Il rapporto tra linee guida e la necessaria applicazione della regola causale

Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n° 30998 del 30 Novembre 2018


Con la Sentenza n° 30998 del 30 Novembre 2018, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine al rapporto tra una condotta conforme alle linee guida da parte dell’esercente la professione sanitaria e la diligenza dovuta.

Al riguardo, i Giudici di Legittimità hanno riaffermato il principio secondo cui anche una condotta conforme alle linee guida può risultare colposa allorquando sia inadatta a far fronte alle caratteristiche peculiari del caso concreto:
  • “…è solo la comparazione tra tempestività dell'intervento e grado di ingravescenza del male al momento di esso, che consente di affermare l'inutilità di tempestive cure…”
Tale comparazione deve consistere nell’accertamento in fatto e nella valutazione in diritto sul nesso di causa tra il cd. ritardo diagnostico ed il danno patito dal paziente:
  • “…Sono noti i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, circa il criterio di accertamento del nesso di causa tra una omissione ed un danno. Essi possono così riassumersi: 
  • (a) una omissione è causa di un danno quando, se fosse stata tenuta la condotta alternativa dovuta, quest'ultimo non si sarebbe verificato "con più probabilità che no" (c.d. regola della preponderanza dell'evidenza); 
  • (b) questa regola è soddisfatta quando, tra tutte le teoricamente possibili cause del danno, la condotta omissiva colposa fu quella più probabile non in assoluto, ma in relazione alle suddette altre possibili cause…”
Accogliendo gli ultimi due motivi di ricorso, la Corte ha rinviato per la decisione al giudice di Seconde Cure, il quale dovrà applicare i principi sopra richiamati in tema di accertamento e valutazione del nesso di causalità esistente tra la condotta omissiva dei sanitari ed il danno del paziente.

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