Adozione internazionale

L’adozione internazionale: i requisiti

adozione internazionale

L’adozione internazionale è disciplinata dalla Legge n° 184/1983 che regola anche la materia di adozione di minori stranieri e residenti all'estero.

I requisiti per l'adozione internazionale, ai sensi dell’Art. 29 bis, comma 1, L. n° 184/1983, sono i medesimi previsti per l’adozione legittimante di un minore italiano (si rinvia all’approfondimento Adozione di un minore di età).

Pertanto, le coppie che intendano adottare un minore devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • gli adottanti debbono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni e non essere separati, nemmeno di fatto (requisito che può essere raggiunto anche computando la convivenza more uxorio stabile e continuativa precedente al matrimonio)
  • i coniugi devono essere idonei ad educare, istruire e mantenere il minore
  • i coniugi adottanti devono avere almeno diciotto anni in più dell’età dell’adottato, ma non superare tale età di oltre quarantacinque anni.

Ai sensi dell’Art. 6, 5° e 6° comma, Legge n° 184/1983 e ss. mm., i suddetti limiti di età possono essere derogati nell’interesse del minore o dei minori nell’ipotesi di adozione di più fratelli.

Ciò precisato, è richiesta la sussistenza anche di alcuni requisiti in capo al minore straniero ai fini dell’autorizzazione all’ingresso in Italia per l’adozione:

  • l’adozione deve rispondere al superiore interesse del fanciullo;
  • dalla documentazione del paese di origine devono emergere una situazione di abbandono e l’impossibilità di un’adeguata sistemazione del minore;
  • l’adozione deve produrre nell’ordinamento giuridico del paese di origine effetti legittimanti (con lo scioglimento di ogni legame con la famiglia di origine).

L'adozione internazionale da parte di single è ammissibile esclusivamente nei casi in cui sia possibile l'adozione da parte di persone singole di minori italiani in stato di abbandono.

1A fase del procedimento: la dichiarazione di disponibilità

Coloro che intendano adottare un minore straniero residente all’estero, devono presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

Il Tribunale, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità ai sensi dell’Art. 6 della L. 184/1983:

  • trasmette, nel termine di quindici giorni, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio-assistenziali degli enti locali.

A seguito della trasmissione dell’incarto, i servizi sociali territoriali eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncerà un Decreto che attesta l’idoneità o l’inidoneità all’adozione.

Sulla base della dichiarazione congiunta di disponibilità, i servizi sociali territoriali eseguono un'indagine sulla coppia richiedente l’adozione e sugli altri membri del relativo nucleo familiare.

La durata di tali accertamenti è prevista in quattro mesi decorrenti dalla data di trasmissione, a cura del Tribunale per i Minorenni, della dichiarazione di disponibilità.

2fase del procedimento: il decreto di idoneità e l’incarico all’Ente per le pratiche di adozione

Successivamente alla attività di valutazione dei Servizi Sociali territoriali, l'esito degli accertamenti viene trasmesso al Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale, quindi, pronuncia con Decreto l’idoneità, o meno, all'adozione internazionale dei richiedenti.

Entro un anno dalla pronuncia del Decreto di idoneità, i richiedenti devono incaricare un Ente per curare le pratiche di adozione, scegliendo tra quelli autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali ed iscritti in un apposito albo.

L’ente prescelto dai richiedenti provvede a mettere in contatto gli adottanti con il minore straniero in stato di abbandono.

In seguito, l'Ente riferisce proprio alla Commissione per le adozioni internazionali, in quanto è tale ultimo soggetto che provvede ad autorizzare l'ingresso in Italia del minore ai fini dell’adozione.

La Commissione, in particolare, provvede a comunicare l’emissione dell’autorizzazione all’ingresso in Italia agli uffici consolari del luogo.

Sono tali Uffici Consolari a rilasciare materialmente al minore il visto d’ingresso per adozione.

La Commissione per le adozioni internazionali, la cui composizione e compiti sono disciplinati dal D.P.R. n° 108/2007, è un organo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Tribunale per i Minorenni, in seguito, dichiara efficace in Italia il provvedimento di adozione pronunciato all'estero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile.

Invece, nel caso in cui il provvedimento straniero, anziché disporre direttamente l’adozione, disponga l'affidamento a scopo di adozione, sarà necessario che il Tribunale per i Minorenni dichiari efficace l’affidamento a scopo adottivo in Italia.

In tale ultima ipotesi, l’adozione si perfezionerà in Italia all’esito positivo del periodo di affidamento preadottivo e sarà il Tribunale per i Minorenni a decidere con Decreto l’adozione provvedendo ad ordinarne la trascrizione nei registri dello stato civile.

Caso particolare: adottanti stranieri e il minore italiano in stato di abbandono

La Legge n° 184/1983 disciplina agli Artt. 40 e ss. anche l’ipotesi inversa rispetto a quella sopra esaminata.

In particolare la suddetta normativa disciplina i rapporti tra:

  • un minore italiano in stato di abbandono e presente nel territorio dello Stato;
  • e i coniugi richiedenti (italiani o stranieri) residenti all'estero.

In tale situazione i coniugi residenti all’estero possono presentare domanda in più uffici giudiziari (ciascun Tribunale dei Minorenni, infatti, è competente solo per i minori che si trovino in stato di abbandono nella propria circoscrizione).

Diversamente, i predetti coniugi possono depositare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni di Roma. Tale dichiarazione riguarderà, però, solo ed esclusivamente il caso residuale di minori che si trovino all’estero e che siano privi di domicilio o residenza in Italia.

Anche in questo caso il Tribunale per i Minorenni dispone gli opportuni accertamenti e, se positivi, procede con il cd. abbinamento e l'affidamento preadottivo, autorizzando l'espatrio del minore.

Il Console del luogo di residenza degli adottanti, ha il compito di vigilare sull'affidamento quale giudice tutelare, servendosi, all’uopo, di organizzazioni assistenziali italiane e straniere.

Nell’ipotesi di minore italiano in stato di abbandono all'estero, si applicano, ai fini dell’adozione da parte di cittadini residenti all'estero, le disposizioni di cui all'Art. 9, 6° 7° ed 8° co., Legge n° 184/1983.

Tempi per la definizione del procedimento di adozione internazionale

I tempi del procedimento del procedimento di adozione internazionale sono solitamente più brevi di quelli necessai per la procedura nazionale.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 15 Aprile 2019

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