Limitazione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
- Aspetti principali
- Condotta del genitore che rechi pregiudizio al minore
- L’allontanamento del coniuge o del convivente
- Procedimento
- Competenza
- Provvedimenti urgenti
- Impugnazioni
- Reintegrazione della responsabilità genitoriale
- Vigilanza
- Tempi per la definizione del presente procedimento
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
La disciplina codicistica
L’Art. 333 Cod. Civ. stabilisce che il Giudice possa pronunciare i c.d. provvedimenti convenienti (provvedimenti il cui contenuto è variabile in ragione della situazione concreta), qualora la condotta posta in essere da uno o entrambi i genitori, anche se pregiudizievole per il figlio, non sia così grave da determinare la necessità di pronunciare un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
L’adozione dei provvedimenti convenienti è possibile solo laddove l’inadempimento del genitore sia relativo alla persona del figlio.
Nell’ipotesi di inadempienti genitoriali relativi al patrimonio del minore trova applicazione la disciplina di cui all’Art. 334 Cod. Civ..
Aspetti principali
I provvedimenti convenienti relativi alla limitazione dall'esercizio della responsabilità genitoriale possono essere pronunciati a seguito di:
- ricorso dell'altro genitore;
- ricorso dei parenti del minore;
- ricorso del Pubblico ministero;
In particolare, il Pubblico Ministero agisce in seguito a segnalazioni giunte presso la competente Procura della Repubblica, esposti e comunicazioni che possono essere presentati non solo dai genitori e parenti (di per sé legittimati a presentare autonomamente ricorso) ma anche in seguito alla segnalazione di terzi, enti pubblici (solitamente gli istituti scolastici o i servizi sociali territoriali) et al.
L'Art. 333 Cod. Civ. prevede l'adozione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria a fronte di una condotta di uno o di ambedue i genitori pregiudizievole per i figli.
Il ricorso, in ragione del caso concreto, potrà contenere:
- la richiesta di provvedimenti urgenti;
- la richiesta di allontanamento del genitore dalla residenza familiare
- la richiesta di allontanamento dalla residenza familiare del figlio stesso al fine di preservarne la serenità psicofisica.
- sia in un ricorso volto ad ottenere la dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale (ai sensi dell’Art 330 Cod. Civ.);
- sia un ricorso depositato per l’ottenimento di un provvedimento c.d. conveniente (ai sensi dell’Art 333 Cod. Civ.).
Si evidenzia, inoltre, la differenza che sussiste tra la disciplina qui esaminata e quella indicata all’Art. 342 bis Cod. Civ., disciplina che consente, anch'essa, l'allontanamento del genitore dall'abitazione.
In tale ultimo caso, tuttavia, il provvedimento non è diretto alla tutela dei preminenti profili relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì alla tutela dell’integrità fisica e morale dell’altro coniuge o convivente.
Inoltre, l’autorità competente per i due procedimenti è diversa:
- per gli ordini di protezione di cui all’Art. 342 bis Cod. Civ. è competente il Tribunale Ordinario
- per i provvedimenti di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale di cui agli Artt. 330 e 333 Cod. Civ. è competente il Tribunale per i Minorenni
Trovano applicazione, con riferimento al procedimento in esame, le disposizioni di cui agli Artt. 336 e 336 bis Cod. Civ..
Il procedimento è riconducibile alla struttura della volontaria giurisdizione, con l’adozione di un decreto motivato in camera di consiglio, dopo aver assunto le opportune informazioni e sentito il pubblico ministero.
Il Tribunale per i minorenni, infatti, pronuncia in camera di consiglio il provvedimento relativo alla decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale (o la sua limitazione):
- dopo aver assunto informazioni;
- dopo aver disposto l'ascolto del minore di anni dodici ovvero di età inferiore, se capace di discernimento.
È bene ribadire come sia compito del giudice valutare se, nel caso concreto, si rientri:
- nell’ipotesi di cui all’Art. 330 Cod. Civ. (e, in tal caso, l’esito sarà una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale);
- o nell’ipotesi di cui all’Art. 333 Cod. Civ. (in questo caso sarà adottato un provvedimento limitativo della responsabilità).
Diversamente, ove sia stato già instaurato un procedimento per la limitazione della responsabilità genitoriale (ai sensi dell’Art 333 Cod. Civ.) dinanzi al Tribunale per i minorenni, trova applicazione il principio secondo cui tale Tribunale resta competente a conoscere della domanda volta alla declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale.
Condotta del genitore che rechi pregiudizio al minore
Il pregiudizio per il minore può concretizzarsi in condotte genitoriali omissive o commissive.
A fronte della numerose e svariate situazioni riconducibili alla disciplina in esame, non è possibile stabilire, a priori, quali siano le fattispecie che in astratto possano indurre il Giudice minorile a ritenere sussistente una situazione di grave pregiudizio o di pregiudizio.
- modulare e informare il suo provvedimento sulla base delle esigenze del singolo caso concreto (si tratta della c.d. atipicità dei provvedimenti adottabili dal giudice minorile).
- "...quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330 c.c....".
L’allontanamento del coniuge o del convivente
- l’allontanamento del minore dalla residenza familiare
- ovvero l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.
L’allontanamento, infatti, è lo strumento più incisivo a disposizione del giudice per garantire il superiore interesse del minore che, grazie all’allontanamento dal genitore o del convivente abusante, può continuare a vivere nella casa familiare e a mantenere i legami con essa.
Ricorrendo a tale strumento, si vuole evitare che di fronte ad un’evidente situazione di pregiudizio del minore vi sia l’ulteriore aggravio determinato dal distacco traumatico derivante al minore in conseguenza dell’allontanamento dalla propria abitazione.
Procedimento
In ordine alla legittimazione si precisa che:
- legittimati a richiedere i provvedimenti di cui agli Artt. 330 e ss. Cod. Civ. sono l’altro genitore, i parenti del minore oppure il pubblico ministero (il quale generalmente ricorre al Tribunale per i Minorenni a seguito di segnalazioni giunte in Procura
- legittimato al ricorso, nel caso in cui si richieda al Tribunale la revoca di precedenti deliberazioni, è anche il genitore dichiarato decaduto o limitato nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
- acquisisce informazioni sulla situazione di presunto pregiudizio a danno del minore, avvalendosi dei Servizi sociali territoriali;
- acquisisce il parere del pubblico ministero;
- ascolta in udienza il genitore (o i genitori) nei confronti del quale sono stati richiesti i provvedimenti di cui agli Artt. 330 e ss. Cod. Civ.;
- ascolta il minore che abbia compiuto dodici anni (e anche il minore infradodicenne ricorrendone i presupposti già esaminati).
Il procedimento è di tipo camerale con l'intervento del pubblico ministero (ex Art. 336 Cod. Civ.) e viene definito per decreto.
Il Decreto dispone i provvedimenti convenienti adeguandoli alle circostanze del caso concreto stabilendo:
- l'obbligo per i genitori di ottemperare a determinate regole di condotta
- ovvero una limitazione della loro facoltà discrezionale di esercizio della potestà genitoriale.
Competenza
A decidere sarà competente l’Autorità giudiziaria del luogo di dimora abituale del minore alla data della domanda.
Provvedimenti urgenti
Il Tribunale nei casi di urgenza, ancor prima di provvedere in ordine alla decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale (Artt. 330 e 333 Cod. Civ.), può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti in via temporanea nell’interesse dei figli.
Impugnazioni
Tutti i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’Art. 38, co. 3, Disp. Att. Cod. Civ., sono immediatamente esecutivi, salvo che il Giudice stabilisca diversamente.
In ogni caso, è possibile proporre reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni ricorrendo avanti alla Sezione di Corte d’Appello per i minorenni.
I provvedimenti che limitano l’esercizio della responsabilità genitoriale, quand’anche adottati dalla corte d’appello in esito al reclamo, non acquisiscono autorità di giudicato e sono, pertanto, modificabili e revocabili:
- sia per nuovi elementi sopravvenuti;
- e sia a mezzo del riesame delle originarie risultanze.
Reintegrazione della responsabilità genitoriale
Il Giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto allorquando:
- siano cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata
- e sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Vigilanza
Da ultimo, si evidenzia come, ai sensi dell’Art. 337 Cod. Civ., spetti al giudice tutelare il compito di vigilare sull’osservanza delle condizioni che il Tribunale per i minorenni (o il tribunale ordinario, in pendenza di divorzio o separazione) hanno stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale e per l’amministrazione dei beni ex Artt. 334 e ss. Cod. Civ..
Tempi per la definizione del presente procedimento
I tempi necessari alla definizione del procedimento, attesa la necessità di tutela del minore, sono brevi.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 10 Gennaio 2019
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