Sinistri avvenuti all'estero

Sinistri avvenuti all’estero: disciplina generale

incidente stradale all'estero

Il Legislatore comunitario ha disciplinato la materia della circolazione transfrontaliera di veicoli a motore, allo scopo di offrire al danneggiato, nel proprio paese di residenza, un interlocutore a cui avanzare la richiesta risarcitoria in caso di incidente stradale avvenuto all’estero.

In caso di incidente stradale all’estero, la Direttiva 2009/103/CE prevede un meccanismo operativo in cui sono coinvolti i seguenti soggetti:

  • il Mandatario per la liquidazione dei sinistri: ogni impresa di assicurazioni che opera nella R.C. Auto deve nominare in ognuno degli altri stati membri un proprio mandatario, il quale dovrà

    • ricevere le richieste risarcitorie dei danneggiati

    • raccogliere le informazioni utili per la liquidazione dei sinistri

    • prendere le misure necessarie per negoziarne il risarcimento

  • il Centro d’informazione (in Italia funzione ricoperta dalla IVASS), costituito all’interno di ogni stato membro, con lo scopo di consentire ai danneggiati di individuare l’impresa di assicurazioni del veicolo che ha causato il sinistro e il relativo mandatario per la liquidazione presente nel paese di residenza del danneggiato.

  • l’Organismo d’indennizzo (in Italia funzione ricoperta dalla CONSAP), che si surroga al mandatario allorquando quest’ultimo non abbia formulato un’offerta di risarcimento motivata o non abbia motivato il rifiuto dell’offerta nei termini previsti, oppure quando non sia stato nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri, o nell’ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo non assicurato o non identificato.

I soggetti destinatari della richiesta di risarcimento, hanno un termine di 3 (tre) mesi per comunicare l’offerta risarcitoria o motivarne il rifiuto.

Ambito di applicazione territoriale

L’ambito di applicazione territoriale del suddetto meccanismo previsto dalla Direttiva 2009/103/CE, comprende, oltre ai paesi membri dell’Unione Europea, anche i Paesi aderenti al Sistema della Carta Verde.

Deve tenersi presente, però, che in caso di incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi aderenti al Sistema della Carta Verde, affinché possa operare il meccanismo sopra descritto, occorre pur sempre che il veicolo responsabile del sinistro sia immatricolato in uno degli stati membri dell’Unione Europea.

Ciò precisato, la vittima che abbia subito un danno per un incidente stradale avvenuto in un altro Stato, potrà rivolgere la relativa richiesta risarcitoria al mandatario nel proprio Paese di residenza.

Cionondimeno, il soggetto destinatario della valutazione valuterà il merito della richiesta risarcitoria applicando, non già la legislazione del danneggiato, ma la Legge dello Stato in cui si è verificato l’incidente stradale.

Caso particolare: gli incidenti avvenuti in Svizzera

Nonostante la Svizzera non sia uno Stato membro dell’Unione Europea, è possibile avvalersi di un meccanismo simile a quello disciplinato dalla Direttiva 2009/103/CE.

In forza di un Accordo italo-svizzero, è possibile rivolgersi al Centro d’Informazione per conoscere il nominativo del mandatario per la liquidazione nominato in Italia dall’assicuratore del veicolo svizzero.

Tale possibilità è riconosciuta:

  • nel caso di incidente stradale avvenuto in Svizzera
  • ovvero in caso di un incidente stradale avvenuto in uno dei paesi aderenti al Sistema della Carta Verde con veicolo immatricolato in Svizzera.

L’accordo in esame ha però una portata più limitata della disciplina comunitaria, ciò in quanto:

  • non è previsto l’obbligo di risposta motivata nel termine di tre mese 
  • non è prevista la possibilità di rivolgersi all’Organismo di indennizzo allorquando non sia pervenuta una risposta motivata oppure difetti la nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 01 Maggio 2019

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