Divorzio Congiunto
- I presupposti del procedimento di divorzio
- Il divorzio congiunto e la relativa procedura
- Il ricorso
- Competenza
- Le condizioni relative ai rapporti economici tra i coniugi e la prole
- Sentenza di divorzio
- Effetti personali della Sentenza di divorzio
- Effetti patrimoniali della Sentenza di divorzio (mantenimento dei figli, assegno divorzile in favore del coniuge, TFR, diritti successori)
- La negoziazione assistita o il divorzio davanti all’ufficiale di stato civile
- Divorzio e scioglimento delle unioni civili
- I tempi necessari per un divorzio congiunto
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
I presupposti del procedimento di divorzio
Il divorzio è lo strumento giuridico che consente ai coniugi, ove celebrato solo civilmente, lo scioglimento del vincolo matrimoniale, oppure la cessazione degli effetti civili del matrimonio c.d. concordatario, vale a dire quello religioso, al quale la legge dello Stato riconosce effetti civili, ove trascritto nei registri dello stato civile.
Il divorzio (termine che, peraltro, non viene mai menzionato nella Legge n°898/1970) consente la possibilità di porre fine al coniugio allorquando la comunione spirituale e materiale tra marito e moglie non possa essere mantenuta o ricostituita.
Affinché si possa giungere alla pronunzia di divorzio devono ricorrere i seguenti presupposti:
- che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita;
- che la crisi coniugale dipenda da una delle cause tassativamente previste dalla legge.
La presentazione congiunta della domanda di divorzio non esclude, infatti, che il Tribunale debba accertare la sussistenza di una delle cause tassative, che impediscono che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita.
Venuta meno la comunione spirituale e materiale, i coniugi possono domandare il divorzio, qualora ricorra una delle ipotesi previste all'Art. 3 L. n° 898/1970:
- dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di lesioni personali, quando ricorra la circostanza aggravante di cui all'Art. 583, 2° co, Cod. Pen. di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di circonvenzione di persone incapaci, in danno del coniuge o di un figlio;
- l'altro coniuge sia stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti di cui alle sopracitate lettere b) e c), ed il Giudice accerti l'inidoneità del coniuge a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
- il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del primo punto si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
- il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
- sia intervenuta una separazione di fatto quando la separazione di fatto sia iniziata almeno due anni prima del 18 Dicembre 1970.
- sia intervenuta una pronunzia definitiva di annullamento o scioglimento del matrimonio, ottenuta all'estero dal coniuge straniero, ovvero celebrazione, da parte sua, di un nuovo matrimonio;
- mancata consumazione del matrimonio;
- rettificazione dell'attribuzione di sesso compiuta da uno dei coniugi.
Infine, il caso più frequente è quello in cui
- sia stata già pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale .
In tale ultima ipotesi, a seguito dell’entrata in vigore della cosiddetta legge sul Divorzio breve (Legge n°55/2015), i termini per la proposizione della domanda di divorzio sono stati abbreviati:
- per le separazioni giudiziali, la domanda di divorzio può essere presentata decorsi dodici mesi (di separazione ininterrotta) dalla data della suddetta udienza presidenziale;
- per le separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, la domanda di divorzio può essere presentata decorsi sei mesi (di separazione ininterrotta) dalla data in cui si è tenuta l’udienza presidenziale.
Il divorzio congiunto e la relativa procedura
Il divorzio congiunto è la procedura che consente ai coniugi, già separati e che siano d'accordo tra loro, di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso a seguito del deposito del predetto ricorso
Qualora il ricorso venga presentato da un solo coniuge, il quale regolamenta in maniera completa ed esaustiva le condizioni di divorzio relative alla prole ed ai rapporti economici, è consentito all’altro coniuge convenuto, se ne condivide le prospettazioni, di comparire dinanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione dichiarando di aderire alla domanda dell’altro coniuge.
In ogni caso, l'Autorità Giudiziaria prima di pronunciarsi deve sentire i coniugi.
Qualora uno dei divorziandi, che pure ha sottoscritto il ricorso congiunto, revochi prima della decisione il proprio consenso e l'adesione alle condizioni concordate, il Tribunale ordina il mutamento del rito in quello ordinario.
Il consenso nella procedura di divorzio congiunto, infatti, è unicamente un presupposto per la proposizione della domanda congiunta e non determina l'immutabilità del rito.
Il ricorso
L'Art. 4 della L. n° 898/1970 prevede che la domanda di divorzio si proponga al Tribunale in forma di ricorso.
Tale ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda è fondata, nonché l'indicazione dell'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Tale articolo, modificato dall’Art. 8 Legge n° 74/1987, prevede la possibilità per i coniugi di proporre una domanda congiunta di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il ricorso in forma congiunta deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi, deve riportare le condizioni inerenti i figli maggiorenni e/o minorenni, sia sotto il profilo del mantenimento che dell'affidamento, ed i rapporti economici.
Il provvedimento di divorzio incide su status e su diritti soggettivi, pertanto è necessaria l'assistenza di un legale.
Competenza
La domanda congiunta di divorzio può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno e dell'altro coniuge.
Le condizioni relative ai rapporti economici tra i coniugi e la prole
Ulteriore oggetto di accertamento da parte del Tribunale sono le condizioni inerenti i rapporti economici tra i coniugi e la prole.
Nonostante ai coniugi venga riconosciuta un’ampia autonomia nella definizione delle relazioni personali ed economiche per il tempo successivo allo scioglimento del vincolo, spetta al giudice verificare che sussistano i presupposti della pronuncia, nonché che le condizioni non contrastino con gli interessi dei figli.
Qualora l'Autorità Giudiziaria ritenga che le condizioni poste alla base del ricorso congiunto appaiano in contrasto con gli interessi dei figli, il rito viene mutato in contenzioso, con la rimessione delle parti innanzi al Presidente per l'emanazione dei provvedimenti urgenti e la conseguente nomina del giudice istruttore, con fissazione dell'udienza di comparizione.
È necessario, quindi, che le condizioni esposte in sede di ricorso congiunto risultino essere congrue rispetto ai prevalenti interessi della prole.
Sentenza di divorzio
Il provvedimento con cui si conclude il procedimento di divorzio instaurato dai coniugi con domanda congiunta assume la forma della sentenza, che determina lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.
La suddetta Sentenza ha carattere c.d. costitutivo, in quanto è con tale provvedimento che si risolve il rapporto coniugale e il relativo titolo, eliminandone gli effetti.
La Sentenza ha efficacia dal giorno dell'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile da parte del Cancelliere.
Effetti personali della Sentenza di divorzio
La Sentenza di divorzio determina lo scioglimento del vincolo coniugale, nonché l'estinzione dei reciproci diritti e doveri nascenti dal matrimonio, già divenuti quiescenti a seguito della separazione personale.
Cionondimeno, i coniugi, a seguito della pronuncia di divorzio e dal momento in cui la stessa ha efficacia, sono soggetti a diritti e doveri reciproci, nei confronti della prole e rispetto ai terzi.
Gli effetti personali scaturenti dalla sentenza di divorzio sono la perdita del cognome da parte della moglie e l'affidamento della prole.
Ed infatti, per effetto della pronuncia di divorzio, la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, salvo che non sussista un’interesse meritevole di tutela suo o dei figli, nel qual caso essa può essere autorizzata a conservare il cognome del marito.
Come anticipato, la domanda congiunta di divorzio deve contenere, oltre alla regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, anche le condizioni relative alla prole.
Nel nostro ordinamento, l'affidamento condiviso è divenuta la forma prevalente, mentre l'affidamento esclusivo deve essere giustificato dalla sussistenza di situazioni oggettive ed insuperabili che ostacolino l'affidamento ad entrambi i genitori.
Conseguentemente, allorquando i genitori decidano di presentare un ricorso congiunto per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovranno prediligere la forma dell'affido condiviso, ove non vi siano cause ostative allo stesso.
Si deve tener ben presente che l’interesse preminente è quello della prole, e in particolare quello del figlio minore, il quale nonostante la pronuncia di divorzio, ha il prevalente diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere da loro cura, educazione, istruzione e assistenza morale, conservano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Con l’affido condiviso, la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Effetti patrimoniali della Sentenza di divorzio (mantenimento dei figli, assegno divorzile in favore del coniuge, TFR, diritti successori)
Orbene, sotto il profilo patrimoniale la sentenza di divorzio determina:
- l'obbligo di provvedere al mantenimento della prole;
- l'obbligo di versare un assegno divorzile per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli, qualora pattuito dalle parti;
- la perdita dei diritti successori (fatta salva l’ipotesi che il Tribunale, su domanda del coniuge superstite, disponga in suo favore e a carico dell’eredità l’obbligo di corresponsione di un assegno periodico e sempre che vi siano sufficienti sostanze ereditarie);
- il diritto del coniuge, che non abbia contratto nuove nozze e che sia titolare di un assegno di mantenimento a percepire la pensione di reversibilità in caso di decesso dell'altro
- il diritto del coniuge a ricevere una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Ciò precisato ulteriore aspetto patrimoniale che può conseguire al divorzio congiunto è quello dell’assegno divorzile concordato tra le parti.
L'assegno divorzile consiste in una somma di denaro, che un coniuge si impegna a versare all'altro, il cui ammontare, concordato tra le parti in caso di divorzio congiunto, può essere corrisposto in un'unica soluzione o mediante un versamento periodico e di norma mensile.
Qualora le parti si accordino in tal senso, l'assegno divorzile può essere concesso anche a favore del coniuge cui sia stata addebitata la separazione.
Sulla determinazione dell'assegno in sede di ricorso congiunto il tribunale non è chiamato ad esprimere un giudizio, quindi la misura dello stesso è rimessa alla libera determinazione dei coniugi.
Quanto sopra precisato è relativo all’assegno divorzile per il coniuge e non vale, quindi, per l'importo pattuito a titolo di mantenimento della prole. Tale importo, lo si sottolinea nuovamente, è sempre oggetto di controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria al fine di verificare che la somma concordata corrisponda al superiore interesse dei minori.
Il divorzio determina la perdita dei diritti successori nei confronti dell'altro coniuge, il quale, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, non potrà più avanzare alcun diritto sull'eredità.
Con riferimento al trattamento di reversibilità, inoltre, si precisa come lo stesso abbia la funzione di garantire la continuità del sostentamento al coniuge superstite che, prima del decesso dell’ex coniuge, veniva garantito dall'assegno divorzile.
Nell'ipotesi in cui in tale condizione si trovino più persone, è il Tribunale che provvede a ripartire fra tutti la pensione di reversibilità e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
Quando un coniuge sia in possesso dei predetti requisiti, la domanda può essere inoltrata direttamente all'ente tenuto all'erogazione.
Per ottenere l'indennità di fine rapporto dell’ex coniuge, si sottolinea come il presupposto sia la percezione dell'assegno divorzile da parte del coniuge che intende ottenere una quota del TFR dell'altro.
Ed infatti, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
La percentuale del TFR è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
La negoziazione assistita o il divorzio davanti all’ufficiale di stato civile
La predetta disciplina è stata recentemente modificata dal D.L. n° 132/2014, il quale ha introdotto la possibilità di divorziare mediante un accordo innanzi al Sindaco o mediante la procedura di negoziazione assistita.
L'art. 6 del citato D.L., prevede che i coniugi legalmente separati possano stipulare una convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di almeno un avvocato per parte, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del medesimo.
L'accordo è sottoposto ad un controllo pubblico affidato al Pubblico Ministero, il quale, tuttavia, per le questioni che non riguardano i figli, è tenuto a verificare soltanto che esso non contenga irregolarità.
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, infatti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, entro il termine di dieci giorni, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
Il Procuratore della Repubblica, quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli, lo autorizza, altrimenti lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti.
In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, allorquando non ravvisi irregolarità, comunica il nullaosta agli avvocati per i successivi adempimenti.
Il procedimento in esame si articola pertanto in due fasi:
- la prima di stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita al fine di aggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del medesimo
- la seconda, della sottoscrizione dell'accordo che produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di divorzio.
L'Art. 12 del predetto D.L., infine, introdotto la possibilità per i coniugi legalmente separati, che non abbiano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, di concludere, innanzi al Sindaco del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Senza voler sminuire la portata di tale intervento legislativo, appare legittimo chiedersi (soprattutto in ragione delle suesposte considerazioni relative agli effetti patrimoniali e personali del divorzio) se coniugi privi di conoscenze sul diritto possano essere in grado di autotutelarsi in una situazione che potrebbe avere risvolti rilevanti per il proprio futuro.
Divorzio e scioglimento delle unioni civili
Da ultimo, per l’applicazione delle norme sul divorzio allo scioglimento delle unioni civili si veda l’apposita sezione in approfondimenti
I tempi necessari per un divorzio congiunto
I tempi della procedura di divorzio congiunto, come poc'anzi anticipato, sono di gran lunga inferiori rispetto al procedimento contenzioso e, salvo le eccezioni richiamate in questo approfondimento, si giunge al divorzio dopo qualche mese dal deposito della domanda congiunta.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 10 Gennaio 2019
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