assoggettato alla procedura prevista dall’Art. 28 L. n. 300/1970.
Tale norma disciplina un procedimento speciale volto a tutelare, in via inibitoria e ripristinatoria, l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti dei lavoratori:

  • qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”.

 L’azione si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

  •  l’assenza di condotte tipizzate, in quanto l’Art. 28 St. Lav. è una cd. norma in bianco che non individua le concrete condotte datoriali antisindacali
  • il procedimento si promuove con ricorso e legittimato attivo è il sindacato
  • si tratta di un procedimento speciale e avente carattere sommario
  • la decisione giudiziale avviene con Decreto
  • è prevista una sanzione penale per il datore di lavoro che non ottemperi al Decreto nel quale viene ordinata al datore la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

In particolare, allorquando il datore di lavoro adotti comportamenti di natura antisindacale, organizzazioni sindacali nazionali, anche per il tramite delle competenti sezioni territoriali che vi abbiano interesse, possono ricorrere al Tribunale monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro.

La procedura si instaura con il deposito di Ricorso.

Il Tribunale convoca con ordinanza le parti e, acquisite le informazioni necessarie, decide con Decreto motivato sulla sussistenza, o meno, della condotta antisindacale lamentata.

Il Decreto con il quale venga accertata una condotta antisindacale è immediatamente esecutivo ed impone al datore la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Avvero il Decreto il datore di lavoro può proporre opposizione entro 15 giorni dalla comunicazione di deposito del provvedimento.

Sotto il profilo penale, il datore di lavoro che non ottemperi al decreto o alla sentenza pronunciata in sede di opposizione, può essere chiamato a rispondere del reato previsto all’Art. 650 Cod. Pen. per Inosservanza di un provvedimento emesso da una pubblica autorità.

Tempi per la definizione del procedimento speciale

I tempi per la decisione del procedimento speciale relativo a condotte antisindacali, sono abbastanza brevi e nei casi meno complessi si arriva alla decisione con Decreto, solitamente, nel termine di due mesi dall’avvio del procedimento.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 02 Marzo 2019

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