Responsabilità Genitoriale - Aspetti principali

Responsabilità genitoriale

La (nuova) responsabilità genitoriale

La L. n. 219/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della responsabilità genitoriale (Art. 316 Cod. Civ.).

La responsabilità genitoriale, infatti, ha preso il posto della c.d. potestà genitoriale, la quale rappresentava l’autorità personale e patrimoniale che l’ordinamento giuridico attribuiva ai genitori sul figlio minore nel suo esclusivo interesse.

L'evoluzione dei rapporti tra genitori e figli ha imposto di superare il concetto di patria potestas, proprio del diritto romano, in favore di un sistema incentrato sulla tutela del preminente interesse del minore

La responsabilità genitoriale quale diritto del minore e dei genitori

L’Art. 30 della Costituzione e l’Art. 316 del Codice Civile individuano nel nostro ordinamento gli obblighi gravanti sui genitori nei confronti dei figli.

Dalla lettura di tali norme, si rileva come il nucleo della responsabilità genitoriale sia da individuare nell’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la cura, un’equilibrata crescita spirituale e materiale secondo le possibilità socio-economiche dei genitori stessi. 

La responsabilità genitoriale risponde al superiore interesse morale e materiale del minore, e l'esercizio da parte dei genitori deve tenere in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio. 

Il potere del genitore di sostituirsi al minore nelle scelte che attengono aspetti personali e patrimoniali di cui è titolare il figlio si affievolisce man mano che, con la crescita, gli ambiti di autonomia del figlio si espandono. 

Per i genitori la responsabilità genitoriale è il diritto, costituzionalemtne garantito, a mantenere, educare e istruire il figlio senza che possano vedersi opposte illegittime ingerenze dello Stato o di terzi. 

Solo il superiore interesse del minore può giustificare ingerenze pubbliche nell’esercizio della responsabilità genitoriale con provvedimenti di limitazione (Art. 333 Cod. Civ.) o di decadenza dalla responsabilità genitoriale (Art. 330 Cod. Civ.).

La titolarità della responsabilità genitoriale

La titolarità della responsabilità genitoriale consegue alla filiazione e può cessare a seguito della dichiarazione di decadenza pronunciata dal Tribunale allorquando siano accertate violazioni dei doveri genitoriali che rechino grave pregiudizio per il figlio. 

Inoltre, la perdita della responsabilità genitoriale è prevista anche come pena accessoria per alcuni delitti (senza automatismi ma solo in seguito della concreta verifica che un tale provvedimento risponsa al superiore interesse del minore).

La separazione, il divorzio, l'annullamento o la nullità del matrimonio non incidono sulla responsabilità genitoriale.

In tali casi essa compete ad entrambi i genitori (garanzia della c.d. bigenitorialità) salvo che non intervengano provvedimenti limitativi.

In mancanza di entrambi i genitori, ovvero quando nei loro confronti sia stata pronunciata decadenza, la responsabilità genitoriale è esercitata da un tutore nominato dal Tribunale.

L'esercizio della responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. 

Si tratta della c.d. bigenitorialità, diritto che assicura la parità di ruoli ai genitori, prescindendo dalla sussistenza o meno di un vincolo matrimoniale o dalla coabitazione con il figlio. 

L’esercizio conginto della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori anche se laddove non siano coniugati.

Alcuni aspetti della responsabilità genitoriale durano oltre il raggiungimento della maggiore età del figlio (ad es. l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli).

Differenza tra questioni di minore o di maggiore rilevanza

L’esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito congiuntamente ad entrambi i genitori per le questioni di maggior interesse per i minori (istruzione, educazione e salute).

Le decisioni in tali casi devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei filgi minori .

Invece, per le questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all’organizzazione della vita quotidiana dei figli (ad es. la scelta delle persone da frequentare, l’alimentazione, attività ludiche e di svago), l’esercizio della responsabilità genitoriale è disgiunto.

Pertanto, in tali casi ciascuno dei genitori potrà esercitare autonomamente queste scelte nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé.

Residenza abituale del minore

La decisione relativa alla residenza abituale del minore rientra, sicuramente, tra le questioni di maggior rilevanza.

La residenza bituale del minore deve essere stabilita di comune accordo tra i genitori. 

Infatti, un'eventuale modifica della residenza abituale del minore, oltre alle inevitabili conseguenze per la vita del minore stesso (allontanamento dal contesto affettivo, scolastico e relazionale) incide sui rapporti affettivi e personali con l’altro genitore che potrebbe subire l’allontanamento del figlio.

La Convenzione dell’Aja del 1980, in materia di sottrazione internazionale, rappresente la c.d. pietra d'angolo posta alla base della nostra normativa sulla residenza abituale:

  • spetta ad entrambi i genitori fissare la residenza abituale del minore;
  • il mutamento di residenza del figlio ad opera di uno solo dei due genitori è da considerare, in re ipsa, comportamento contrario al corretto esercizio della responsabilità genitoriale. 
A tale conclusione si giunge non solo nel caso di esercizio comune della responsabilità genitoriale, ma anche nel caso di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale (allorquando ad esempio ad uno dei genitori sia stato attribuito l’affidamento esclusivo del figlio).

Il genitore al quale sia stato attribuito l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale non può unilateralmente mutare la residenza abituale del minore, salvo che non sia diversamente ed espressamente stabilito con provvedimento giudiziale.

I contrasti tra genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale

Di fronte a contrasto sulle questioni di maggiore rilevanza per il figlio, ciascun genitore può ricorrere al Tribunale ordinario indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. 

Il Giudice, a seguito del ricorso del genitore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni (o anche di età inferiore ove capace di discernimento), indica le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare

Laddove permangano dei contrasti tra i genitori, il Giudice attribuirà il potere decisionale a quel genitore che ritiene maggiormente idoneo a curare l’interesse del figlio. 

Esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale

Nonostante i genitori siano entrambi titolari della responsabilità genitoriale, il relativo esercizio può essere attribuito ad uno solo dei due genitori ovvero a terzi. 

L'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale può essere attribuito ad uno soltanto dei genitori:

  • all’esito di un procedimento di separazione, divorzio, annullamento o nullità del matrimonio; 
  • all'esito del procedimento relativo all’affidamento di figli nati fuori del matrimonio;
  • a seguito di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio poste in essere da uno o da entrambi i genitori (Art. 333 Cod. Civ.). 

Inoltre, può verificarsi che l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sia attribuito ad uno dei due genitori in caso di lontananza, incapacità o altro impedimento che ne renda impossibile l’esercizio da parte dell’altro.

Ciò precisato, la limitazione della responsabilità genitoriale può essere:

  • assoluta (ad. es. a seguito dell’emissione di un provvedimento di decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'Art. 330 Cod. Civ.);
  • relativa nel caso in cui detta limitazione sia circoscritta solo ad alcuni aspetti ( ad es. quando conun provvedimento che attribuisce l’affidamento esclusivo ad uno dei due genitori viene limitato l’esercizio della responsabilità genitoriale dell’altro le scelte di istruzione o cura).

Infine, il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale 

  • mantiene i poteri di vigilanza sull’istruzione, sull’educazione, sulle condizioni di vita del figlio e sulle principali scelte di vita;
  • è legittimato a rivolgersi all’autorità giudiziaria e non per sollecitare interventi di controllo su specifiche scelte operate dall’altro genitore in caso di violazioni rispetto al fine del corretto sviluppo del minore.

I procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale

I procedimenti connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale (nonchè i procedimenti per la limitazione o la decadenza della stessa), introdotti all'infuori di giudizi di separazione, divorzio, annullamento o nullità del matrimonio e di affidamento di figli nati fuori del matrimonio, sono approfonditi nella sezione

Responsabilità Genitoriale

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 10 Gennaio 2019

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