Rinuncia all’eredità

La rinuncia all'eredità

rinuncia eredità

La rinuncia all’eredità è una dichiarazione non recettizia, a mezzo della quale il chiamato dichiara di non volere accettare l’eredità.

L’Art. 519 del Codice Civile prevede espressamente che:

  • “…La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente…”

Com'è agevole arguire, la rinuncia all’eredità determina il rifiuto del chiamato all’eredità offerta.

Da un punto di vista meramente formale, la rinuncia all’eredità:

  • è un atto unilaterale non recettizio
  • è un actus legitimus, come tale avente carattere personale
  • non può essere parziale
  • è un atto solenne e, pertanto, deve risultare da dichiarazione resa dal chiamato ad un notaio o al cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ed inserita nel registro delle successioni

Effetti della rinuncia all’eredità

La rinuncia comporta il venir meno degli effetti, sin dall’apertura della successione, della cd. delazione nei confronti del chiamato, per cui quest’ultimo rimane estraneo alla successione.

Inoltre, la rinuncia ha effetto retroattivo in quanto il rinunciante si considera come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.

In conseguenza della rinuncia all’eredità:

  • nella successione legittima si determinano nell’ordine la rappresentazione, l’accrescimento e la devoluzione ai successivi chiamati per legge;
  • nella successione testamentaria si hanno nell’ordine le sostituzioni previste dal testatore, la rappresentazione, l’accrescimento e la devoluzione agli eredi legittimi.

Impugnazione della rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità può essere oggetto di impugnazione:

  • da parte del rinunciante in caso di violenza o dolo;
  • da parte dei creditori se la rinunzia li danneggia.

In particolare, i creditori possono accettare l’eredità in nome e in luogo del rinunziante, sia pure al sol fine di soddisfarsi sui beni ereditari

La revoca della rinuncia

Nel nostro ordinamento è disciplinata all'Art. 525 del Codice Civile la revoca della rinuncia all’eredità:

  • “…Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità…”.

Pertanto, per la revoca della rinuncia all’eredità è necessario:

  • che non sia decorso il termine di prescrizione di dieci anni della facoltà di accettazione;
  • che non vi sia stata accettazione da parte degli altri chiamati.

In ordine agli effetti della revoca, si precisa che restano impregiudicati i diritti acquistati legittimamente da terzi sui beni ereditari

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

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