Responsabilità genitoriale: provvedimenti per inadempienze o violazioni
La normativa
L’Art. 709 ter Cod. Proc. Civ. prevede espressamente che:
"...per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari..."
La disciplina
La Legge n° 52/2006 ha introdotto, in tema di affidamento condiviso, il principio della bi-genitorialità a tutela del diritto del minore:
- a ricevere supporto affettivo e risorse di mantenimento da entrambi i genitori
- a mantenere con ciascun genitore un rapporto stabile
A salvaguardia di tali diritti, spesso lesi da condotte emulative o, comunque, colpevoli di un genitore, l’Art. 709 ter Cod. Proc. Civ.:
- consente al coniuge, o ad entrambi, di ricorrere al Giudice per la soluzione delle controversie insorte in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento dei figli minori.
In tal caso, l’intervento del Giudice può portare:
- sia alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio esistenti
- sia a provvedimenti di carattere sanzionatori o risarcitori nei confronti del genitore inadempiente
Presupposti
Per l’applicazione della disciplina di cui all’Art. 709 ter Cod. Proc. Civ. è necessario che la condotta del genitore determini «gravi inadempienze» relativamente all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento.
Ad oggi, è ancora controversa la possibilità di agire ai sensi dell’Art. 709 ter Cod. Proc. Civ. in caso di violazione da parte di un coniuge dei soli obblighi di natura economica, senza che tale condotta sia accompagnata da comportamenti pregiudizievoli l’esercizio della responsabilità genitoriale o le modalità di affidamento.
Ciò precisato, a fronte di una condotta colpevole del genitore, condotta caratterizzata dalle «gravi inadempienze» richiamate, il Giudice potrà adottare uno tra i seguenti rimedi sanzionatori e risarcitori:
- l’ammonizione del genitore inadempiente
- il risarcimento dei danni nei confronti del minore
- il risarcimento dei danni nei confronti dell’altro genitore
- la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Si tratta, in buona sostanza, di un procedimento diretto a sanzionare una condotta illecita del genitore adattandosi alle peculiarità del caso concreto.
Procedimento
- rispetto ai doveri enucleati dal provvedimento relativo all’affidamento della prole;
- ovvero di fronte ad atti che siano comunque pregiudizievoli il corretto esercizio delle modalità di affidamento dei figli.
- con ricorso al Tribunale nel corso del procedimento di separazione tra i coniugi o di divorzio (la competenza sarà del giudice adito per il procedimento principale)
- in via principale con ricorso al Tribunale del luogo di residenza del minore nel caso in cui tra i genitori non sia pendente un procedimento di separazione o di divorzio
Ai fini della decisione in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui all'Art. 709 ter Cod. Proc. Civ., il Giudice potrà espletare attività istruttoria anche attivando d'ufficio i propri poteri.
I provvedimenti adottati ai sensi dell’Art. 709 ter Cod. Proc. Civ. sono impugnabili nei modi ordinari.
Tempi occorrenti per la definizione del procedimento ex Art. 709 ter Cod. Proc. Civ.
I tempi relativi alle procedura in esame, indipendentemente dalla circostanza che sia proposta in via autonoma o in via incidentale, sono generalmente brevi.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
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