Decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale

Decadenza responsabilità genitoriale


La disciplina codicistica

Gli Articoli 330 e 333 Cod. Civ. disciplinano, rispettivamente, la decadenza della responsabilità genitoriale e i provvedimenti che ne limitano l’esercizio in conseguenza di una condotta pregiudizievole del/i genitore/i nei confronti della prole. 

Presupposti

L’Art. 330 Cod. Civ. stabilisce che il Giudice possa dichiarare il genitore decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore qualora violi, trascuri i doveri ad essa inerenti ovvero abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

Inoltre, allorquando la condotta del genitore risulti particolarmente grave, il Giudice può, altresì, disporre l'allontanamento del genitore o del minore dall'abitazione al fine di preservare l'incolumità e la serenità di quest’ultimo.

Sotto il profilo sostanziale deve rilevarsi che la dichiarazione di decadenza costituisce una extrema ratio e può essere disposta solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore (ex Art. 333 Cod. Civ.) non siano idonei a tutelare il minore.  

Ai fini della dichiarazione di decadenza, non assume alcun rilievo la circostanza che la condotta posta in essere dal genitore  sia colpevole,  in quanto  il provvedimento di cui all'Art. 330 Cod. Civ.  non  rappresente una sanzione a carico del genitore bensì un rimedio posto a tutela del superiore interesse del minore.

Una pronuncia di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, determina per tutto il tempo della sua durata le seguenti conseguenze:

  • la sospensione di uno o di entrambi i genitori dall'esercizio dei poteri ad essa connessi
  • la privazione dell'usufrutto legale;
  • l'esclusione dalla successione in forza dell'Art. 448 bis Cod. Civ.
Per contro, permane l'obbligo di mantenimento della prole anche in capo al genitore dichiarato decaduto.

Aspetti principali

La decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale può essere pronunciata a seguito di:

  • ricorso dell'altro genitore;  
  • ricorso dei parenti del minore;
  • ricorso del Pubblico ministero;

In particolare, il Pubblico Ministero agisce in seguito a segnalazioni giunte presso la competente Procura della Repubblica, esposti e comunicazioni che possono essere presentati non solo dai genitori e parenti (di per sé legittimati a presentare autonomamente ricorso) ma anche in seguito alla segnalazione di terzi, enti pubblici (solitamente gli istituti scolastici o i servizi sociali territoriali) et al.

Il ricorso, in ragione del caso concreto, potrà contenere:

  • la richiesta di provvedimenti urgenti;
  • ovvero la richiesta di allontanamento del genitore o del figlio stesso. 

Tali domande potranno essere contenute:

  • sia in un ricorso formulato per ottenere la dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale (ai sensi dell’Art 330 Cod. Civ.);
  • sia un ricorso depositato per l’ottenimento di un provvedimento c.d. conveniente (ai sensi dell’Art 333 Cod. Civ.).

Si evidenzia, inoltre, la diferenza della disciplina qui esamintata rispetto a quella prevista all’Art. 342 bis Cod. Civ., disciplina che consente, anchesssa, l'allontanamento del genitore dall'abitazione.

In tale ultimo caso, tuttavia, il provvedimento non è diretto alla tutela dei preminenti profili relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì alla tutela dell’integrità fisica e morale dell’altro coniuge o convivente.

Inoltre, l’autorità competente per i due procedimenti è diversa:

  • per gli ordini di protezione di cui all’Art. 342 bis Cod. Civ. è competente il Tribunale Ordinario
  • per i provvedimenti di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale di cui agli Artt. 330 e 333 Cod. Civ. è competente il Tribunale per i Minorenni

Trovano applicazione, con riferimento al procedimento di decadenza in esame, le disposizioni di cui agli Artt. 336 e 336 bis Cod. Civ..

Il procedimento è riconducibile alla struttura della volontaria giurisdizione, con l’adozione di un decreto motivato in camera di consiglio, dopo aver assunto le opportune informazioni e sentito il pubblico ministero.

Il Tribunale per i minorenni, infatti, pronuncia in camera di consiglio il provvedimento relativo alla decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale (o la sua limitazione):

  • dopo aver assunto informazioni
  • dopo aver disposto l'ascolto del minore di anni dodici ovvero di età inferiore, se capace di discernimento.
Al riguardo, l’ascolto, pur costituendo un dovere per il Giudice ed un diritto per il minore, può non essere effettuato ove sia manifestamente superfluo ovvero possa determinare un pregiudizio per il minore.

È bene ribadire come sia compito del giudice valutare se, nel caso concreto, si rientri:

  • nell’ipotesi di cui all’Art. 330 Cod. Civ. (e, in tal caso, l’esito sarà una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale);
  • o nell’ipotesi di cui all’Art. 333 Cod. Civ. (in questo caso sarà adottato un provvedimento limitativo della responsabilità).
Infine, qualora sia pendente un procedimento di separazione, divorzio, di risoluzione delle controversie tra genitori ex Art. 316 Cod. Civ., e venga successivamente instaurato un procedimento ai sensi dell’Art. 330 Cod. Civ. dinanzi al Tribunale per i minorenni, resta competente  il Tribunale ordinario previamente adito anche relativamente ai procedimenti sulla responsabilità genitoriale.


Diversamente, ove sia stato già instaurato un procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale (ai sensi dell’Art 330 Cod. Civ.) dinanzi al Tribunale per i minorenni, trova applicazione il principio secondo cui tale Tribunale resta competente a conoscere della domanda volta alla declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale.

Il diritto del minore alla propria famiglia

La tutela prevista agli Artt. 330 e ss. Cod. Civ., si ribadisce, non rappresenta una sistema sanzionatorio nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale e neppure una reazione a condotte dannose per i minori.

Si tratta di una disciplina legale che, nonostante l’incisività dei provvedimenti ivi previsti, è approntata a tutela, protezione e prevenzione, dei minori e del loro diritto ad avere una famiglia nella quale poter crescere serenamente ed in maniera equilibrata.

Il Giudice dichiara la decadenza (o la limitazione) dall’esercizio della responsabilità i genitori solo allorquando i possibili interventi di sostegno e di aiuto al nucleo familiare - anche di natura amministrativa ad es. assistenza dei Servizi sociali territoriali, dei sanitari, oppure coinvolgimento di altre risorse parentali - non siano in grado di assorbire e neutralizzare la condizione di pregiudizio dei minori.

L’allontanamento del coniuge o del convivente

Nel procedimento limitativo o dichiarativo della decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, è rimessa alla discrezionalità del giudice la possibilità di disporre:
  • l’allontanamento del minore dalla residenza familiare
  • ovvero l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.
Limitando l'analisi a tale utlimo provvedimento, si precisa come l’allontanamento del genitore o del convivente risponda (anzi debba rispondere) alla superiore esigenza di tutelare il minore.

L’allontanamento, infatti, è lo strumento più incisivo a disposizione del giudice per garantire il superiore interesse del minore che, grazie all’allontanamento dal genitore o del convivente abusante, può continuare a vivere nella casa familiare e a mantenere i legami con essa.

Ricorrendo a tale strumento, si vuole evitare che di fornte ad un’evidente situazione di pregiudizio del minore vi sia l’ulteriore aggravio determinato dal distacco traumatico derivante al minore in conseguenza dell’allontanamento dalla propria abitazione.

Procedimento

Il procedimento relativo alla decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato all’Art. 336 Cod. Civ. e si promuove con Ricorso.

In ordine alla legittimazione si precisa che:
  • legittimati a richiedere i provvedimenti di cui agli Artt. 330 e ss. Cod. Civ. sono l’altro genitore, i parenti del minore oppure il pubblico ministero (il quale generalmente ricorre al Tribunale per i Minorenni a seguito di segnalazioni giunte in Procura
  • legittimato al ricorso, nel caso in cui si richieda al Tribunale la revoca di precedenti deliberazioni, è anche il genitore dichiarato decaduto o limitato nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale per i minorenni svolge la seguente attività istruttoria:
  • acquisisce informazioni sulla situazione di presunto pregiudizio a danno del minore, avvalendosi dei Servizi sociali territoriali;
  • acquisce il parere del pubblico ministero;
  • ascolta in udienza il genitore (o i genitori) nei confronti del quale sono stati richiesti i provvedimenti di cui agli Artt. 330 e ss. Cod. Civ.;
  • ascolta il minore che abbia compiuto dodici anni  (e anche il minore infradodicenne ricorrendone i presupposti già esaminati).

Competenza

A decidere sarà competente l’Autorità giudiziaria del luogo di dimora abituale del minore alla data della domanda.

Provvedimenti urgenti

Il Tribunale nei casi di urgenza, ancor prima di provvedere in ordine alla decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale (Artt. 330 e 333 Cod. Civ.), può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti in via temporanea nell’interesse dei figli.

Impugnazioni

Tutti i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’Art. 38, co. 3, Disp. Att. Cod. Civ., sono immediatamente esecutivi, salvo che il Giudice stabilisca diversamente.

In ogni caso, è possibile proporre reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni ricorrendo avanti alla Sezione di Corte d’Appello per i minorenni.

I provvedimenti che pronunciano (o negano) la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, quand’anche adottati dalla Corte d’Appello in esito al reclamo, non acquisiscono autorità di giudicato e sono, pertanto, modificabili e revocabili:

  • sia per nuovi elementi sopravvenuti;
  • e sia a mezzo del riesame delle originarie risultanze.

Reintegrazione della responsabilità genitoriale

Il Giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto allorquando:

  • siano cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata
  • e sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Vigilanza

Da ultimo, si evidenzia come, ai sensi dell’Art. 337 Cod. Civ., spetti al giudice tutelare il compito di vigilare sull’osservanza delle condizioni che il Tribunale per i minorenni (o il tribunale ordinario, in pendenza di divorzio o separazione) hanno stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale e per l’amministrazione dei beni ex Artt. 334 e ss. Cod. Civ..

Tempi per la definizione del procedimento

I tempi necessari alla definizione del presente procedimento, attesa la necessità di tutela del minore, sono brevi.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 10 Gennaio 2019

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