Accettazione dell'eredità

Il diritto di accettare l’eredità

accettazione eredità

Il diritto di acquistare l’eredità è disciplinato all’Art. 459 Cod. Civ., norma che regola mutamento dalla qualità di chiamato a quella di erede.

La facoltà di acquistare l'eredità rappresenta un un diritto potestativo e di natura personale, il cui esercizio comporta conseguenze essenzialmente patrimoniali.

Il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto di accettazione è quello ordinario decennale e decorre dal giorno di apertura della successione.

È fatta salva l’ipotesi di accertamento giudiziale della filiazione, in quanto in tal caso, ai sensi dell’Art. 480 Cod. Civ., il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

Può inoltre, aversi la decadenza dal diritto di accettare l’eredità nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria, su istanza degli interessati, abbia fissato un termine per l’accettazione o la rinuncia.

In tale caso, il vano decorso del termine fissato dall’Autorità Giudiziaria, comporta a carico del chiamato, ai sensi dell’Art. 481 Cod. Civ., la perdita del diritto di accettare l’eredità.

La perdita del diritto di accettare l’eredità, inoltre, si verifica anche nel caso disciplinato all’Art. 487, ultimo comma, Cod. Civ., il quale prevede che l’obbligo per il chiamato, dopo la redazione dell’inventario, di provvedere entro i successivi quaranta giorni alla dichiarazione di accettazione.

La trasmissione del diritto di accettare l’eredità

Il diritto di accettazione dell'eredità fa parte del patrimonio del chiamato, pertanto, se costui muore senza averlo esercitato, tale diritto si trasmette di diritto agli eredi.

Conseguentemente, l’erede del trasmittente succede direttamente a quest'ultimo e mediatamente al defunto (sempre che il trasmittente non abbia già rinunciato all’eredità a lui devoluta). 

L’accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità è la dichiarazione di volontà volta all’acquisto dell’eredità.

L’accettazione produce l’acquisto dell’eredità con effetto retroattivo, risalente, quindi, al momento dell’apertura della successione, onde evitare che vi siano interruzioni di continuità nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo al defunto.

Tipologie di accettazione di eredità

L’accettazione può essere pura e semplice, ovvero con beneficio di inventario (si veda il relativo approfondimento Accettazione con beneficio di inventario).

L’accettazione pura e semplice ha come effetti:

  • la confusione dei patrimoni del defunto e dell’erede;
  • la responsabilità dell’erede per i debiti e i legati ereditari.

L’accettazione pura e semplice può essere:

  • espressa, in quanto risultante da apposita dichiarazione o dall’assunzione del titolo di erede in un atto pubblico o scrittura privata;
  • tacita, qualora l’erede compia atti concludenti ed univoci che presuppongono necessariamente la volontà di accettare, atti che non avrebbe diritto a compiere se non in qualità di erede;
  • presunta o legale, allorquando il chiamato compia atti ai quali la legge ricollega come effetto l’acquisto dell’eredità, sulla base di una sorta di presunzione assoluta dell’esistenza di una corrispondente volontà.

Tra gli atti che determinano l’accettazione presunta dell’eredità, si richiamano a titolo esemplificativo:

  • la donazione, la vendita e la cessione dei diritti di successione;
  • la rinuncia che importa accettazione, ad esmpio nell’ipotesi in cui la rinuncia sia fatta dietro corrispettivo, o a favore di alcuni soltanto dei chiamati.

Inoltre, esistono anche casi di acquisto dell’eredità senza accettazione

  • il possesso dei beni senza redazione di inventario (485, 2° comma, Cod. Civ.);
  • la sottrazione di beni ereditari;
  • l’acquisto dell’eredità da parte dello Stato.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

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