Condotta ostativa i rapporti con il nipote
La disciplina codicistica
A seguito della riforma di cui al D.lgs. n° 154 del 28 Dicembre 2013, è stato espressamente riconosciuto nel nostro ordinamento il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti (Art. 317 bis Cod. Civ.).
In particolare, il legislatore ha riconosciuto all’ascendente, che prospetti impedimenti all'esercizio del diritto di mantenere rapporti con i nipoti, la facoltà di ricorrere al Giudice affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore stesso.
Per gli aspetti procedurali, la norma opera un rinvio al secondo comma dell'Art. 336 Cod. Civ.
La competenza per tali procedimenti è del Tribunale per i minorenni.
Aspetti principali
L’Art. 317 bis Cod. Civ., come anticipato, riconosce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
La necessità di tutelare il diritto degli ascendenti non è una novità, ed anzi, era già stata avvertita in materia di affidamento condiviso, attraverso l’esplicito riconoscimento all’Art. 337 ter Cod. Civ. del diritto del minore a “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Cionondimeno, la norma di cui all’Art. 317 bis Cod. Civ. ha il pregio di riconoscere espressamente la posizione giuridica degli ascendenti, tutelando (direttamente) il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Tale diritto degli ascendenti, comunque, deve essere funzionalmente connesso al preminente diritto del minore ed è, infatti, subordinato al suo esclusivo interesse.
Diritto di visita dei nonni
Uno degli aspetti ricorrenti nella tutela del diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è quello del c.d. diritto di visita.
Anche rispetto a tale diritto, corre l'obbligo evidenziare come gli ascendenti possano reclamarne l'esercizio solo allorquando la c.d. visita sia funzionale rispetto al preminente ed esclusivo interesse del minore.
È necessario, infatti, che il riconoscimento di un diritto di visita ad una persona diversa dai genitori non interferisca con i diritti e i doveri genitoriali.
Tale approccio è quello più recentemente adotttato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C.d.G. U.E., Sez. I, Sent. n. 335/17 del 31 Maggio 2018), principi giurisprudenziali a cui devono attenersi nell'applicazione della legge nazionale anche i Giudici degli Stati membri.
Procedimento
Gli ascendenti possono, ricorrendone i presupposti, presentare Ricorso al Tribunale per i minorenni.
Nel procedimento incardinato dagli ascendenti a tutela del diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti, non è prevista la possibilità che il Giudice minorile adotti provvedimenti urgenti prima della definizione del procedimento.
A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale per i minorenni:
- dispone l’ascolto del minore;
- decide con Decreto, valutato il superiore interesse del minore, adottando i provvedimenti convenienti a tutela del diritto degli ascendenti e del diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i nonni.
Competenza
A decidere sarà competente il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore, anche ove sia già pendente tra i genitori del nipote un procedimento di separazione coniugale.
Impugnazioni
Tutti i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’Art. 38, co. 3, Disp. Att. Cod. Civ., sono immediatamente esecutivi, salvo che il Giudice stabilisca diversamente.
In ogni caso, è possibile proporre reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni ricorrendo avanti alla Sezione di Corte d’Appello per i minorenni.
Tempi per la definizione del procedimento
I tempi occorrenti per la definizione procedimento, sostanzialmente, sono connessi all'attività istruttoria relativa alle condotte ostative il diritto degli ascendenti e dall'esame delle questioni connesse. Tali aspetti saranno attentamente valutati, anche in ragione della delicatezza della vicenda sottostante, all'atto di conferimento dell'incarico.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
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