Amministrazione di Sostegno
- Amministrazione di Sostegno: principi generali
- Amministrazione di Sostegno: i presupposti
- La scelta dell’Amministratore di Sostegno
- Scelta dell’Amministratore di Sostegno «ora per allora»
- Amministrazione di sostegno: il procedimento
- Effetti dell’Amministrazione di Sostegno
- Cessazione e Revoca dell’Amministrazione di Sostegno
- Differenza tra Amministrazione di Sostegno e Interdizione Giudiziale
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
Amministrazione di Sostegno: principi generali
Preliminarmente, occorre precisare come, nel nostro ordinamento, l’istituto dell'Amministrazione di Sostegno tuteli coloro i quali, pur non versando in condizioni di infermità tali da richiedere una pronuncia di interdizione o di inabilitazione, siano affetti da forme di disabilità fisica o di disagio psichico, disabilità che ostacolino il pieno esercizio dei propri diritti impedendogli di attendere ai propri interessi.
L'istituto dell'Amministazione di Sostegno, in particolare, è stato introdotto dal Legislatore già dal 2004 (Legge n. 06/2004) con la finalità di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile, della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Si tratta di un istituto applicabile in favore non solo di persone affette da gravi malattie mentali, ma anche di soggetti colpiti da una tra le molteplici forme di disabilità intellettiva (si pensi all'insufficienza mentale, la cerebrolesione, l'autismo, la sindrome di Down, la Sindrome di Alzheimer ecc.), istituto volto a permettere un sostegno di carattere temporaneo o permanente al beneficiario.
Più in generale, i beneficiari della tutela di cui all'Amministrazione di Sostegno, sono persone con disabilità, intendendosi come tali coloro che presentino durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali, menomazioni che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare taluni soggetti rispetto ad una piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
L'Amministrazione di Sostegno, sotto tale profilo, realizza un'importante tutela in favore di persone con disabilità, dornendo uno strumento idoneo alla concreta applicazione dei principi sanciti dalla "Convenzione sui diritti delle persone con disabilità di New York" del 13 Dicembre 2006 (Convenzione qui consultabile e ratificata in Italia con Legge n° 18 del 03 Marzo 2009).
Al riguardo, tra i suddetti principi, si ritiene opportuno richiamare quello di cui al Preambolo della cennata Convenzione:
- “n) l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte”.
Amministrazione di Sostegno: i presupposti
Sul piano normativo, i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno sono individuati all'Art. 404 del Codice Civile, il quale recita testualmente:
"...La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio...".
La suddetta norma ha una formulazione volutamente ampia, in quanto prevede l'applicabilità dell'Amministrazione di Sostegno anche in favore di soggetti che si trovino in un'impossibilità temporanea o parziale di provvedere alla cura dei propri interessi.
In ogni caso l'ambito di applicazione dell'istituto rimane ben preciso, poiché si richiede che l'infermità o la menomazione psico-fisica possa essere oggetto di un accertamento sanitario.
Inoltre, è necessario che la disabilità della persona sia idonea ad incidere negativamente sulla gestione degli interessi personali e/o patrimoniali.
Nella pratica possono essere beneficiari i soggetti affetti da:
- menomazioni fisiche invalidanti
- infermità di mente anche parziale o temporanea
- menomazioni psichiche per malattie mentali o da disabilità intellettiva (ad es. insufficienza mentale, cerebrolesione, autismo, Sindrome di Down, Sindrome di Alzheimer ecc.)
In tale logica, pertanto, anche una persona anziana può giovarsi dell'Amministrazione di Sostegno, purché versi in una situazione di infermità grave, come i casi, clinicamente accertati, di demenza senile.
La scelta dell’Amministratore di Sostegno
L'amministratore di sostegno è scelto con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario deve operare per la miglior felicità del paziente, agendo con la diligenza del buon padre di famiglia.
La scelta dell’Amministratore di Sostegno può provenire:
- da parte dell’interessato, anche in previsione della propria futura incapacità (cd. ora per allora - si veda il paragrafo successivo);
- da parte del Giudice Tutelare, in mancanza di indicazione da parte dell’interessato ovvero in presenza di gravi motivi.
Nel caso in cui venga meno ai propri doveri, l’Amministratore di Sostegno può essere sospeso, rimosso ed eventualmente condannato a risarcire di danni.
É fatto divieto agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell'interessato di ricoprire tale ufficio.
Tale divieto è posto al fine di scongiurare un eventuale conflitto di interessi fra chi si prende cura dell'infermo e chi deve vigilare.
Ciò precisato, in linea generale, possono essere nominati Amministratori di Sostegno i parenti, il coniuge e la persona stabilmente convivente con l'interessato, nonché altre persone ritenute idonee dal giudice tutelare.
Inoltre è previsto che possano essere nominati Amministratori di Sostegno anche i legali rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni, siano esse dotate di personalità giuridica o meno, aspetto quest’ultimo di particolare rilevanza, ciò in quanto la maggior parte delle associazioni di volontariato sono prive di personalità giuridica.
Scelta dell’Amministratore di Sostegno «ora per allora»
In merito alla scelta dell’Amministratore di Sostegno, è opportuno affrontare l'argomento sopra anticipato e relativo alla possibilità di ricorrere all'istituto in esame attraverso la nomina di un Amministratore di Sostegno "ora per allora".
Tale nomina, infatti, ha la peculiarità di provenire da parte di un soggetto che non versa in stato di incapacità attuale, soggetto che, per contro, è persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia rilevante ai fini della validità della scelta in argomento.
Sul punto, l’attualità dello stato di incapacità del beneficiario non costituisce un requisito indispensabile per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, ma rappresenta unicamente il presupposto per la produzione degli effetti di tale strumento protettivo.
Conseguentemente, un soggetto che non versi in stato attuale di incapacità può procedere, con scrittura privata consegnata a un notaio ed autenticata, alla nomina di un amministratore di sostegno ora per allora.
Con tale nomina, peraltro, il futuro beneficiario può indicare che l'Amministratore di Sostegno da lui individuato lo sostituisca, qualora intervenga in futuro uno stato di incapacità, nell’esprimere il diniego a eventuali e future terapie invasive in caso di possibili malattie terminali o comunque di uno stato patologico irreversibile, ossia in condizioni tali che impediscano al soggetto "beneficiando" di esprimere personalmente il proprio diniego.
Amministrazione di sostegno: il procedimento
Il procedimento per la nomina dell'Amministratore di Sostegno si introduce con Ricorso da depositare nella cancelleria del Tribunale Competente e, in particolare, in quella della volontaria giurisdizione.
Dal momento del deposito pende il procedimento, la cui definizione è prevista dal Legislatore in sessanta giorni (termine ordinatorio).
Il Ricorso al Giudice Tutelare può essere proposto da:
- interessato
- soggetti indicati nell’art. 417 Cod. Civ. (dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal Pubblico Ministero)
- dai responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona.
Nel Ricorso devono essere indicate le ragioni per cui si chiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno e, pertanto, devono essere ben specificate le cause di disabilità della persona (infermità fisica, ovvero, psichica individuando, con l’ausilio della relativa documentazione sanitaria, esattamente il tipo di affezione dell'amministrando).
Come anticipato nei presupposti dell’istituto, deve essere allegato:
- il grado di incidenza negativo dell’affezione sulla cura degli interessi del soggetto
- le specifiche e concrete esigenze, oltre che i bisogni cui debba farsi fronte, sia sotto il profilo della cura della persona e sia sotto il profilo della gestione patrimoniale.
È opportuno indicare, inoltre, il nominativo di una persona disponibile ad assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno.
Nelle situazioni di abbandono, ossia quando il disabile non abbia madre, padre, fratelli e sorelle e neppure coniuge, unito civilmente o persona stabilmente convivente, il Giudice Tutelare può chiamare ad assumere l'ufficio di amministratore di sostegno «altra persona ritenuta idonea» (ad. es. un professionista, avvocato, commercialista o un volontario con adeguata formazione etc.).
Inoltre, laddove ne sussista l'esigenza, il giudice può adottare, anche d'ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per l'amministrazione del suo patrimonio.
Tra i provvedimenti urgenti che il Giudice Tutelare può adottare, si richiama in questa sede la possibilità di nominare di un Amministratore di Sostegno provvisorio sulla base della documentazione medica versata in atti.
Il Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno provvisorio, in ogni caso, dovrà essere successivamente confermato/revocato o modificato.
Il Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno è soggetto a pubblicità, ciò in quanto il Decreto deve essere annotato nell'apposito registro di cancelleria e, quindi, annotato a margine dell'atto di nascita del beneficiario ad opera dell'ufficiale dello stato civile.
Il Giudice Tutelare deve sentire personalmente l’interessato e tenere conto, compatibilmente con le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il Giudice Tutelare, infine, provvede alla nomina dell’Amministratore di Sostegno con Decreto immediatamente esecutivo.
Effetti dell’Amministrazione di Sostegno
A seguito della nomina dell’Amministratore di Sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’Amministratore.
In ogni caso, il beneficiario di Amministrazione di Sostegno può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (cd. micro contrattualità).
Gli atti compiuti dal beneficiario o dall’Amministratore in violazione della legge o delle prescrizioni del Giudice sono annullabili
Cessazione e Revoca dell’Amministrazione di Sostegno
Il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno è, in ogni tempo, modificabile ed integrabile, con possibilità di sostituzione dell'amministratore di sostegno, oltre che sempre revocabile, laddove vengano meno i presupposti della tutela.
In particolare, la chiusura della misura può aversi nei seguenti casi:
- allo scadere del termine fissato con il Decreto, allorquando la tutela sia stata stabilita per un tempo determinato;
- in caso di decesso dell'amministrato.
La revoca della nomina è disposta laddove cessino i presupposti che ne hanno determinato l'apertura.
Il procedimento di revoca, si attiva con apposita istanza di revoca comunicata all'amministratore di sostegno ed al beneficiario.
Sull’istanza il giudice provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni accertamenti istruttori.
Infine si precisa come, allorquando la misura dell'Amministrazione di Sostegno si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, il Giudice Tutelare possa disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di interdizione o inabilitazione (vedasi la sezione Interdizione e Inabilitazione).
Differenza tra Amministrazione di Sostegno e Interdizione Giudiziale
Da ultimo, anche alla luce della circostanza che il Giudice Tutelare può, se lo ritiene opportuno, revocare l'Amministrazione di Sostegno e procedere all'interdizione o all'inabilitazione o viceversa, appare opportuno affrontare il tema della differenza tra tali tipi di tutela di persone affette da disabilità.
La differenza tra l’Amministrazione di sostegno e gli altri istituti di protezione a tutela degli incapaci, quali sono l’interdizione e l’inabilitazione, risiede nella circostanza che quest’ultimi istituti sono di applicazione residuale.
La residualità della loro applicazione non è direttamente correlata al grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, quanto piuttosto alla concreta idoneità della tutela di adeguarsi alle esigenze del soggetto.
La scelta è rimessa all'apprezzamento del Giudice il quale dovrà individuarla con riferimento al tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerando anche la gravità e durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 12 Luglio 2019
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