Adozione di minore di età
- Condizioni per accedere all’istituto dell’adozione (nazionale)
- Dichiarazione di adottabilità
- Il procedimento
- Effetti della Sentenza che dichiara lo stato di adottabilità
- Cessazione dello stato di adottabilità
- Affidamento preadottivo e adozione
- Accesso alle origini
- Effetti dell’adozione
- Revoca dell’adozione
- Tempi necessari alla definizione del procedimento di adozione nazionale
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
L’adozione dei minori
L’adozione di minori d’età è un istituto del Diritto di Famiglia volto a fornire un ambiente familiare ai minori che si trovino in stato di abbandono.
L’adozione di minori consente il sorgere di un rapporto di filiazione giuridica costituito tra soggetti non legati tra loro da filiazione di sangue.
In ordine all’adozione di minori stranieri si rinvia all’apposito approfondimento Adozione Internazionale
Condizioni per accedere all’istituto dell’adozione (nazionale)
Le coppie che intendano adottare un minore devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- gli adottanti debbono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni e non essere separati, nemmeno di fatto.
- i coniugi devono essere idonei ad educare, istruire e mantenere il minore
- i coniugi adottanti devono avere almeno diciotto anni in più dell’età dell’adottato, ma non superare tale età di oltre quarantacinque anni.
Ai sensi dell’Art. 6, 5° e 6° comma, Legge n° 184/1983 e ss. mm., i suddetti limiti di età possono essere derogati nell’interesse del minore o dei minori nell’ipotesi di adozione di più fratelli.
Ciò precisato, è richiesta la sussistenza anche di alcuni requisiti in capo al minore ai fini della sua possibile adozione.
Il minore, infatti, deve essere dichiarato in «stato di adottabilità» dal Tribunale dei Minorenni del luogo in cui minore si trova e:
- se ha più di 14 anni, il minore deve prestare personalmente il proprio consenso all’adozione
- se ha più di 12, l’adottando deve essere sentito
- se ha meno di 12 anni, l’adottando deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.
Dichiarazione di adottabilità
La dichiarazione di adottabilità, come anticipato, è pronunciata con Sentenza dal Tribunale dei minorenni competente in ragione del luogo di residenza del minore.
Tale sentenza è resa dal Tribunale dei Minorenni all’esito di un lungo procedimento, volto ad accertare lo «stato di adottabilità».
Lo stato di adottabilità presuppone l’accertamento giudiziale di situazione di abbandono del minore, il quale deve essere privo, in via non transitoria e non dovuta a forza maggiore, dell’assistenza morale e materiale dei genitori.
Il procedimento
È opportuno rilevare come il minore abbia diritto a crescere e ad essere educato nella propria famiglia di origine.
Ciò significa che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è previsto solo quale “soluzione estrema”, ossia allorquando non vi sia altro adeguato rimedio che possa consentire al minore il permanere, senza grave pregiudizio ed in maniera stabile ed adeguata, nel contesto familiare di origine.
Quando la rescissione del legame familiare rimanga l’unico strumento che possa evitare al minore un grave pregiudizio, anche a seguito dell’intervento dello Stato e degli enti locali a sostegno dei nuclei familiari a rischio, è quindi doverosa l’attivazione del procedimento relativo alla dichiarazione di adottabilità.
Tale procedimento, che si svolge in camera di consiglio, è articolato nelle seguenti fasi:
- allorquando un minore versi in una situazione di abbandono, è facoltà di chiunque segnalare tale condizione all’autorità pubblica
- ogni pubblica autorità che riceve la suddetta segnalazione deve trasmettere la stessa al Tribunale per i Minorenni
- il Tribunale dispone gli opportuni accertamenti anche attraverso il servizio sociale territoriale
- il Tribunale adotta nel corso del procedimento eventuali provvedimenti provvisori di affidamento preadottivo
All’esito di tale procedura il Tribunale per i minorenni, sentito il Pubblico ministero e le parti, dichiara:
- non luogo a procedere, per mancanza di presupposti
- ovvero la dichiarazione di adottabilità
Avverso tali provvedimenti è ammessa impugnazione.
Si precisa, infine, ai sensi dell’Art. 15, Legge n° 184/1983, nel caso in cui sia accertato uno stato di abbandono del minore, il Tribunale per i minorenni provvede in ordine alla sua adottabilità nei seguenti casi:
- quando i genitori o i parenti entro il quarto grado non si siano comparsi per l’audizione in Tribunale senza addurre un giustificato motivo;
- quando, a seguito dell’audizione, persistono la mancanza di assistenza morale e materiale e non v’è disponibilità ad ovviarvi;
- quando le prescrizioni impartite dal Tribunale dei minorenni non sono state osservate, o quando è comprovato che non sia possibile reintegrare la capacità genitoriale in un tempo ragionevole.
Effetti della Sentenza che dichiara lo stato di adottabilità
Sono di seguito elencati gli effetti della sentenza che dichiara lo stato di adottabilità:
- sospensione dei genitori dall’esercizio della responsabilità genitoriale (se in vita) finché dura lo stato di adottabilità
- nomina al minore di un tutore
La sospensione, naturalmente, è preposta alla futura assunzione della responsabilità genitoriale da parte degli adottanti.
Cessazione dello stato di adottabilità
La cessazione dello stato di adottabilità avviene a seguito:
- intervenuta adozione
- o in forza di legge a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte dell’adottando
- o in caso di revoca della dichiarazione di adottabilità da parte del Tribunale al venir meno dei relativi presupposti
Affidamento preadottivo e adozione
L’affidamento preadottivo è disposto per un anno al fine di verificare la compatibilità tra adottante ed adottando, nonché l’idoneità della situazione familiare offerta al minore dagli adottanti.
In particolare, trascorso l’anno di affidamento preadottivo il Tribunale per i minorenni provvede con Sentenza:
- sulla domanda di adozione decidendo di «dare corso all’adozione»
- o di «non far luogo» ad adozione
L’affidamento è prorogabile per un altro anno.
La Sentenza può essere impugnata dal P.M. e dalle altre parti avanti la Corte d’Appello.
È ammesso il Ricorso per Cassazione avverso la Sentenza di Secondo Grado.
Accesso alle origini
Ai sensi dell’Art. 28, L. n° 184/1983, qualsiasi attestazione di stato civile riferita all’adottato riporterà solo il nuovo cognome, pertanto, senza alcun riferimento alla paternità e maternità biologica del minore.
È imposto il divieto a carico dell’ufficiale di stato civile e dell’ufficiale di anagrafe, di fornire notizie o informazioni dalle quali comunque risulti il rapporto di adozione, salvo autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
È prevista la possibilità di ottenere informazioni relative ai genitori naturali. Tale possibilità è riconosciuta sia ai genitori adottivi (per gravi e comprovati motivi) sia all’adottato.
L’adottato potrà accedere alle informazioni suddette raggiunta l’età di venticinque anni ovvero, se sussistono gravi motivi, raggiunta la maggiore età.
Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini trova un limite insuperabile quaolra ricorrano congiuntamente i seguenti due presupposti:
- la madre all’atto della nascita ha dichiarato di non voler essere nominata
- tale dichiarazione iniziale per l’anonimato non è rimossa in seguito all’interpello, persistendo il diniego della madre di svelare la propria identità.
In ogni caso, i coniugi adottanti sono tenuti a informare il figlio adottivo della sua condizione, nei termini e nei modi che ritengano più opportuni.
Effetti dell’adozione
L’Art. 28, L. n° 184/1983 prevede che il minore adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell’Art. 25, co. 5 L. n° 184/1983, l’adottato assume il cognome della famiglia.
Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.
Revoca dell’adozione
Ai sensi degli Artt. 51 e ss., L. n° 184/1983, la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal Tribunale dei minorenni su domanda dell’adottante o dell’adottato o su istanza del P.M.
La revoca dell’adozione su domanda dell’adottante è possibile allorquando:
- l’adottato, maggiore dei quattordici anni, abbia attentato alla vita dell’adottante o del coniuge o dei suoi discendenti o ascendenti;
- l’adottato si sia reso colpevole, verso di loro, di un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Su domanda dell’adottato, ovvero su istanza del P.M., la revoca dell’adozione può essere disposta nei casi suesposti, quando sia l’adottante a compierli nei confronti dell’adottato.
Tempi necessari alla definizione del procedimento di adozione nazionale
I tempi del procedimento di adozione nazionale non sono brevi e richiedono attese tecniche legate all'affidameno preadottivo.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 15 Marzo 2019
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