La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'indennità da licenziamento nel “Jobs Act”
L'illegittimità dell'indennità da licenziamento nel Jobs Act
Risulta, per contro, essere essere costituzionalmente illegittimo il sistema rigido di previsione di una indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore.
Per la Corte Costituzionale, tale ultimo aspetto risulta essere contrario ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonchè in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
Si riporta il dispositivo della Sentenza della Corte:
- l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (cd. Jobs Act) limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, ";
- l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, lett. c), l. 10 dicembre 2014, n. 183 (cd. Delega Lavoro Jobs Act) e degli artt. 2, 3, commi 2 e 3, e 4, d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4 comma 1, 35 comma 1, 76 e 117 comma 1, Cost., questi ultimi due articoli in relazione all’art. 30 della Carta di Nizza, alla Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento, e all’art. 24 della Carta sociale europea;
- l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 10 della Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento;
- la non fondatatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 30 della Carta di Nizza.
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