Limitazione dall'esercizio della responsabilità genitoriale

Limitazione responsabilità genitoriale


La disciplina codicistica

L’Art. 333 Cod. Civ. stabilisce che il Giudice possa pronunciare i c.d. provvedimenti convenienti (provvedimenti il cui contenuto è variabile in ragione della situazione concreta), qualora la condotta posta in essere da uno o entrambi i genitori, anche se pregiudizievole per il figlio, non sia così grave da determinare la necessità di pronunciare un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

L’adozione dei provvedimenti convenienti è possibile solo laddove l’inadempimento del genitore sia relativo alla persona del figlio.

Nell’ipotesi di inadempienti genitoriali relativi al patrimonio del minore trova applicazione la disciplina di cui all’Art. 334 Cod. Civ..

Aspetti principali

I provvedimenti convenienti relativi alla limitazione dall'esercizio della responsabilità genitoriale possono essere pronunciati a seguito di:

  • ricorso dell'altro genitore;  
  • ricorso dei parenti del minore;
  • ricorso del Pubblico ministero;

In particolare, il Pubblico Ministero agisce in seguito a segnalazioni giunte presso la competente Procura della Repubblica, esposti e comunicazioni che possono essere presentati non solo dai genitori e parenti (di per sé legittimati a presentare autonomamente ricorso) ma anche in seguito alla segnalazione di terzi, enti pubblici (solitamente gli istituti scolastici o i servizi sociali territoriali) et al.

L'Art. 333 Cod. Civ. prevede l'adozione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria a fronte di una condotta di uno o di ambedue i genitori pregiudizievole per i figli. 

Il ricorso, in ragione del caso concreto, potrà contenere:

  • la richiesta di provvedimenti urgenti;
  • la richiesta di allontanamento del genitore dalla residenza familiare
  • la richiesta di allontanamento dalla residenza familiare del figlio stesso al fine di preservarne la serenità psicofisica.
Si sottolinea come tali istanze possano essere formulate:
  • sia in un ricorso volto ad ottenere la dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale (ai sensi dell’Art 330 Cod. Civ.);
  • sia un ricorso depositato per l’ottenimento di un provvedimento c.d. conveniente (ai sensi dell’Art 333 Cod. Civ.).

Si evidenzia, inoltre, la differenza che sussiste tra la disciplina qui esaminata e quella indicata all’Art. 342 bis Cod. Civ., disciplina che consente, anch'essa, l'allontanamento del genitore dall'abitazione.

In tale ultimo caso, tuttavia, il provvedimento non è diretto alla tutela dei preminenti profili relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì alla tutela dell’integrità fisica e morale dell’altro coniuge o convivente.

Inoltre, l’autorità competente per i due procedimenti è diversa:

  • per gli ordini di protezione di cui all’Art. 342 bis Cod. Civ. è competente il Tribunale Ordinario
  • per i provvedimenti di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale di cui agli Artt. 330 e 333 Cod. Civ. è competente il Tribunale per i Minorenni

Trovano applicazione, con riferimento al procedimento in esame, le disposizioni di cui agli Artt. 336 e 336 bis Cod. Civ..

Il procedimento è riconducibile alla struttura della volontaria giurisdizione, con l’adozione di un decreto motivato in camera di consiglio, dopo aver assunto le opportune informazioni e sentito il pubblico ministero.

Il Tribunale per i minorenni, infatti, pronuncia in camera di consiglio il provvedimento relativo alla decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale (o la sua limitazione):

  • dopo aver assunto informazioni;
  • dopo aver disposto l'ascolto del minore di anni dodici ovvero di età inferiore, se capace di discernimento.
Al riguardo, l’ascolto, pur costituendo un dovere per il Giudice ed un diritto per il minore, può non essere effettuato ove sia manifestamente superfluo ovvero possa determinare un pregiudizio per il minore.

È bene ribadire come sia compito del giudice valutare se, nel caso concreto, si rientri:

  • nell’ipotesi di cui all’Art. 330 Cod. Civ. (e, in tal caso, l’esito sarà una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale);
  • o nell’ipotesi di cui all’Art. 333 Cod. Civ. (in questo caso sarà adottato un provvedimento limitativo della responsabilità).
Infine, qualora sia pendente un procedimento di separazione, divorzio, di risoluzione delle controversie tra genitori ex Art. 316 Cod. Civ., e venga successivamente instaurato un procedimento ai sensi dell’Art. 333 Cod. Civ. dinanzi al Tribunale per i minorenni, resta competente  il Tribunale ordinario previamente adito anche relativamente ai procedimenti sulla responsabilità genitoriale.


Diversamente, ove sia stato già instaurato un procedimento per la limitazione della responsabilità genitoriale (ai sensi dell’Art 333 Cod. Civ.) dinanzi al Tribunale per i minorenni, trova applicazione il principio secondo cui tale Tribunale resta competente a conoscere della domanda volta alla declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale.

Condotta del genitore che rechi pregiudizio al minore 

Rispetto alla fattispecie costitutiva descritta all'Art. 330 Cod. Civ (condotta genitoriale gravemente pregiudizievole e che comporta la decadenza dalla responsabilità genitoriale), l'Art. 333 Cod. Civ.  si limita a citare espressamente la "condotta pregiudizievole" senza riferimento al connotato della gravità.

Ciò non costituisce un invalicabile limite per il Giudice, spettando solo a quest'ultimo il compito di qualificare la condotta genitoriale, verificando se il caso sottoposto richieda una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ovvero una pronuncia di limitazione.

Il pregiudizio per il minore può concretizzarsi in condotte genitoriali omissive o commissive.

La valutazione della volontarietà della condotta pregiudizievole è di scarsa rilevanza, essendo sufficiente che la condotta del genitore rechi, o possa recare, pregiudizio al minore sotto un profilo oggettivo.

A fronte della numerose e svariate situazioni riconducibili alla disciplina in esame, non è possibile stabilire, a priori, quali siano le fattispecie che in astratto possano indurre il Giudice minorile a ritenere sussistente una situazione di grave pregiudizio o di pregiudizio.

È per tale ragione che il Giudice, ai sensi dell’Art. 336 Cod. Civ., è dotato dei più ampi poteri istruttori e, per quanto riguarda i provvedimenti di cui all'Art. 333 Cod. Civ., decisori, potendo nell'ipotesi della limitazione della responsabilità genitoriale:
  • modulare e informare il suo provvedimento sulla base delle esigenze del singolo caso concreto (si tratta della c.d. atipicità dei provvedimenti adottabili dal giudice minorile).
Si tenga presente come l’Art. 333 Cod. Civ. sia una norma che ha applicazione residuale rispetto alla fattispecie della decadenza dalla responsabilità genitoriale e si applica solo:
  • "...quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330 c.c....".

L’allontanamento del coniuge o del convivente

Nel procedimento limitativo o dichiarativo della decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, è rimessa alla discrezionalità del giudice la possibilità di disporre:
  • l’allontanamento del minore dalla residenza familiare
  • ovvero l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.
Limitando l'analisi a tale ultimo provvedimento, si precisa come l’allontanamento del genitore o del convivente risponda (anzi debba rispondere) alla superiore esigenza di tutelare il minore.

L’allontanamento, infatti, è lo strumento più incisivo a disposizione del giudice per garantire il superiore interesse del minore che, grazie all’allontanamento dal genitore o del convivente abusante, può continuare a vivere nella casa familiare e a mantenere i legami con essa.

Ricorrendo a tale strumento, si vuole evitare che di fronte ad un’evidente situazione di pregiudizio del minore vi sia l’ulteriore aggravio determinato dal distacco traumatico derivante al minore in conseguenza dell’allontanamento dalla propria abitazione.

Procedimento

Il procedimento relativo alla decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato all’Art. 336 Cod. Civ..

In ordine alla legittimazione si precisa che:
  • legittimati a richiedere i provvedimenti di cui agli Artt. 330 e ss. Cod. Civ. sono l’altro genitore, i parenti del minore oppure il pubblico ministero (il quale generalmente ricorre al Tribunale per i Minorenni a seguito di segnalazioni giunte in Procura
  • legittimato al ricorso, nel caso in cui si richieda al Tribunale la revoca di precedenti deliberazioni, è anche il genitore dichiarato decaduto o limitato nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale per i minorenni svolge la seguente attività istruttoria:
  • acquisisce informazioni sulla situazione di presunto pregiudizio a danno del minore, avvalendosi dei Servizi sociali territoriali;
  • acquisisce il parere del pubblico ministero;
  • ascolta in udienza il genitore (o i genitori) nei confronti del quale sono stati richiesti i provvedimenti di cui agli Artt. 330 e ss. Cod. Civ.;
  • ascolta il minore che abbia compiuto dodici anni  (e anche il minore infradodicenne ricorrendone i presupposti già esaminati).

Il procedimento è di tipo camerale con l'intervento del pubblico ministero (ex Art. 336 Cod. Civ.) e viene definito per decreto.

Il Decreto dispone i provvedimenti convenienti adeguandoli alle circostanze del caso concreto stabilendo:
  • l'obbligo per i genitori di ottemperare a determinate regole di condotta 
  • ovvero una limitazione della loro facoltà discrezionale di esercizio della potestà genitoriale
Il suddetto provvedimento viene valutato esclusivamente in rapporto alle esigenze del minore ed è revocabile in qualsiasi momento.

Competenza

A decidere sarà competente l’Autorità giudiziaria del luogo di dimora abituale del minore alla data della domanda.

Provvedimenti urgenti

Il Tribunale nei casi di urgenza, ancor prima di provvedere in ordine alla decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale (Artt. 330 e 333 Cod. Civ.), può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti in via temporanea nell’interesse dei figli.

Impugnazioni

Tutti i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’Art. 38, co. 3, Disp. Att. Cod. Civ., sono immediatamente esecutivi, salvo che il Giudice stabilisca diversamente.

In ogni caso, è possibile proporre reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni ricorrendo avanti alla Sezione di Corte d’Appello per i minorenni.

I provvedimenti che limitano l’esercizio della responsabilità genitoriale, quand’anche adottati dalla corte d’appello in esito al reclamo, non acquisiscono autorità di giudicato e sono, pertanto, modificabili e revocabili:

  • sia per nuovi elementi sopravvenuti;
  • e sia a mezzo del riesame delle originarie risultanze.

Reintegrazione della responsabilità genitoriale

Il Giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto allorquando:

  • siano cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata
  • e sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Vigilanza

Da ultimo, si evidenzia come, ai sensi dell’Art. 337 Cod. Civ., spetti al giudice tutelare il compito di vigilare sull’osservanza delle condizioni che il Tribunale per i minorenni (o il tribunale ordinario, in pendenza di divorzio o separazione) hanno stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale e per l’amministrazione dei beni ex Artt. 334 e ss. Cod. Civ..

Tempi per la definizione del presente procedimento

I tempi necessari alla definizione del procedimento, attesa la necessità di tutela del minore, sono brevi.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

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