Separazione Consensuale
- Separazione consensuale
- Il procedimento
- Il ricorso
- L’udienza presidenziale
- L’omologa
- La negoziazione assistita o la separazione davanti all’ufficiale di stato civile
- I tempi necessari per una separazione consensuale
- Le domande più frequenti poste nei casi di separazione coniugale
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
Separazione consensuale
La separazione consensuale è il risultato di un accordo che i coniugi pongono in essere nell’ambito della loro capacità di agire e dell’autonomia privata di cui dispongono.
Tale accordo diviene efficace solo dopo la verifica giudiziaria che l’intesa raggiunta fra i coniugi non contrasti con norme inderogabili.
A tal fine è prescritta l’omologazione, diretta a conferire efficacia all’accordo tra i coniugi.
L’accordo dei coniugi, omologato dal giudice, si distingue dalla separazione giudiziale poiché l’intero procedimento consensuale si svolge nelle forme della volontaria giurisdizione, in virtù del presupposto dell’assenza di conflitto di interessi.
Il procedimento
Nella separazione consensuale la fase presidenziale è ridotta al solo tentativo di conciliazione fra i coniugi;
Ai fini della procedura, alla fase presidenziale segue una fase di omologazione e si passa direttamente alla presa d’atto della volontà dei coniugi espressa negli accordi.
Tali accordi sono resi efficaci dal Tribunale riunito in collegio mediante un provvedimento di omologazione emesso in camera di consiglio.
Il ricorso
Il procedimento consensuale si promuove con ricorso al Tribunale in composizione collegiale, con richiesta al presidente del tribunale di fissazione dell’udienza di comparizione, per l’esperimento del tentativo di conciliazione e, in difetto di conciliazione, per la formalizzazione della volontà dei coniugi di vivere separati e delle condizioni relative ai rapporti tra i coniugi e con la prole.
Tale volontà dei coniugi assume giuridica rilevanza soltanto con la manifestazione davanti al Presidente del Tribunale.
Il ricorso può già contenere le condizioni della separazione, ma l’indicazione non è vincolante per i coniugi: le condizioni rilevanti e vincolanti sono quelle indicate nel verbale di udienza, che viene sottoposto ad omologa.
Il procedimento per l’omologazione è di competenza per materia del Tribunale in composizione collegiale.
La competenza territoriale segue l’ultima residenza comune dei coniugi, pertanto, salvo casi particolari, rileva il luogo dell’ultima casa coniugale.
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti.
L’udienza presidenziale
All’udienza presidenziale i coniugi devono comparire con l’assistenza del difensore.
Se compaiono entrambi i coniugi, il presidente procede al tentativo di conciliazione, con le modalità previste per la separazione giudiziale.
Se la conciliazione non riesce, si fa luogo alla documentazione dell'accordo dei coniugi su separazione e condizioni.
Oggetto del consenso non è solo la separazione, ma anche il regime di questa, cioè le condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La fonte della separazione resta il consenso dei coniugi mentre l’omologazione svolge una funzione di controllo della volontà delle parti, costituendone condizione legale d’efficacia.
Si ricordi che la comunione dei beni si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.
Con l'entrata in vigore della Legge n°55/2015, c.d. divorzio breve, i tempi per la proposizione della domanda di divorzio sono stati abbreviati:
- per le separazioni giudiziali, la domanda di divorzio può essere presentata decorsi dodici mesi (di separazione ininterrotta) dalla data della suddetta udienza presidenziale;
- per le separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, la domanda di divorzio può essere presentata decorsi sei mesi (di separazione ininterrotta) dalla data in cui si è tenuta l’udienza presidenziale.
L’omologa
Come anticipato, in base al testo dell’Art. 191 Cod. Civ. (modificato dalla L. n. 55/2015, sul c.d. divorzio breve), la sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale provoca l’immediato scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, purché sia intervenuta l’omologa.
La separazione consensuale, pertanto, acquista efficacia con la successiva omologazione del tribunale in composizione collegiale.
Il procedimento è unitario anche se suddiviso in più fasi (presidenziale e omologazione).
Il giudizio di omologa ha ad oggetto esclusivamente la verifica della compatibilità dell’assetto prospettato dai coniugi con gli interessi dell’intero nucleo familiare, e in particolare a quelli dei figli minorenni.
Verificata la regolarità dell’accordo dei coniugi e delle condizioni, il collegio decide con decreto di omologa.
Le clausole della separazione consensuale omologata in tema di mantenimento hanno natura di titolo giudiziale, ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, del sequestro dei beni del coniuge obbligato e di ordine di pagamento ai terzi.
Il decreto di omologa viene annotato nell’atto di matrimonio.
L’efficacia degli accordi si limita alla fase di separazione personale, e non si estende a quella del divorzio: in particolare le intese patrimoniali contenute negli accordi stabiliti in sede di separazione non vincolano i coniugi per il successivo divorzio.
La negoziazione assistita o la separazione davanti all’ufficiale di stato civile
La separazione consensuale è possibile anche nelle forme della negoziazione assistita (si veda l’Art. 6, co. 1, d.l. n. 132/2014), con l’intervento di almeno un avvocato per parte, e anche con accordo di separazione innanzi al sindaco, quale ufficiale di stato civile.
In questo caso, l’assistenza di un avvocato è facoltativa ma l’accordo così raggiunto non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
I tempi necessari per una separazione consensuale
I tempi del procedimento di separazione consensuale, come poc'anzi anticipato, sono di gran lunga inferiori rispetto al procedimento contenzioso e, salvo le eccezioni richiamate in questo approfondimento, si giunge all'omologa della separazione dopo pochi mesi dal deposito del ricorso congiunto.
Le domande più frequenti poste nei casi di separazione coniugale
Si riportano nel presente paragrafo le domande più frequenti poste dagli Assistiti nei casi di separazione coniugale (sia giudiziale e sia consensuale).
Quali sono i tipi di separazione coniugale?
- di fatto
- legale (consensuale oppure giudiziale)
- Qual è la differenza tra una separazione consensuale e una giudiziale?
Sul piano giuridico, il procedimento di separazione giudiziale è un processo che si svolge in due fasi di giudizio (una fase presidenziale e una fase avanti il giudice istruttore).
La fase davanti il giudice istruttore è una causa ordinaria e la separazione coniugale è pronunciata con Sentenza.
La separazione consensuale, invece, è uno strumento con il quale i coniugi, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
Tale accordo acquista efficacia a seguito del provvedimento di omologazione.
- Cosa succede a seguito della separazione?
La separazione non determina la cessazione del rapporto matrimoniale e pertanto marito e moglie mantengono la qualità di coniugi.
Il vincolo matrimoniale, infatti, permane fino al provvedimento di divorzio.
I coniugi possono riconciliarsi e, in tal caso, la riconciliazione fa cessare gli effetti della separazione.
- Quali sono gli effetti di una separazione ?
La separazione di fatto non fa veni meno i diritti e doveri sorti col matrimonio.
La separazione legale dei coniugi, invece, incide sui diritti e sui doveri reciproci nascenti dal matrimonio.
Per i coniugi, a seguito del provvedimento giudiziale (già con l’ordinanza presidenziale in caso di separazione giudiziale o con il verbale omologato in caso di separazione consensuale):
- viene meno l’obbligo di coabitazione, di fedeltà, collaborazione e assistenza morale
- permane e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole (diritto al mantenimento)
- permane l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole
- si scioglie la comunione legale il regime patrimoniale scelto dalla famiglia.
- Quando cessano gli effetti della separazione ?
Con la separazione viene a crearsi una situazione in cui gli effetti del matrimonio sono, con i limiti anzidetti, temporaneamente sospesi tra i coniugi.
Gli effetti della separazione cessano con la riconciliazione o con il provvedimento di divorzio
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 10 Gennaio 2019
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