Pignoramento mobiliare presso il debitore

L’espropriazione mobiliare presso il debitore (Artt. 513 e ss. Cod. Proc. Civ.)

pignoramento mobiliare

Preliminarmente, si precisa come, per poter procedere ad esecuzione forzata mobiliare presso il debitore, è necessario che il creditore procedente consegni all'ufficiale giudiziario il titolo esecutivo ed il precetto precedentemente notificato al debitore.

L’Ufficiale Giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può procedere alla ricerca dei beni oggetto del pignoramento:

  • sia nell'abitazione del debitore
  • sia negli altri luoghi appartenenti al debitore
  • sia sulla persona del debitore (osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro).

Nei suddetti casi, si tratta di una espropriazione mobiliare, quindi gli oggetti possono essere beni mobili, denaro e titoli di credito.

Inoltre, si rileva come l'Ufficiale Giudiziario possa richiedere l'assistenza della forza pubblica nel caso in cui si verifichino i seguenti casi:

  • necessità di aprire porte, ripostigli, recipienti;
  • vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi;
  • allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento.

A richiesta del creditore, inoltre, il Giudice può autorizzare, con Decreto, l'Ufficiale Giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in un luogo appartenente al debitore, ma delle quali egli può liberamente disporre senza l'intervento del terzo.

Ai fini del pignoramento non è necessario accertare preventivamente la proprietà del bene in capo al debitore, bensì la c.d. appartenenza.

L’appartenenza si individua rispetto al collocamento del bene, poiché rileva il fatto che tale bene si trovi all'interno di beni immobili di cui il debitore abbia la disponibilità.

Nel caso in cui il debitore non possa, invece, disporre della cosa propria che si trova presso terzi, in quanto ha bisogno dell'ausilio del terzo per disporne, allora l'Ufficiale Giudiziario può sottoporre a pignoramento solo le cose che il terzo possessore gli esibisce.

Si ricordi, inoltre, come il creditore, all'atto della richiesta del pignoramento, possa dichiarare di voler partecipare personalmente alle operazioni.

In tal caso l'ufficiale giudiziario deve comunicare al creditore la data e l'ora dell'accesso, accesso da effettuare entro quindici giorni e con un preavviso di tre giorni (salvo casi di urgenza).

Al riguardo, il creditore può partecipare a proprie spese alle operazioni di pignoramento anche con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto, ovvero di uno di essi.

Cose mobili assolutamente impignorabili (ai sensi dell’Art. 514 Cod. Proc. Civ.)

L'impignorabilità assoluta di alcuni beni è prevista dalla legge allo scopo di tutelare i beni che per il debitore hanno un determinato valore religioso, ovvero gli garantiscono il sostentamento suo e delle persone della propria famiglia o, ancora, gli danno la possibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.

Non si possono pignorare, inoltre, tutte quelle cose che si rendono indispensabili ad una vita dignitosa e decorosa, fermo restando che l'indispensabilità dipende dalla quantità degli oggetti che il debitore possiede.

A titolo esemplificativo, sono assolutamente impignorabili:

  • le cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge;
  • le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
  • l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe e i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente a un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi;
  • i beni commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi;
  • le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
  • le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
  • i crediti impignorabili ai sensi dell’Art. 545 cod. Proc. Civ.;
  • i frutti ai sensi degli Artt. 170 e 188 Cod. Civ.;
  • l'usufrutto legale ai sensi dell’Art. 326 Cod. Civ.;
  • l'oggetto del contratto estimatorio ai sensi dell’Art. 1558 Cod. Civ.;
  • la rendita ai sensi dell’Art. 1881 Cod. Civ.;
  • le somme dovute all'assicuratore ai sensi dell’Art. 1923 Cod. Civ.;
  • i fondi speciali per la previdenza ai sensi dell’Art. 2117 Cod. Civ.;
  • la quota di socio ai sensi degli Artt. 2305 e 2537 Cod. Civ.;
  • il fondo consortile ai sensi dell’Art. 2614 Cod. Civ.;
  • secondo quanto previsto dall’Art. 77, L. n° 221/2015, gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli (c.d. pet therapy).

Dai beni non pignorabili sono, comunque, esclusi i beni mobili di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.

Inoltre, l'impignorabilità assoluta non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita dall'esecutato e può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex Art. 615 Cod. Proc. Civ..

Cose mobili relativamente impignorabili (ai sensi dell’Art. 515 Cod. Proc. Civ.)

La legge, inoltre, prevede una disciplina particolare relativamente al pignoramento di alcuni beni.

In particolare, l’Art. 515 Cod. Proc. Civ. consente di pignorare le pertinenze separate dal fondo solo in mancanza di altri beni mobili (e l'esistenza di altri beni mobili deve essere portata a conoscenza della procedura esecutiva dal debitore).

Il vincolo pertinenziale riguarda soltanto il fondo e può essere impresso oltre che dal titolare di altro diritto reale, anche dal titolare di un mero rapporto obbligatorio (ad esempio affittuario, mezzadro).

In caso di pignoramento il giudice può anche autorizzare il proprietario di un fondo od il coltivatore ad utilizzare ugualmente i suoi beni mobili (pertinenze del fondo), salve le dovute premure finalizzate alla loro conservazione.

Inoltre, qualora il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'Ufficiale Giudiziario (ovvero dei beni indicati dal debitore) non appaia sufficiente per soddisfare il credito, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto. 

Il suddetto limite si applica laddove il debitore sia costituito in forma societaria e, in ogni caso, nelle attività del debitore dove risulti una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

La scelta delle cose da pignorare

Ai sensi dell’Art. 517 Cod. Proc. Civ., il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’Ufficiale Giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà.

Inoltre, l’Ufficiale Giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

Si ricordi che, il creditore può assistere l'Ufficiale Giudiziario nel pignoramento presso il debitore e, inoltre, che il creditore può contestare la scelta dei beni da pignorare attraverso l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’Art. 617 Cod. Proc. Civ..

Gli adempimenti principali dell’Ufficiale Giudiziario

Secondo quanto previsto agli Artt. 518 e ss. Cod. Proc. Civ., l’Ufficiale Giudiziario deve redigere apposito processo verbale delle operazioni di pignoramento, verbale ne quale deve:

  • dare atto di tutte le attività svolte e dell’ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati;
  • descrivere i beni pignorati, il loro stato e il loro valore presumibile di mercato;
  • consegnare il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto al creditore il quale dovrà provvedere a depositare le relative copie e la nota di iscrizione a ruolo in cancelleria.

Al riguardo, gli effetti del pignoramento decorrono dalla data del verbale.

L’assegnazione e la vendita dei beni pignorati

Il primo atto successivo al pignoramento è l’istanza di assegnazione e di vendita, che il creditore pignorante o i creditori intervenuti hanno l’onere di rivolgere al Giudice dell’Esecuzione nel termine di 45 giorni e non prima di 10 giorni dal pignoramento, affinché il Giudice dell’Esecuzione determini le modalità di tempo e di luogo della vendita dei beni pignorati.

Al riguardo, se il pignoramento ha ad oggetto denaro, non c’è bisogno di vendita e il creditore procedente (oppure ognuno dei creditori intervenienti muniti di titolo esecutivo) può chiedere la soddisfazione del suo credito o la distribuzione.

A seguito dell’istanza di vendita o di assegnazione il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza per l’audizione delle parti, salvo che si tratti di casi di cd. piccola espropriazione (nei quali il valore dei beni pignorati non sia superiore a € 20.000,00.

Infatti, nei casi di piccola espropriazione, il Giudice dell’Esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita, se non sono intervenuti altri creditori.

Invece, qualora il valore dei beni pignorati, superi € 20.000,00 il Giudice dell’Esecuzione può stabilire che il pagamento avvenga ratealmente ed entro 12 mesi.

A seguito dell’istanza di assegnazione o di vendita il Giudice dell’Esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti.

Sul punto, le opposizioni agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) vanno proposte proprio all’udienza di audizione delle parti.

Se non vi sono opposizioni ovvero se sulle opposizioni si raggiunge l’accordo delle parti, il giudice dispone l’assegnazione o la vendita, altrimenti decide le opposizioni con Sentenza e dispone, sempre con Ordinanza, l’assegnazione o la vendita.

Con l’Ordinanza il Giudice dell’Esecuzione può disporre la vendita:

  • senza incanto
  • oppure all’incanto.

Nel caso in cui il Giudice dell’Esecuzione scelga la vendita senza incanto, con l’Ordinanza:

  • affida l’incarico all’Istituto di Vendite Giudiziarie (o ad altro soggetto specializzato iscritto nell’apposito elenco di cui all’Art. 169 sexies Disp. Att. Cod. Proc. Civ.);
  • fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita e può imporre al commissionario una cauzione;
  • fissa il numero totale degli esperimenti di vendita, i ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata e così via.

Diversamente, allorquando il Giudice dell’Esecuzione disponga la vendita all’incanto, con la relativa Ordinanza:

  • stabilisce l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, affidandone l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto autorizzato;
  • fissa il prezzo base dell’incanto.

In caso di esito negativo del primo esperimento di vendita per mancanza di offerenti, se nessuno dei creditori chiede l’assegnazione per il prezzo minimo, il Giudice dell’Esecuzione fissa un nuovo incanto a un prezzo base inferiore di 1/5 rispetto a quello precedente.

Inoltre, l’art. 534 bis Cod. Proc. Civ. regola la cd. delega a un professionista delle operazioni di vendita, con incanto o senza incanto, di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

L’aggiudicatario deve versare il prezzo. Il relativo importo, consegnato al cancelliere, viene depositato con le forme dei depositi giudiziari.

In caso di mancato pagamento si fa luogo a un nuovo incanto (cd. rivendita) a spese e sotto la responsabilità del primo aggiudicatario inadempiente, che risponderà dell’eventuale differenza in meno del prezzo ricavato, oltre che delle spese (art. 540 c.p.c.).

L’effetto traslativo si verifica col pagamento del prezzo, ma l’aggiudicazione e l’assegnazione sono sufficienti a rendere fermo tale effetto nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, anche in via provvisoria.

Il ricavato della vendita o il denaro pignorato va distribuito ai creditori.

Se i creditori concorrenti si sono accordati su un piano di riparto, il Giudice dell’Esecuzione provvede in conformità (art. 541 c.p.c.).

In mancanza di accordo tra i creditori, il Giudice dell’Esecuzione provvede alla distribuzione con riguardo dapprima ai diritti di prelazione e quindi al criterio di proporzionalità.

La procedura esecutiva, naturalmente, si conclude con la distribuzione della somma ricavata.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

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Alla scadenza del termine intimato per il pagamento, verificata preliminarmente, ove opportuno, la situazione patrimoniale del debitore attraverso apposite ricerche, si agirà giudizialmente.

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Ottenuto il titolo esecutivo (laddove non già in possesso del creditore), si procederà esecutivamente contro il debitore mediante pignoramento e vendita dei suoi beni nelle seguenti forme:

  • Esecuzione mobiliare (ad esempio preziosi, autovetture ed altro)
  • Esecuzione immobiliare
  • Esecuzione presso terzi (ad esempio il datore di lavoro, gli istituti bancari ed altri soggetti in determinati rapporti con il debitore).

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