Precetto

La disciplina del precetto nel Codice di Procedura Civile

precetto

L’Art. 480 del Codice di Procedura Civile prevede espressamente che:

“…Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere  a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. 

Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 ss….”.

Il precetto

Il richiamato Art. 480 Cod. Proc. Civ., stabilisce che il precetto è l'atto che consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Pertanto, lo scopo del precetto è, anzitutto, quello di preannunciare al debitore l’esecuzione forzata.

È previsto, a pena di nullità, che il precetto debba contenere:

  • l’indicazione delle parti;
  • la data di notifica del titolo esecutivo, se il creditore lo ha notificato prima e indipendentemente dall’atto di precetto e non contestualmente ad esso;
  • se richiesto dalla legge, la trascrizione integrale del titolo, che può essere sostituita dall’allegazione di una copia del titolo di cui l’ufficiale giudiziario certifica la conformità all’originale.

Il precetto deve contenere, altresì, l’avvertimento che il debitore può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore ai sensi della Legge n. 3/2012, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice.

Il precetto deve contenere, inoltre, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. 

In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice.

Il precetto deve essere sottoscritto dal creditore procedente o dal suo difensore, se nominato, e deve essere notificato alla parte personalmente.

Il precetto diventa inefficace se entro novanta giorni dalla sua notifica l’esecuzione non viene iniziata (Art. 481 Cod. Proc. Civ.).

L’inizio dell’esecuzione forzata coincide:

  • nell’espropriazione forzata mobiliare, con l’accesso dell’ufficiale giudiziario in uno dei luoghi indicati all’Art. 513 Cod. Proc. Civ.;
  • nell’espropriazione forzata immobiliare, con la notifica al debitore dell’atto di pignoramento (Art. 555 Cod. Proc. Civ.);
  • nell’espropriazione presso terzi, con la notifica dell’atto di cui all’Art. 543 Cod. Proc. Civ.;
  • nell’esecuzione per consegna di cosa mobile, con l’accesso dell’ufficiale giudiziario;
  • nell’esecuzione per rilascio, con la notifica dell’avviso con cui l’ufficiale giudiziario comunica alla parte che è tenuta a rilasciare l’immobile (Art. 608 Cod. Proc. Civ.);
  • nell’esecuzione in forma specifica di obblighi di fare, con il deposito in cancelleria del ricorso per la determinazione delle modalità di attuazione (Art. 612 Cod. Proc. Civ.).

Contro il precetto può essere proposta opposizione all’esecuzione (Art. 615 Cod. Proc. Civ.) o agli atti esecutivi (Art. 617 Cod. Proc. Civ.).

Notifica del titolo esecutivo e del precetto

L’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto (art. 479, co. 1, Cod. Proc. Civ.), quali atti preparatori del processo esecutivo.

La notifica del titolo esecutivo consiste nella consegna al debitore, nei modi determinati dalla legge, da parte dell’ufficiale giudiziario e su richiesta del creditore, di una copia autentica del titolo esecutivo, ossia di una copia autentica di quell’unica copia in forma esecutiva che, agli effetti della notificazione, funzionerà da originale.

Ciò riguarda però solo i titoli per i quali è richiesta la cd. spedizione in forma esecutiva, mentre negli altri casi (quando il titolo esecutivo è costituito da una scrittura privata autenticata, da assegno, cambiale o altro titolo di credito) la notifica del titolo si riduce a una modalità della notificazione del precetto.

La notifica del titolo esecutivo va effettuata alla parte personalmente (art. 479, co. 2, Cod. Proc. Civ.), ciò in quanto:

  • se effettuata al difensore, produce effetto soltanto ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione (art. 326 Cod. Proc. Civ
  • se effettuata alla parte personalmente produce effetti ai fini della preparazione all’esecuzione.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 27 Marzo 2019

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