La prevedibilità dell’evento: elemento della colpa professionale del medico
Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n° 13950 del 23 Maggio 2019
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n° 13950 del 23 Maggio 2019, è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità professionale medica.
Con il suddetto Provvedimento, la Suprema Corte ha deciso un caso di responsabilità professionale di un medico chirurgo, affrontando il complesso rapporto intercorrente tra gli elementi costitutivi del nesso causale e quelli della colpa, con specifico riferimento ai rispettivi e peculiari profili probatori
“…1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito che deve provare l'attore deducente, e pertanto corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra comportamento (dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in termini di "damnum iniuria datum") e l'evento;
2) nell'individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto "oggettivata", da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di "previsione" insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito);
3) il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi "causa" dell'evento stesso;
4) il nesso di causalità giuridica è, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sé soli idonei a determinare l'evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti;
5) la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione del "novus actus interveniens", va compiuta secondo criteri:
a) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi;
b) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura; con l'ulteriore precisazione che, nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare - quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini, accertare il collegamento evento/comportamento omissivo in termini di probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza del comportamento omesso si pone in relazione non/probabilistica con l'evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere), a prescindere, ancora, dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente (Sez. 3, Sentenza n. 7997 del 18/04/2005; Sez. 3 -, Sentenza n. 3704 de I 15/02/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018)….”
In altri termini, nell'individuazione della relazione primaria tra il comportamento dell’autore del fatto e l’evento, la ricostruzione della fattispecie illecita prescinde da una valutazione (preliminare) della prevedibilità dell’evento, valutazione che non appartiene alla ricostruzione del nesso di causalità, bensì all’esame della sola colpa professionale (sia sotto il profilo della mancata previsione dell'evento e sia per l’inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente).
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