Divorzio Internazionale
Introduzione
In presenza di fattispecie con elementi di estraneità (quali ad es. la cittadinanza di uno o di entrambi i coniugi, la formazione del vincolo matrimoniale all’estero o il prevalente radicamento altrove della vita familiare), il nostro ordinamento prevede l’operatività delle norme del c.d. diritto internazionale privato, al fine di regolare i rapporti con ordinamenti stranieri.
Divorzio internazionale
- al tema dei c.d. matrimoni misti, quelli in cui almeno uno degli sposi è straniero (secondo i più recenti dati ISTAT rappresentano oltre il 15% dei matrimoni contratti in Italia)
- allo scioglimento di matrimoni contratti all'estero.
- giurisdizione
- competenza
- legge applicabile al rapporto
- riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri.
È sufficiente, in questa sede, considerare la circostanza che la maggior parte dei paesi europei non conosca neppure l’istituto della separazione (ad esempio Austria, Svezia, Finlandia, Grecia).
Ed ancora, si consideri come in altri importanti paesi europei (ad esempio Germania, Francia e Spagna) la separazione non costituisca una condizione per ottenere il divorzio, rappresentando, per contro, soltanto “il periodo di tempo” che precede il divorzio, periondo nel quale non è necessario che intervenga tra i coniugi alcun provvedimento giurisdizionale.
Principali questioni
Legge applicabile
- non è riconosciuta efficacia alla disciplina del ripudio, c.d. talaq nei paesi di diritto islamico, in ragione del fatto che sia consentito solo al marito;
- è invece ammissibile il divorzio unilaterale, poiché consentito ad entrambi i coniugi e, pertanto, non discriminatorio.
Il divorzio e il fenomeno del cd. forum shopping
Venuto meno il c.d. monopolio statale nella disciplina della giurisdizione dei rapporti di status personali e familiari, si possono verificare casi in cui i coniugi decidano di avvalersi delle norme del diritto internazionale privato per creare un collegamento tra competenza dello stato/legge applicabile al divorzio, che determini una legislazione più favorevole ai divorziandi.
Si tratta, solitamente, di casi in cui i divorziandi realizzano un collegamento fittizio, possibile in ragione della mancanza di una perfetta armonizzazione internazionale e comunitaria.
Per i cittadini comunitari, infatti, è possibile ottenere un procedimento di divorzio più snello (cd. “divorzio facile”) avvalendosi della disciplina:
- del Regolamento UE 2201/2003 (sulla giurisdizione)
- del Regolamento UE 1259/2010 (sulla legge applicabile al divorzio)
Tale prassi rappresenta un classico esempio, seppur considerato da più parti una pratica ai limiti dell’abuso del diritto, di c.d. forum shopping.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
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