Danno Biologico Temporaneo - Responsabilità Medica

La disciplina generale del danno biologico

danno biologico temporaneo responsabilità medica

Nell'ambito del risarcimento del danno non patrimoniale, tra i pregiudizi risarcibili in quanto afferernti i diritti inviolabili della persona, è compreso anche il danno da lesione della salute, cosiddetto danno biologico, danno presente in numerosi casi di responsabilità civile:

  • si pensi ad una classica ipotesi di responsabilità medica, ad esempio l'errore del medico chirurgo, errore che determina una invalidità al paziente in seguito all'esecuzione non corretta di un intervento.
  • oppure all’ipotesi di un incidente stradale, sia nel caso di scontro tra veicoli che nel caso di investimento del pedone, nel corso del quale si sono verificate delle lesioni.
  • o ancora la lesione alla salute riguardante la sfera psichica del danneggiato quando questo, a causa del comportamento illecito di altri, matura una patologia psichica (si pensi ai danni derivanti nel rapporto di lavoro da condotte mobbizzanti o, in generale, ai danni patiti dalla vittima di un reato).

Il danno biologico, al pari del danno morale soggettivo e di quello danno esistenziale, appartiene alla più ampia categoria del danno non patrimoniale prevista all’Art. 2059 Cod. Civ.

In particolare, il danno non patrimoniale è risarcibile nei seguenti casi:

  • in tutte le fattispecie di reato ex Art. 185 Cod. Pen. (ad. es. lesioni, diffamazione etc.);
  • nelle ipotesi espressamente previste dalla legge;
  • allorquando ricorra la lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (ad. es. il diritto alla salute di cui all’Art. 32 Cost.).

Inoltre, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito il carattere onnicomprensivo del danno non patrimoniale, rispetto ad ogni pregiudizio non suscettibile di una diretta valutazione economica.

Con riferimento al danno biologico, il nostro ordinamento ha accolto una definizione normativa agli Artt. 138 e 139 Cod. Ass.:

  • “…per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito…”

Il danno biologico consiste nella lesione permanente e/o temporanea dell’integrità psicofisica della persona, comprensiva degli aspetti personali, dinamico-relazionali, passibili di accertamento e di valutazione medico legale e indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito.

Ciò precisato, nella valutazione del danno biologico deve tenersi in considerazione:

  • il danno biologico da invalidità temporanea, costituito dal periodo di durata della malattia fino alla guarigione o alla stabilizzazione dei postumi, ovvero il tempo trascorso dal verificarsi del danno al momento della guarigione oppure al momento in cui le terapie non sono più in grado di migliorare la situazione del danneggiato.
  • il danno biologico da invalidità permanente, rappresentato dalle conseguenze permanenti non più eliminabili e che residuano a carico del danneggiato, il quale le subirà per il resto della sua vita (relativo approfondimento Danno Biologico Permanente).

Solitamente, per la valutazione riguardante l'esistenza e l'entità di un danno alla salute, nonché per l'indagine relativa al rapporto di causalità tra un evento e il pregiudizio subito, è necessario, previamente, rivolgersi ad un medico legale.

Il grado dell'invalidità permanente viene valutato attribuendo un punteggio percentuale ai postumi permanenti, mentre la relativa liquidazione del danno (cd. monetizzazione) avviene applicando i criteri normativi o quelli tabellari-equitativi, criteri che individuano una somma di denaro:

  • per ogni giorno di invalidità temporanea
  • per ogni punto percentuale di invalidità (somma che varia a seconda dell'età del danneggiato).

Il danno biologico temporaneo e la sua liquidazione

La compromissione dell’integrità fisica impone, in primo luogo, la necessità di un accertamento medico legale della lesione del bene salute.

Tale accertamento medico legale è necessario per la valutazione del cd. danno evento, dovendo considerarsi il danno nel suo insieme, ossia:

  • sia quale evento lesivo accertabile, evento che deve essere in rapporto di causalità con il danno
  • sia quale insieme delle conseguenze risarcibili.

La lesione del bene salute rappresentata dal danno biologico, sia temporanea che permanente, deve essere accertata in concreto attraverso il ricorso ad una valutazione medico-legale.

Ciò precisato, il danno biologico temporaneo è rappresentato dall’insieme dei pregiudizi anatomo-funzionali, dinamico-relazionali e di sofferenza psico-fisica subiti dalla vittima, in conseguenza della lesione del diritto alla salute, durante un periodo di malattia.

A tal fine il periodo di malattia è costituito dall’intervallo di tempo tra l'evento dannoso e la guarigione oppure la stabilizzazione dei postumi permanenti (cd. guarigione con postumi permanenti).

Sotto il profilo medico legale, l'invalidità temporanea viene accertata e misurata in giorni e per punti percentuali (potendo la stessa essere totale o parziale).

L'invalidità temporanea totale, in particolare, viene riconosciuta soltanto al danneggiato che, durante il periodo di malattia, non possa assolutamente godere delle utilità della vita (ad es. in caso di degenza ospedaliera).

Ed infatti, il danno biologico, sia temporaneo che permanente, richiede sempre la prova da parte del danneggiato della sua entità sia pure attraverso il ricorso a presunzioni.

In merito ai criteri giudiziali utilizzati per la liquidazione del danno biologico temporaneo, condotta nell’ambito dell’integrale risarcimento del danno non patrimoniale e operando le dovute personalizzazioni previste, occorre distinguere tra:

  • criteri normativi riconducibili all'Art. 139 Cod. Ass.
  • criteri equitativi (nella pratica i cd. criteri tabellari)

Inoltre, ai fini della personalizzazione del danno da inabilità temporanea, a seconda del criterio applicabile, è possibile operare i seguenti incrementi ai valori medi di liquidazione:

  • liquidazione ai sensi dell'Art. 139 Cod. Ass. è prevista una percentuale massima di personalizzazione nella misura del 20% dei valori ivi indicati;
  • nell’ultima edizione delle Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, è stata prevista la possibilità di adottare un incremento personalizzato, in presenza di comprovate peculiarità, fino alla misura massima del 50%.

Al riguardo, l'unico criterio normativo di liquidazione del danno biologico temporaneo è quello di cui all’Art. 139 Cod. Ass., ossia il criterio per la liquidazione del danno biologico temporaneo causato da sinistri stradali che abbiano prodotto postumi non superiori al 9%.

Come noto, inoltre, l'operatività dell'Art. 139 è stata estesa anche alle ipotesi di responsabilità sanitaria (Art. 7, co. 4, Legge Gelli: Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private).

All’infuori del settore della circolazione stradale e della responsabilità medica, per la liquidazione del danno da invalidità temporanea, in sede giudiziale dovrà farsi ricorso all’applicazione di altri criteri equitativi.

Considerati i limiti di applicazione della disciplina di cui all’Art. 139 Cod. Ass., i giudici di merito, per costante indirizzo di legittimità, sono tenuti ad applicare i criteri previsti dalle Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.   

Quantificazione del danno da responsabilità medica

Come anticipato, in materia di responsabilità medica, la Legge Gelli prevede espressamente che il Giudice, nel determinare il risarcimento del danno, debba tener conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria relativamente al rispetto da parte del professionista delle linee guida.

Per la liquidazione del danno, la disciplina legale richiama le tabelle di cui agli Artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

In attesa dell’attuazione dell’Art. 138 Cod. Ass. per le lesioni di non lieve entità (cd. macro permanenti) il riferimento è alle c.d. tabelle milanesi. 

In relazione alle lesioni c.d. micro permanenti (da 1 a 9 punti percentuali di menomazioni all’integrità psico-fisica) deve farsi riferimento ai valori di cui alle tabelle richiamate dall’Art. 139 Cod. Ass..

I suddetti criteri normativi o tabellari-equitativi sono utilizzati afi fini della liquidazione sia del danno da invalidità permanente e sia del danno da invalidità temporanea.

L'assistenza dell'avvocato nei casi di responsabilità medica

L'Avvocato Francesco Massaro si occupa da anni dei casi di malasanità ed ha una conoscenza approfondita della responsabilità medica nonché dei connessi aspetti risarcitori, patrimoniali e non, a tutela della vittima primaria e delle vittime secondarie (solitamente i familiari conviventi).

L'esperienza maturata negli anni consente di analizzare a fondo la responsabilità delle strutture e degli operatori sanitari.

Una valutazione completa della fattispecie richiede, infatti, la conoscenza, oltre che degli aspetti principali della responsabilità civile delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria, anche dei seguenti profili:

  • la determinazione e la quantificazione dei danni risarcibili;
  • la funzione medico legale nei casi di malpractice in argomento;
  • le linee guida;
  • le buone pratiche clinico – assistenziali;
  • i nuovi presidi di sicurezza;
  • le possibilità offerte dal tentativo di conciliazione e dal procedimento di mediazione.

Inoltre, a seguito dell'approvazione della Legge n° 24/2017 (cd. Legge Gelli) è stato introdotto l'obbligo assicurativo per gli operatori e per le strutture, pubbliche e private.

Sul punto, ad Aprile 2019 non risultano essere stati ancora approvati i decreti attuativi dell’assicurazione obbligatoria e, pertanto, allo stato non è ancora consentita l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia che assicura la responsabilità civile delle strutture ospedaliere e degli operatori sanitari.

La mancata attuazione della disciplina assicurativa obbligatoria in materia sanitaria, oltre a privare i danneggiati della possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione dell'Azienda Sanitaria, continua a gravarli della necessità di adire l'autorità giudiziaria nei modi ordinari anche nei casi più pacifici ed evidenti di responsabilità medica.

I tempi legati alla decisione dei giudizi riguardanti la responsabilià medica, come poc'anzi anticipato, sono legati al normale procedimento contenzioso avanti l'autorità giudiziaria.

Ciò precisato, in attesa dell’approvazione della disciplina attuativa dell’assicurazione obbligatoria, si rende ancor più importante, in ogni caso, affrontare i casi di responsabilità sanitaria avendo una conoscenza approfondita della materia, avvalendosi anche di medici legali quali consulenti tecnici di fiducia.

La consulenza tecnica di parte risulta essere spesso necessaria per poter intervenire seriamente e incisivamente a favore dei danneggiati, consentendo loro una maggiore completezza e certezza nella determinazione del valore economico dei singoli pregiudizi.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 24 Aprile 2019

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Il rapporto con i Clienti è improntato alla massima trasparenza, l'incarico ricevuto viene formalizzato con contratto e, sempre in forma scritta, con apposito preventivo vengono comunicati i prevedibili costi delle prestazioni giudiziali e/o stragiudiziali che saranno rese a favore degli Assistiti.

All'atto del conferimento del mandato professionale, inoltre, i Clienti saranno resi edotti del livello di complessità dell'incarico, della sua importanza nonché di ogni ulteriore aspetto relativo a questioni giuridiche e di fatto riguardanti il mandato professionale conferito. 

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