Disaccordo tra genitori su questioni di particolare importanza 

Disaccordo tra genitori


Contrasto in merito a questioni di particolare importanza


L’Art. 316 Cod. Civ. prevede che ciascuno dei genitori possa rivolgersi al Tribunale, in caso di contrasto in merito a questioni di particolare importanza riguardanti i figli.

Conseguentemente, non tutti i contrasti che insorgono tra i genitori in tema di esercizio della responsabilità genitoriale possono legittimare un intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Ricorso al Tribunale in caso di disaccordo su questioni di particolare importanza

Preliminarmente, si evidenzia come la regola fondamentale per l’esercizio della responsabilità genitoriale sia quella che i genitori debbano assumere di comune accordo le decisioni riguardanti i figli, tenendo in considerazione le inclinazioni naturali, le aspirazioni e le capacità della prole.

La disciplina dettata dall’Art. 316 Cod. Civ., pertanto, prevede che l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, nelle dinamiche familiari ed in ordine alle decisioni riguardanti i figli, abbia carattere eccezionale e del tutto residuale. 

Ciascun genitore può rivolgersi al Tribunale per le decisioni riguardanti i figli a condizione che il disaccordo afferisca a situazioni di particolare importanza per la prole, situazioni chr, è bene evidenziarlo, devono essere specifiche e circostanziate.

Il Tribunale, ad ogni modo, non si sostituisce ai genitori nell'assumere una decisione nell'interesse del figlio, al contrario, il il Giudice si limita ad attribuire 1l 1potere decisionale al genitore che, rispetto ad una specifica e circostanziata questione di particolare importanza, individua la soluzione rispondente al superiore interesse del minore.

Procedimento

Il contrasto disciplinato dall’Art. 316 Cod. Civ. deve  intervenire tra genitori conviventi o comunque tra persone tra le quali vi sia, al momento del ricorso, un vincolo sentimentale e familiare.

L’autonomo procedimento qui esaminta non trova applicazione:
  • nel caso in cui il figlio sia stato affidato ad un terzo (ad  es.  ente  assistenziale) ed il contrasto intervenga tra il predetto ed uno dei genitori
  • ove sia già pendente un procedimento di separazione (in tal caso trovano applicazione gli Artt. 337-ter Cod. Civ. e 709-ter Cod. Proc. Civ..
Come anticipato, il contrasto in argomento deve essere relativo a questioni di particolare importanza, specifiche e rilevanti, e non potrà invocarsi l'intervento dell'Autorità Giudiziaria laddove i genitori non siano d'accordo su generiche modalità educative del figlio ovvero su questioni di minima importanza.

La questione deve riguardare, lo si ribadisce, una situazione potenzialmente idonea ad incidere sulla formazione  della personalità del figlio, ovvero sulla sua sana e serena crescita.

Pertanto le questioni che potranno essere sottoposte al Tribunale dai genitori in disaccordo sono, tipicamente, quelle relative ai diritti fondamentali della prole (ad es. la salute e l’istruzione scolastica).

Ricorso

La procedura in esame si attiva con ricorso al tribunale ordinario in composizione collegiale ai sensi degli Artt. 316 Cod. Civ. e 38 Disp. Att. Cod. Civ..

Il suddetto ricorso viene depositato ed il Tribunale, valutata l’ammissibilità dello stesso, fissa l’udienza di comparizione dei genitori, nonché del minore se maggiore di anni sedici ovvero se di età inferiore ma capace di discernimento  (e sempre che l’ascolto dello stesso non appaia superfluo ovvero  pregiudizievole per  il minore).

Il collegio suggerisce la decisione che più risulta confacente alle specifiche esigenze del  minore.
Ove permanga contrasto tra i genitori , il collegio attribuisce il relativo potere decisionale al genitore che, nel caso concreto, ritiene più idoneo a curare gli interessi  del figlio.

Si evidenzia infine come, nell’ipotesi in cui nessuna delle diverse soluzioni prospettate dai genitori sia ritenuta idonea Tribunale, quest’ultimo, non potendo sostituirsi ai genitori, potrebbe, in ragione delle circostanze emerse, trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per minorenni del luogo ove risiede il minore.

Ciò avviene, sovente, laddove il Tribunale adito ritenga necessario, ai sensi degli Artt. 330 e ss. Cod. Civ., un intervento del Tribunale per i minorenni in ragione di eventuali circostanze sintomatiche di un cattivo esercizio della responsabilità genitoriale.

È opportuno evidenziare, pertanto, l’importanza che assume il ricorso e, prim’ancora, le ragioni che effettivamente lo determinano, questioni rispetto alle quali appare necessaria l’assistenza di un legale.

I tempi occorrenti alla definizione del procedimento ex Art. 316 Cod. Civ.

I tempi della procedura relativa alla risoluzione dei conflitti insorti tra genitori in ordine a qquestinodi particolare importanza per la prole, sono solitamente brevi (salvo particolari eccezioni, pochi mesi dal deposito del ricorso).

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 10 Gennaio 2019

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