Denuncia di sinistro nella RC auto

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Aspetti generali

La denuncia di sinistro è l’avviso che i conducenti, ovvero i proprietari, di veicolo a motore coinvolti in un incidente stradale devono dara alla propria compagnia di assicurazioni.
 
Lo scopo della denuncia di sinistro è quello di mettere la propria compagnia di assicurazioni in condizione di poter adempiere a quanto disposto dagli Artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni (nel prosieguo Cod. Ass.), in ordine alla formulazione di una congrua offerta al danneggiato nell’ambito della procedura di risarcimento o di quella di risarcimento diretto (cd. Indennizzo diretto).

Il sinistro

Nella responsabilità civile stradale, in presenza di obbligo di assicurazione qual è la R.C.A., il cd. sinistro è rappresentato da un fatto verificatosi nell'ambito della circolazione di veicoli a motore, fatto dal quale può conseguire un danno a prescindere dalla presenza di più veicoli e dal verificarsi, o meno, di urto fra gli stessi.

La denuncia di sinistro

La denuncia di sinistro va presentata entro tre giorni dall’incidente (Art. 1913 Cod. Civ.).

L’Art. 143 Cod. Ass. impone l’obbligo ai conducenti, ovvero i proprietari, di denunciare il sinistro alla propria assicurazione. 

L’omissione di tale procedura comporta le conseguenze previste all’Art. 1915 Cod. Civ., secondo il quale nel caso di omissione dolosa si determina la perdita del diritto all’indennizzo, mentre se l’omissione è dovuta a colpa, il risarcimento è ridotto in ragione del pregiudizio arrecato all’assicuratore.

I termini di prescrizione dell’azione risarcitoria, termini decorrenti dal giorno del fatto illecito, sono interrotti con la ricezione da parte dell'assicuratore della denuncia di sinistro.

Contenuto della missiva e richiesta risarcitoria

L’avviso di sinistro può essere effettuato anche con modalità differenti rispetto all'utilizzo del modulo dell’assicuratore. 

In tal caso, attesa la necessità che il contenuto della missiva sia completo, è bene tener presente l’importanza di rivolgersi sin da subito all’Avvocato.

Dalla completezza della denuncia di sinistro, oltretutto, consegue:

  • a carico dell’assicuratore l’obbligo di formulare una proposta entro sessanta giorni per i danni materiali (danni al veicolo, a cose trasportate etc.) ed entro novanta giorni per i danni alla persona
  • la possibilità, decorsi i suddetti termini di agire in giudizio, previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita (il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la declaratoria di improponibilità dell’azione giudiziaria)

La denuncia di sinistro deve essere inviata al proprio assicuratore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo equipollente) nonché all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto.

Per informazioni in ordine al contenuto della richiesta da inviare alla compagnia di assicurazione è possibile prendere contatto con lo Studio utilizzando il modulo a piè di pagina o l’apposita sezione  Contatti
 

L'utilizzo del modulo

Il modulo deve essere allegato alla richiesta di risarcimento danni che il danneggiato invia all'assicuratore ai sensi dell'Art. 148 Cod. Ass..

L'omessa allegazione del modulo alla missiva risarcitoria incide sotto il profilo della prova, ciò in quanto tale denuncia di sinistro non avrà il medesimo valore di una cd. constatazione amichevole a firma congiunta (tale documento, infatti, ha valore di presunzione di veridicità circa l’avvenimento e la dinamica del sinistro ivi riportata).

Il modulo fornito dall’assicuratore assolve il compito di raccogliere, sotto forma di questionario predefinito dall'assicuratore (veicoli a e b, colori blu o giallo, campi a crocette e rappresentazione con disegno della dinamica), le informazioni di interesse per l'assicuratore, costringendo i denuncianti a riferire sulle circostanze ritenute di maggior rilievo al fine di comprendere la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità.

La completezza e l'esaustività delle informazioni consente alla compagnia di assicurazione una maggior velocità e precisione nella liquidazione del sinistro, così incidendo anche sulla deflazione del contenzioso.

Per il danneggiato, invece, è importante essere assistito nei propri interessi sin dall’inizio della fase stragiudiziale.

Il valore di prova del modulo

In presenza della firma congiunta dei conducenti sul modulo, o dei proprietari, si presume che il sinistro si sia verificato, con le modalità, nelle circostanze di tempo e di luogo, nonché con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

È ammessa la prova contraria da parte dell'assicuratore.

La presunzione di veridicità riguarda unicamente le circostanze in cui si è svolto il sinistro e non le responsabilità dei conducenti, in quanto tali responsabilità sono sempre liberamente apprezzabili dal giudice.

La dichiarazione contenuta nel modulo a doppia firma, cd. CID o constatazione amichevole di incidente, avrà, quindi, valore confessorio.

La confessione resa da uno solo dei corresponsabili (conducente, proprietario, assicuratore), non produce effetto nei confronti dell'altro, e sarà liberamente apprezzabile dal giudice.

Il modulo sottoscritto dal solo assicurato, inoltre, ha valore di confessione stragiudiziale liberamente valutabile dal giudice in un’eventuale successiva azione giudiziaria.

Ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole è preclusa dall'accertamento di una incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel CID e le conseguenze valutate in sede di giudiziale.

Denuncia di sinistro non conforme e relative conseguenze

Nel caso in cui la compilazione del modulo sia incompleta (ad esempio manchi la data o la rappresentazione grafica della dinamica) ovvero sia contraddittoria rispetto a precedenti informazioni fornite all’assicuratore, tale modulo perde la valenza di presunzione legale di veridicità.

Casi particolari

L'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, nel caso in cui intenda opporre al terzo danneggiato l'inesistenza del rapporto assicurativo, ha l'onere di sollevare la relativa contestazione sin dal momento della ricezione della richiesta scritta di risarcimento e dell’allegato modulo di denuncia di sinistro.

L'assistenza dell'avvocato nei casi di responsabilità da circolazione stradale

L'Avvocato Francesco Massaro si occupa da molti anni di casi di responsabilità da circolazione stradale e dei connessi aspetti risarcitori, patrimoniali e non, a tutela della vittime primarie e di quelle secondarie (solitamente i familiari conviventi delle persone coinvolte negli incidenti stradali).

L'esperienza maturata negli anni consente di analizzare a fondo gli aspetti civili e penali connessi alla materia della responsabilità civile automobilistica, prestando particolare attenzione sia ai cd. danni materiali ai veicoli o a cose e sia ai danni subiti dalla persone coinvolte.

A tal fine, l’Avvocato Massaro si occupa della gestione di ogni aspetto giuridico derivante dalla verificazione di sinistri stradali, avvalendosi, ove opportuno, anche di consulenti tecnici di fiducia (e.g. medici legali e, nei casi più complessi, di ingegneri per ricostruzioni cinematiche), prestando particolare attenzione alla ricostruzione delle singole voci di danno e all’esame delle eccezioni opponibili e non opponibili al danneggiato.

In casi di responsabilità da circolazione stradale, infatti, è doveroso lo svolgimento di una completa attività difensiva, sia stragiudiziale e sia giudiziale, per poter intervenire seriamente e incisivamente in favore dei danneggiati allo scopo di far conseguire l'integrale risarcimento dei danni.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 07 Marzo 2019

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Il rapporto con i Clienti è improntato alla massima trasparenza, l'incarico ricevuto viene formalizzato con contratto e, sempre in forma scritta, con apposito preventivo vengono comunicati i prevedibili costi delle prestazioni giudiziali e/o stragiudiziali che saranno rese a favore degli Assistiti.

All'atto del conferimento del mandato professionale, inoltre, i Clienti saranno resi edotti del livello di complessità dell'incarico, della sua importanza nonché di ogni ulteriore aspetto relativo a questioni giuridiche e di fatto riguardanti il mandato professionale conferito. 

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