Contrattazione di Secondo Livello
- Il secondo livello di contrattazione
- Chi può sottoscrivere un contratto di secondo livello ?
- Differenza tra contratti di secondo livello di tipo aziendale e quelli cd. di prossimità
- Soluzioni d’impresa
- Efficacia dei contratti di secondo livello
- Tempi necessari all'espletamento delle trattative per la contrattazione decentrata
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
Disciplina generale
La regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato si articola su tre livelli.
1) La disciplina legislativa che detta i principi relativi ai diritti e ai doveri dei lavoratori.2) La disciplina contenuta nei Contratti Collettivi di lavoro.
3) Il contratto individuale di lavoro, che lega il singolo lavoratore al proprio datore di lavoro
Ciò precisato, è possibile apportare in sede di contrattazione individuale ‘datore – lavoratore’ solo modifiche migliorative della disciplina collettiva contenuta nel CCNL.
Ad esempio, in sede di contrattazione individuale potranno essere previsti soltanto livelli più elevati per:
- salariali minimi
- orari di lavoro
- termini di preavviso relativi al recesso dal rapporto di lavoro (dimissioni e licenziamenti)
Sul punto, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sono degli accordi tra le associazioni di categoria che rappresentano, da una parte, i datori di lavoro e, d’altra parte, i lavoratori.
Nell’ambito dei CCNL vengono stabilite le norme che costituiscono la disciplina minima dei rapporti di lavoro di in un determinato settore produttivo.
Il secondo livello di contrattazione
La contrattazione di secondo livello si esercita attraverso la negoziazione di un accordo (c.d. accordo di secondo livello) raggiunto tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali che permette di derogare, in modo più o meno ampio, alla disciplina di cui ai CCNL.
Solitamente, oggetto di contrattazione di secondo livello sono le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e mirano alla regolamentazione di materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale dalle organizzazioni stipulanti i CCNL.
Si tratta, in ogni caso di strumenti di contrattazione decentrata ed integrativa dei contratti collettivi nazionali (cd. primo livello).
Questa contrattazione decentrata si articola:
- in contrattazione aziendale
- ovvero in contrattazione territoriale
- o ancora in contratti di prossimità
La contrattazione aziendale riguarda le singole imprese e vede come interlocutori in negoziazione:
- la direzione aziendale
- il sindacato interno (le RSA ovvero le RSU) e/o il sindacato territoriale (preferibilmente coinvolgendo anche l’organizzazione datoriale cui l'azienda aderisce)
Con la negoziazione di un accordo di secondo livello aziendale, è possibile integrare il CCNL con voci aggiuntive in materia di:
- retribuzioni (e.g. la produttività)
- orario di lavoro (e.g. forme di flessibilità oraria e/o banche ore e/o lavoro reso in funzione di clausole elastiche)
- condizioni di lavoro
- ambiente di lavoro
- sicurezza e formazione.
La contrattazione territoriale, invece, si attiva tra le Organizzazioni Sindacali presenti in un determinato territorio e persegue finalità che esulano dal singolo contesto aziendale.
Chi può sottoscrivere un contratto di secondo livello ?
I contratti di secondo livello, ovvero quelli sottoscritti a livello aziendale o territoriale, possono essere stipulati da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.
Al riguardo, occorre che le organizzazioni sindacali dei lavoratori chiamate a stipulare tali intese possano vantare, in concreto, una rappresentatività comparata maggioritaria a livello nazionale ovvero territoriale.
Pertanto, il datore di lavoro, ovvero l’associazione datoriale di categoria, che intenda avviare un negoziato finalizzato a raggiungere un accordo di secondo livello, deve verificare, necessariamente, che la propria controparte abbia un livello di qualificazione tale da poter essere considerato associazione comparativamente più rappresentativa.
In alternativa è necessario che, in presenza di più associazioni di lavoratori, la rappresentanza sindacale con cui saranno intavolate le trattative negoziali sia la più rappresentativa rispetto a quelle presenti nel contesto di riferimento.
Infatti, allo stato è sufficiente che l’intesa sia raggiunta anche con una sola delle parti (la più rappresentativa secondo il criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali) in rappresentanza dei lavoratori.
In alternativa, laddove già costituite, la sottoscrizione del contratto di secondo livello può essere raggiunta dalle rappresentanze sindacali dei predetti sindacati operanti in azienda (in ogni unità produttiva possono essere costituite più RSA e nelle stesse aziende è possibile la costituzione di RSU).
Occorre tenere presente che le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell’Art. 35 L. n. 300/1970, possono essere costituite nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori nell’ambito delle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero di quelle firmatarie dei contratti collettivi applicati dall’azienda.
Differenza tra contratti di secondo livello di tipo aziendale e quelli cd. di prossimità
La contrattazione di secondo livello cd. aziendale è governata dal principio dell'accordo interconfederale, e con tale strumento, come anticipato, è possibile intervenire nella disciplina del rapporto di lavoro solo laddove la legge o la contrattazione collettiva nazionale conferisca al secondo livello una specifica delega.
I cd. contratti di prossimità, invece, appaiono avere una portata derogatoria più ampia della contrattazione integrativa aziendale.
Al riguardo, in applicazione della disciplina prevista all’Art. 8 del D.lgs. 138 del 13 Agosto 2011, oltre a perseguire la finalità della maggior occupazione, i contratti di prossimità possono intervenire in alcune materie espressamente individuate dal legislatore.
In particolare tali accordi di prossimità, in deroga alle disposizioni di legge e all’eventuale regolamentazione contenuta nei CCNL, possono regolare i seguenti aspetti legati all’organizzazione del lavoro e della produzione:
- impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie;
- mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale;
- contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti nonché il ricorso alla somministrazione di lavoro;
- disciplina dell’orario di lavoro;
- modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA
- trasformazione e conversione dei contratti di lavoro
- conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro “fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento”
Inoltre, è opportuno evidenziare come i contratti collettivi di prossimità possano anche produrre effetti sotto il profilo delle agevolazioni contributive al datore di lavoro.
Infine si accenna alla possibilità offerta dai contratti di prossimità con i quali, pur sempre restando nell’ambito della cd. giusta retribuzione costituzionalmente garantita, è possibile individuare e negoziare con le parti sociali una retribuzione contrattuale variando gli elementi fissi (cd. paga base), derogando alla disciplina collettiva nazionale.
Soluzioni d’impresa
La contrattazione di secondo livello, ed in particolare quella aziendale classica ovvero quella cd. di prossimità, permette di adattare la disciplina dei rapporti di lavoro alle specifiche esigenze aziendali.
Con i contratti di secondo livello, inoltre, è possibile ottenere anche vantaggi economici legati alla decontribuzione o defiscalizzazione (laddove previste nella normativa tributaria in vigore), alla maggiore efficienza e competitività, nonché una maggiore flessibilità aziendale.
Da ultimo si evidenzia come con la contrattazione aziendale sia possibile il recepimento e l’applicazione, attraverso l’accordo con le RSA o con la RSU, di un nuovo CCNL, così, ad esempio, consentendo:
- il recesso dal vincolo che lega il datore di lavoro all’associazione datoriale firmataria del contratto precedentemente applicato;
- di superare il precedente rinvio contenuto nella lettera d’assunzione del singolo lavoratore.
Efficacia dei contratti di secondo livello
La contrattazione integrativa di secondo livello, ha efficacia non solo nei confronti dei lavoratori aderenti alle associazioni firmatarie dell’intesa, ma anche nei confronti di tutti gli altri lavoratori laddove si sia provveduto a negoziare dette intese con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative seguendo il cd. criterio maggioritario.
Si tenga presente, infatti, come non sia sufficiente raggiungere l’intesa con una associazione di lavoratori comparativamente più rappresentativa (sia essa costituita in RSA o RSU), ma occorre che sia rispettato, ove necessario, il requisito del criterio maggioritario.
Segnatamente, per rispettare il criterio maggioritario:
- a livello aziendale devono partecipare alla sottoscrizione uno o più sindacati che rappresentino la maggioranza dei lavoratori dell'azienda
- a livello territoriale, affinché l'accordo abbia efficacia nella singola azienda, occorre che la maggioranza dei lavoratori sia iscritta all'organizzazione sindacale stipulante e/o vi abbia conferito specifico mandato per la sottoscrizione del contratto di secondo livello.
Tempi necessari all'espletamento delle trattative per la contrattazione decentrata
I tempi del procedimento di negoziazione di accordi di secondo livello, sono abbastanza brevi e, soprattutto nei casi di contrattazione aziendale o di prossimità, si giunge alla stesura e alla sottoscrizione dell’accordo in un mese dall’avvio delle trattative in presenza di situazioni aziendali non particolarmente complesse e/o conflittuali.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 04 Marzo 2019
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