Istituti della Tutela e della Curatela

Disciplina generale della tutela

Tutela e Curatela

La tutela è un ufficio di diritto privato, gratuito ed irrinunciabile, istituita allo scopo di realizzare l’interesse pubblico della protezione:

  • degli interdetti (si rinvia all'approfondimento Inabilitazione e Interdizione)
  • e dei minori privi di genitori in condizione di esercitare la responsabilità genitoriale.

Il tutore è un soggetto che viene nominato dal Giudice tutelare.

A seguito della legge di riforma del diritto di famiglia, i compiti del Giudice Tutelare sono stati ridotti, essendo state attribuite, specie in situazioni di urgenza e pregiudizio per i minori, al Tribunale per i Minorenni maggiori competenze.

A titolo esemplificativo, infatti, l’ordinamento attribuisce al Giudice Tutelare:

  • la sovrintendenza delle tutele e delle curatele;
  • lo svolgimento di funzioni relative all'esercizio della potestà genitoriale;
  • l'esercizio di funzioni consultive e di controllo in materia di adozione;
  • l'intervento nell'interesse del figlio su istanza del genitore divorziato non affidatario;
  • la concessione dell'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore;
  • la convalida dei provvedimenti per i trattamenti sanitari obbligatori (in case di cura od ospedali psichiatrici);
  • l'autorizzazione alla minore di interrompere, per gravi motivi, la gravidanza volontariamente senza l'intervento dei genitori.

A livello descrittivo possono essere individuati i seguenti tipi di tutela:

  • volontaria, nella quale il tutore è designato dal genitore
  • legittima, nella quale l’ufficio tutelare è affidato a parenti prossimi o ad affini del minore
  • dativa, nella quale l’ufficio tutelare è affidato a persone che non sono parenti, scelte liberamente dal giudice tutelare
  • assistenziale, nella quale l’ufficio tutelare è affidato ad un ente di assistenza nei casi previsti dall’Art. 345 Cod. Civ.

Il procedimento tutelare

Alla funzione tutoria sovraintende un giudice tutelare che indica le direttive al tutore.

In particolare il Giudice Tutelare provvede:

  • alla nomina il tutore
  • a nominare un protutore che rappresenti il minore o l'interdetto che abbia un interesse in contrasto con quello del tutore e che possa compiere atti conservativi ed urgenti allorquando manchi il tutore

Poteri del tutore

Il tutore rappresenta l’incapace non solo nei rapporti patrimoniali ma anche in quelli personali.

Il tutore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e quelli necessari al mantenimento dell’incapace.

Diversamente, è previsto che il compimento di alcuni atti debbano essere autorizzati dall’autorità giudiziaria:

  • su autorizzazione del Giudice Tutelare (ai sensi dell’Art. 374 Cod. Civ.)
  • su autorizzazione del Tribunale sentito il parere del giudice tutelare (ai sensi dell’Art. 375 Cod. Civ

Infatti, l'elencazione di cui agli Artt. 374 e 375 Cod. Civ. fa riferimento a due distinti procedimenti di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione.

Segnatamente

  • per alcuni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessaria, ai sensi dell’Art. 374 Cod. Civ., l'autorizzazione del Giudice tutelare
  • mentre per altri atti di ancor maggiore rilievo, atti previsti dalla legge all’Art. 375 Cod. Civ., l'autorizzazione spetterà, invece, al Tribunale, previo parere del giudice tutelare.

Si ricorda, infine, che gli atti compiuti in deroga alle suddette disposizioni siano annullabili ai sensi dell’Art. 377 Cod. Civ..

L’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare (ex Art. 374 Cod. Civ.)

Preliminarmente, occorre distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione:

  • gli atti di ordinaria amministrazione, atti solitamente aventi un limitato rilievo patrimoniale, sono quelli che riguardano la conservazione del bene, bene che si trova, pertanto, già acquisito al patrimonio;
  • gli atti di straordinaria amministrazione, atti solitamente aventi un notevole rilievo patrimoniale, sono quelli che aumentano o diminuiscono in modo significativo il valore di un bene, nonché quelli di disposizione di detto bene.

Tali atti hanno in comune lo scopo di garantire la conservazione del patrimonio del minore.

L’Art. 374 del Codice Civile prevede espressamente che, senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare, il tutore non possa:

  • acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio
  • riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  • accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
  • fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
  • promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

L’autorizzazione a compiere gli specifici atti previsti all’Art. 374 Cod. Civ. è attuata con Decreto di autorizzazione emesso dal giudice tutelare.

Tali Decreti non hanno il carattere proprio delle decisioni giurisdizionali, ma si presentano come provvedimenti amministrativi, pertanto, sono inidonei ad acquistare efficacia di giudicato.

L’autorizzazione da parte del Tribunale su parere del Giudice Tutelare  (ex Art. 375 Cod. Civ.)

Il nostro ordinamento, inoltre, prevede ipotesi nelle quali il Tutore, prima del compimento di un atto, debba rivolgersi al tribunale per la relativa autorizzazione.

L’Art. 375 del Codice Civile, infatti, prevede l'autorizzazione del Tribunale affinché il tutore possa:

  • alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
  • costituire pegni o ipoteche;
  • procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
  • fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Nei suddetti casi l'autorizzazione al compimento dell’atto è data con Decreto dal Tribunale sentito il parere del Giudice Tutelare.

La disciplina generale della curatela

La curatela è un istituto di protezione che opera a tutela un interesse prevalentemente privatistico.

In particolare, con la curatela è possibile integrare:

  • la volontà dell’inabilitato
  • la volontà del minore emancipato.

Il curatore del minore emancipato e dell’inabilitato viene nominato dal Giudice tutelare.

Riservato l’approfondimento dell’istituto dell’inabilitazione in altro articolo (si rinvia all'approfondimento Inabilitazione e Interdizione), si precisa come il minore diventi emancipato di diritto con il matrimonio.

A seguito dell’emancipazione, il minore acquista:

  • la capacità di agire limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione di qualunque natura essi siano.

Per compiere gli atti di straordinaria amministrazione, invece, l'emancipato ha ancora bisogno dell'intervento di un curatore, pena la loro annullabilità a istanza del minore medesimo, dei suoi eredi o aventi causa.

L'emancipazione di diritto estingue la potestà dei genitori e, in luogo della potestà genitoriale, subentra la curatela, intesa come istituto giuridico (obbligatorio e gratuito) di tutela e di assistenza e non di rappresentanza (il curatore non sostituisce il minore emancipato, ma semplicemente lo assiste) di soggetti solo parzialmente incapaci di agire.

Poteri del curatore

Il curatore non rappresenta, ma assiste l’incapace, integrando la sua volontà ed intervenendo solo per il compimento di alcuni atti.

In particolare, il curatore interviene solo per rapporti patrimoniali e provvede solo alla cura dei beni.

A fini descrittivi, in ordine alla nomina occorre distinguere tra:

  • curatore dell’emancipato
  • curatore dell’inabilitato

Nel primo caso, il soggetto cui affidare l'ufficio della curatela del minore emancipato può essere:

  • il coniuge maggiorenne;
  • ovvero un terzo (scelto preferibilmente fra i genitori) se ambedue i nubendi sono minorenni.

Nell’eventualità che il curatore rifiuti di assistere l'emancipato nel compimento di un determinato atto, quest’ultimo potrà ricorrere al Giudice Tutelare che provvederà a nominare un curatore speciale.

Nel secondo caso, in ordine alla scelta del curatore per l’inabilitato, invece, il Giudice sceglie preferibilmente tra:

  • il coniuge che non sia separato legalmente
  • la persona stabilmente convivente
  • il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella
  • i parenti entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Vi è poi una curatela cd. speciale, istituto limitato ad una sfera particolare o alla gestione di un patrimonio separato o di determinati beni.

Nei casi di curatela speciale, la nomina compete ad autorità diverse dagli organi tutelari e segnatamente:

  • il curatore assistente nelle convenzioni matrimoniali, il quale viene nominato al minore o agli inabilitati
  • il curatore rappresentante, nominato in casi di conflitto di interessi tra figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori, o tra essi ed il genitore che in via esclusiva esercita la potestà
  • il curatore con funzioni di rappresentanza, nominato in giudizio per soggetti assenti o privi di rappresentanza
  • il curatore nominato per la rappresentante processuale

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 25 Aprile 2019

Il contenuto di ogni pagina web è monitorato automaticamente con software dedicato per verificare la somiglianza con pagine di nuova pubblicazione.

La copia e la riproduzione dei contenuti della presente pagina è espressamente vietata.

plagiarismcheckerx.com Protection Badge

Per richiedere informazioni

L’Avvocato Francesco Massaro mette a disposizione dei propri Clienti un’esperienza pluriennale maturata nell’ambito delle materie qui trattate, prestando assistenza, sia giudiziale e sia stragiudiziale, nello Studio di Sesto San Giovanni in provincia di Milano.

Il rapporto con i Clienti è improntato alla massima trasparenza, l'incarico ricevuto viene formalizzato con contratto e, sempre in forma scritta, con apposito preventivo vengono comunicati i prevedibili costi delle prestazioni giudiziali e/o stragiudiziali che saranno rese a favore degli Assistiti.

All'atto del conferimento del mandato professionale, inoltre, i Clienti saranno resi edotti del livello di complessità dell'incarico, della sua importanza nonché di ogni ulteriore aspetto relativo a questioni giuridiche e di fatto riguardanti il mandato professionale conferito. 

Compilare il seguente modulo


Condividi l'articolo