Sinistri avvenuti all'estero
- Sinistri avvenuti all’estero: disciplina generale
- Ambito di applicazione territoriale
- Caso particolare: gli incidenti avvenuti in Svizzera
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- L'assistenza dell'avvocato nei casi di responsabilità da circolazione stradale
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
Sinistri avvenuti all’estero: disciplina generale
Il Legislatore comunitario ha disciplinato la materia della circolazione transfrontaliera di veicoli a motore, allo scopo di offrire al danneggiato, nel proprio paese di residenza, un interlocutore a cui avanzare la richiesta risarcitoria in caso di incidente stradale avvenuto all’estero.
In caso di incidente stradale all’estero, la Direttiva 2009/103/CE prevede un meccanismo operativo in cui sono coinvolti i seguenti soggetti:
il Mandatario per la liquidazione dei sinistri: ogni impresa di assicurazioni che opera nella R.C. Auto deve nominare in ognuno degli altri stati membri un proprio mandatario, il quale dovrà
ricevere le richieste risarcitorie dei danneggiati
raccogliere le informazioni utili per la liquidazione dei sinistri
prendere le misure necessarie per negoziarne il risarcimento
il Centro d’informazione (in Italia funzione ricoperta dalla IVASS), costituito all’interno di ogni stato membro, con lo scopo di consentire ai danneggiati di individuare l’impresa di assicurazioni del veicolo che ha causato il sinistro e il relativo mandatario per la liquidazione presente nel paese di residenza del danneggiato.
- l’Organismo d’indennizzo (in Italia funzione ricoperta dalla CONSAP), che si surroga al mandatario allorquando quest’ultimo non abbia formulato un’offerta di risarcimento motivata o non abbia motivato il rifiuto dell’offerta nei termini previsti, oppure quando non sia stato nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri, o nell’ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo non assicurato o non identificato.
I soggetti destinatari della richiesta di risarcimento, hanno un termine di 3 (tre) mesi per comunicare l’offerta risarcitoria o motivarne il rifiuto.
Ambito di applicazione territoriale
L’ambito di applicazione territoriale del suddetto meccanismo previsto dalla Direttiva 2009/103/CE, comprende, oltre ai paesi membri dell’Unione Europea, anche i Paesi aderenti al Sistema della Carta Verde.
Deve tenersi presente, però, che in caso di incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi aderenti al Sistema della Carta Verde, affinché possa operare il meccanismo sopra descritto, occorre pur sempre che il veicolo responsabile del sinistro sia immatricolato in uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Ciò precisato, la vittima che abbia subito un danno per un incidente stradale avvenuto in un altro Stato, potrà rivolgere la relativa richiesta risarcitoria al mandatario nel proprio Paese di residenza.
Cionondimeno, il soggetto destinatario della valutazione valuterà il merito della richiesta risarcitoria applicando, non già la legislazione del danneggiato, ma la Legge dello Stato in cui si è verificato l’incidente stradale.
Caso particolare: gli incidenti avvenuti in Svizzera
Nonostante la Svizzera non sia uno Stato membro dell’Unione Europea, è possibile avvalersi di un meccanismo simile a quello disciplinato dalla Direttiva 2009/103/CE.
In forza di un Accordo italo-svizzero, è possibile rivolgersi al Centro d’Informazione per conoscere il nominativo del mandatario per la liquidazione nominato in Italia dall’assicuratore del veicolo svizzero.
Tale possibilità è riconosciuta:
- nel caso di incidente stradale avvenuto in Svizzera
- ovvero in caso di un incidente stradale avvenuto in uno dei paesi aderenti al Sistema della Carta Verde con veicolo immatricolato in Svizzera.
L’accordo in esame ha però una portata più limitata della disciplina comunitaria, ciò in quanto:
- non è previsto l’obbligo di risposta motivata nel termine di tre mese
- non è prevista la possibilità di rivolgersi all’Organismo di indennizzo allorquando non sia pervenuta una risposta motivata oppure difetti la nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 01 Maggio 2019
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L'assistenza dell'avvocato nei casi di responsabilità da circolazione stradale
L'Avvocato Francesco Massaro si occupa da molti anni di casi di responsabilità da circolazione stradale e dei connessi aspetti risarcitori, patrimoniali e non, a tutela della vittime primarie e di quelle secondarie (solitamente i familiari conviventi delle persone coinvolte negli incidenti stradali).
L'esperienza maturata negli anni consente di analizzare a fondo gli aspetti civili e penali connessi alla materia della responsabilità civile automobilistica, prestando particolare attenzione sia ai cd. danni materiali ai veicoli o a cose e sia ai danni subiti dalla persone coinvolte.
A tal fine, l’Avvocato Massaro si occupa della gestione di ogni aspetto giuridico derivante dalla verificazione di sinistri stradali, avvalendosi, ove opportuno, anche di consulenti tecnici di fiducia (e.g. medici legali e, nei casi più complessi, di ingegneri per ricostruzioni cinematiche), prestando particolare attenzione alla ricostruzione delle singole voci di danno e all’esame delle eccezioni opponibili e non opponibili al danneggiato.
In casi di responsabilità da circolazione stradale, infatti, è doveroso lo svolgimento di una completa attività difensiva, sia stragiudiziale e sia giudiziale, per poter intervenire seriamente e incisivamente in favore dei danneggiati allo scopo di far conseguire l'integrale risarcimento dei danni.
Per richiedere informazioni
L’Avvocato Francesco Massaro mette a disposizione dei propri Clienti un’esperienza pluriennale maturata nell’ambito delle materie qui trattate, prestando assistenza, sia giudiziale e sia stragiudiziale, nello Studio di Sesto San Giovanni in provincia di Milano.
Il rapporto con i Clienti è improntato alla massima trasparenza, l'incarico ricevuto viene formalizzato con contratto e, sempre in forma scritta, con apposito preventivo vengono comunicati i prevedibili costi delle prestazioni giudiziali e/o stragiudiziali che saranno rese a favore degli Assistiti.
All'atto del conferimento del mandato professionale, inoltre, i Clienti saranno resi edotti del livello di complessità dell'incarico, della sua importanza nonché di ogni ulteriore aspetto relativo a questioni giuridiche e di fatto riguardanti il mandato professionale conferito.
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