Disaccordo tra genitori su questioni di particolare importanza

Contrasto in merito a questioni di particolare importanza
L’Art. 316 Cod. Civ. prevede che ciascuno dei genitori possa rivolgersi al Tribunale, in caso di contrasto in merito a questioni di particolare importanza riguardanti i figli.
Conseguentemente, non tutti i contrasti che insorgono tra i genitori in tema di esercizio della responsabilità genitoriale possono legittimare un intervento dell'Autorità Giudiziaria.
Ricorso al Tribunale in caso di disaccordo su questioni di particolare importanza
La disciplina dettata dall’Art. 316 Cod. Civ., pertanto, prevede che l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, nelle dinamiche familiari ed in ordine alle decisioni riguardanti i figli, abbia carattere eccezionale e del tutto residuale.
Procedimento
- nel caso in cui il figlio sia stato affidato ad un terzo (ad es. ente assistenziale) ed il contrasto intervenga tra il predetto ed uno dei genitori
- ove sia già pendente un procedimento di separazione (in tal caso trovano applicazione gli Artt. 337-ter Cod. Civ. e 709-ter Cod. Proc. Civ..
Pertanto le questioni che potranno essere sottoposte al Tribunale dai genitori in disaccordo sono, tipicamente, quelle relative ai diritti fondamentali della prole (ad es. la salute e l’istruzione scolastica).
Ricorso
Il collegio suggerisce la decisione che più risulta confacente alle specifiche esigenze del minore.
Si evidenzia infine come, nell’ipotesi in cui nessuna delle diverse soluzioni prospettate dai genitori sia ritenuta idonea Tribunale, quest’ultimo, non potendo sostituirsi ai genitori, potrebbe, in ragione delle circostanze emerse, trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per minorenni del luogo ove risiede il minore.
I tempi occorrenti alla definizione del procedimento ex Art. 316 Cod. Civ.
I tempi della procedura relativa alla risoluzione dei conflitti insorti tra genitori in ordine a qquestinodi particolare importanza per la prole, sono solitamente brevi (salvo particolari eccezioni, pochi mesi dal deposito del ricorso).
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
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