Divorzio Giudiziale

I presupposti del procedimento di divorzio

Divorzio Giudiziale

Il divorzio è lo strumento giuridico che consente ai coniugi, ove celebrato solo civilmente, lo scioglimento del vincolo matrimoniale, oppure la cessazione degli effetti civili del matrimonio c.d. concordatario, vale a dire quello religioso, al quale la legge dello Stato riconosce effetti civili, ove trascritto nei registri dello stato civile.

Il divorzio (termine che, peraltro, non viene mai menzionato nella Legge n°898/1970) consente la possibilità di porre fine al coniugio allorquando la comunione spirituale e materiale tra marito e moglie non possa essere mantenuta o ricostituita.

Affinché si possa giungere alla pronunzia di divorzio devono ricorrere i seguenti presupposti:

  • che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita;
  • che la crisi coniugale dipenda da una delle cause tassativamente previste dalla legge.

Venuta meno la comunione spirituale e materiale, i coniugi possono domandare il divorzio, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'Art. 3 L. n° 898/1970:

  • dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a)all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per incesto ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di lesioni personali, quando ricorra la circostanza aggravante di cui all'Art. 583, 2° co, Cod. Pen. di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di circonvenzione di persone incapaci, in danno del coniuge o di un figlio; 

  • l'altro coniuge sia stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti di cui alle sopracitate  lettere b) e c), ed il Giudice accerti l'inidoneità del coniuge a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
  • il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del primo punto si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
  • il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
  • sia intervenuta una separazione di fatto quando la separazione di fatto sia iniziata almeno due anni prima del 18 Dicembre 1970.
  • sia intervenuta una pronunzia definitiva di annullamento o scioglimento del matrimonio, ottenuta all'estero dal coniuge straniero, ovvero celebrazione, da parte sua, di un nuovo matrimonio;
  • mancata consumazione del matrimonio;
  • rettificazione dell'attribuzione di sesso compiuta da uno dei coniugi.

Infine, il caso più frequente è quello in cui 

  • sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale.

In tale ultima ipotesi, a seguito dell’entrata in vigore della cosiddetta legge sul Divorzio breve (Legge n°55/2015), i termini per la proposizione della domanda di divorzio sono stati abbreviati:

  • per le separazioni giudiziali, la domanda di divorzio può essere presentata decorsi dodici mesi (di separazione ininterrotta) dalla data della suddetta udienza presidenziale;
  • per le separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, la domanda di divorzio può essere presentata decorsi sei mesi (di separazione ininterrotta) dalla data in cui si è tenuta l’udienza presidenziale.

Il divorzio giudiziale e la relativa procedura

Il divorzio giudiziale è una procedura contenziosa attraverso la quale si giunge allo scioglimento del matrimonio civile, ovvero alla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, con provvedimento del Tribunale ai sensi degli Artt. 4 e ss. L. n° 898/1970.

La disciplina processuale del giudizio di divorzio contenzioso, infatti, è riconducibile al processo ordinario di cognizione.
Tale giudizio a cognizione piena si svolge nel contraddittorio tra le parti davanti al giudice ed è volto all’emanazione di una sentenza di divorzio atta ad incidere sui diritti soggettivi e sullo status delle parti.

Eventuali profili internazionali del divorzio, sono regolati dalla L. n° 218/1995, dal Diritto dell’Unione Europea e da numerose convenzioni internazionali (si rinvia all’approfondimento sul divorzio internazionale)

Il ricorso

La domanda di divorzio giudiziale si propone con ricorso al Tribunale competente.

Il divorzio giudiziale può essere richiesto da uno dei coniugi soltanto con il patrocinio di un avvocato

La competenza

Per il divorzio giudiziale è competente il Tribunale del luogo in cui:
  • il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio
  • ovvero, se il coniuge convenuto è irreperibile o sia residente all'estero, il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore
  • ovvero, se anche questi è residente all'estero,  qualunque tribunale della  Repubblica.  

L’udienza presidenziale

A seguito di presentazione del Ricorso, il Presidente del Tribunale fissa l’udienza di comparizione personale dei coniugi.

Alla suddetta udienza presidenziale di comparizione, i coniugi devono presentarsi personalmente e con l’assistenza di un difensore.

Il Presidente in Udienza procede all’audizione dei coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente e con i difensori, per il tentativo di conciliazione.

Ove il coniuge ricorrente non si presenti all'udienza la relativa domanda di divorzio non ha effetti, mentre nel caso in cui sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al presidente valutare l'opportunità di rinvio l’Udienza per il tentativo di conciliazione.

Nel caso in cui il coniuge resistente compaia senza difensore e manifesti la volontà di aderire alla domanda del ricorrente e comunque dichiari di avere con questi raggiunto un accordo tale da trasformare il divorzio da giudiziale a congiunto, il presidente differisce l’udienza affinché parte resistente, con l’assistenza di un difensore, confermi la volontà di pervenire all’accordo.

All’Udienza presidenziale possono verificarsi tre ipotesi:

  • i coniugi si riconciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione e il procedimento si estingue;
  • le parti raggiungono un accordo sulle condizioni del divorzio, con conseguente mutamento della procedura in Divorzio Congiunto;
  • in mancanza di conciliazione o di accordo sulle condizioni di divorzio, il giudizio proseguirà nelle forme del giudizio ordinario.

Nell’ipotesi di prosecuzione del giudizio, il Presidente del Tribunale adotta con ordinanza i provvedimenti provvisori e urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il Giudice per la prosecuzione del giudizio e assegna i termini alle parti per il deposito dei rispettivi atti.

Rapporto con la separazione giudiziale e consensuale

Presupposto indefettibile per accedere al divorzio, ai sensi dell’Art. 3 L. n° 898/1970 modificato dalla legge su Divorzio breve L. n° 55/2015, è la previa separazione legale protrattasi per almeno 6 mesi/un anno (a seconda dei casi).

Vi è autonomia tra i criteri rilevanti per la determinazione dell’assegno di divorzio rispetto a quelli riguardanti la separazione (ad es. può essere disposta la corresponsione dell’assegno divorzile anche nell’ipotesi in cui non sia stato attribuito alcun assegno in sede di separazione consensuale oppure in sede di separazione giudiziale il coniuge si sia dichiarato economicamente autosufficiente).

L’impugnazione della Sentenza di divorzio

La sentenza emessa al termine del giudizio può essere impugnata nelle forme ordinarie: 
  • sia per quanto attiene al capo che contiene la dichiarazione di scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili;
  • sia per quanto riguarda le domande accessorie.

Effetti della sentenza di divorzio

Gli effetti personali e patrimoniali della sentenza si producono tra le parti dal passaggio in giudicato; l'annotazione ex art. 10 l. n. 898/1970 attiene unicamente agli effetti erga omnes della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche che è propria dei registri dello Stato Civile

Effetti personali della Sentenza di divorzio

La pronuncia determina cessazione dello status di coniuge.

La moglie perde il diritto al cognome del coniuge che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

Tuttavia, il Tribunale con la sentenza con cui pronuncia il divorzio può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito, allorquando sussista un interesse proprio o dei figli meritevole di tutela. 

L’assegno divorzile - effetti patrimoniali della Sentenza di divorzio

In ordine ai requisiti dell’assegno divorzile si rinvia all’apposita sezione di approfondimento, anche in ragione del mutamento giurisprudenziale determinato da una recente ed innovativa pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su tale argomento.

Profili ereditari - effetti patrimoniali della Sentenza di divorzio

La Sentenza di divorzio fa cessare lo status di coniuge venendo, conseguentemente, meno tutti i diritti ad esso connessi.

L’Art. 9 n° 898/1970 prevede che in caso di morte dell’ex coniuge, l’altro ormai divorziato non avrà alcun diritto sull'eredità.

L’ex coniuge potrà riceverne una quota solo se è titolare dell'assegno divorzile, tale diritto è giustificato soltanto della cessazione della corresponsione dell’assegno di divorzio per morte dell’obbligato.

L’assegno a carico dell’eredità è corrisposto in relazione alle sostanze ereditarie.

La sua determinazione opera in relazione dell’ammontare dell’assegno di divorzio, dell’entità del bisogno, può variare in ragione della misura dell’eventuale pensione di reversibilità, nonché del numero, della qualità, e delle condizioni economiche degli eredi.

Pensione di reversibilità - effetti patrimoniali della Sentenza di divorzio

In caso di morte dell’ex coniuge titolare di un trattamento pensionistico, l’altro ex coniuge superstite ha diritto a percepire la c.d. pensione di reversibilità al ricorrere dei seguenti presupposti:
  • non sia passato a nuove nozze;
  • sia titolare di un assegno divorzile;
  • il rapporto pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
Nel caso in cui l’ex coniuge si sia risposato, la quota della pensione di reversibilità spettante sarà  stabilita  dal  Tribunale  tenendo  conto  della  durata  dei  rispettivi  matrimoni, l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le rispettive condizioni economiche  e  la  durata  delle  rispettive  convivenze  prematrimoniali.

Diritto alla quota del TFR - effetti patrimoniali della Sentenza di divorzio

Il coniuge divorziato che non abbia contratto nuove nozze e che sia titolare dell’assegno di  divorzio,  ha  il diritto  a percepire una percentuale del TFR percepita dall’altro ex coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro.

La percentuale è pari al 40% dell’indennità totale, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio.

Tale diritto sorge anche se il trattamento spettante all'altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio.

È possibile, comunque, presentare domanda di liquidazione di quota del TFR contestualmente alla domanda di divorzio e relativo assegno. In questo caso si formerà un giudicato simultaneo su entrambe le domande.

Nel caso in cui il diritto a percepire il TFR  maturi per decesso dell’ex coniuge obbligato al versamento dell’assegno divorzile, l’obbligo di corrispondere la percentuale di TFR graverà sugli eredi oppure sul nuovo coniuge superstite se il de cuis era già passato a nuove nozze.

I tempi occorrenti per un divorzio giudiziale

I tempi della procedura di divorzio giudiziale sono naturalmente maggiori rispetto al procedimento di divorzio congiunto (procedimento che, salvo le eccezioni già analizzate nel relativo approfondimento, di norma si conclude qualche mese dal deposito della domanda congiunta).

Il divorzio giudiziale, infatti, segue le forme e i tempi del giudizio ordinario civile e la sua durata varia anche a seconda di quale sia il Tribunale territorialmente competente. 

Inoltre, ed è questo l’aspetto più rilevante, la durata del divorzio giudiziale è strettamente connessa al grado di conflittualità esistente tra i coniugi.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 15 Gennaio 2019

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