Azione diretta del terzo trasportato
- L’azione diretta del terzo trasportato
- La procedura risarcitoria
- L’azione diretta del terzo trasportato: l’onere della prova e i requisiti di proponibilità
- Eccezioni opponibili al trasportato
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- L'assistenza dell'avvocato nei casi di responsabilità da circolazione stradale
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
L’azione diretta del terzo trasportato
A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 209 del 07 Maggio 2005 (cd. Codice delle Assicurazioni, nel prosieguo Cod. Ass.), la disciplina applicabile al terzo trasportato è regolata all’Art. 141 Cod. Ass.:
“…1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall' articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all' articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall' articolo 150…”
Per trasportato si intende qualunque soggetto che, a qualsiasi titolo, abbia preso posto, anche in modo irregolare, all’interno del veicolo, così come colui che si trovi nella fase di salita o discesa dal veicolo, sempre che i danni lamentati dal trasportato siano determinati dalla circolazione.
La norma non fa alcuna distinzione tra trasporto a titolo di cortesia e trasporto a titolo oneroso, pertanto, la procedura appare applicabile al trasportato a qualsiasi titolo.
La procedura risarcitoria
La procedura risarcitoria disciplinata dall’Art. 141 Cod. Ass. prevede che il danno subito dal trasportato – salva l’ipotesi del caso fortuito – debba essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo del proprio vettore, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti ed entro il limite del massimale di legge.
La procedura che deve seguire il danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione su cui era trasportato è, quindi, quella dell’azione diretta ai sensi dell’Art. 148 Cod. Ass.
È inoltre previsto che il trasportato possa rivolgersi all’impresa di assicurazione del responsabile civile per richiedere il risarcimento del maggior danno, sempre che quest’ultimo assicuratore sia coperto con un massimale superiore al minimo di legge.
Nonostante il tenore letterale della norma, la giurisprudenza ha più volte esteso la disciplina del terzo trasportato anche ad ipotesi diverse dell’incidente stradale verificatosi tra almeno due veicoli.
Da un punto di vista generale, tra le questioni più dibattute in merito all’applicazione dell’azione diretta del terzo trasportato vi sono:
- l’assenza di copertura assicurativa del veicolo sul quale era a bordi il terzo trasportato e la possibilità di agire nei confronti del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada F.G.V.S.;
- la possibilità per i congiunti (quali vittime secondarie) di agire per il risarcimento iure proprio.
L’azione diretta del terzo trasportato: l’onere della prova e i requisiti di proponibilità
Preliminarmente, si rileva come l’azione diretta ex Art. 141 Cod. Ass. abbia rafforzato la posizione del terzo trasportato, concedendogli la possibilità di scegliere:
- se agire direttamente ni confronti della compagnia del vettore sul quale si trovava a bordo al momento del sinistro
- ovvero direttamente nei confronti del responsabile civile ai sensi dell’Art. 2054 Cod. Civ.
- o ancora direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile ai sensi dell’Art. 144 Cod. Ass.
Indipendentemente dall’azione scelta dal trasportato, egli deve procedere alla denuncia completa del sinistro e osservare i termini previsti a pena di improponibilità dell’azione ai sensi dell’Art. 145 Cod. Ass. e secondo le modalità previste dall’Art. 148 Cod. Ass.
Per brevità, in questa sede si precisa come il trasportato, per ottenere il risarcimento dei danni alle cose ed alla persona:
- in via stragiudiziale debba rivolgersi alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava, indipendentemente dalla sua responsabilità nella causazione del sinistro;
- mentre possa in seguito agire in giudizio, esperendo l’azione diretta o quella indiretta anche (o soltanto) nei confronti del Responsabile del danno (azione ordinaria), ove diverso dal conducente del veicolo in cui era trasportato.
All’infuori dell’ipotesi del caso fortuito, il danneggiato che intenda promuovere il giudizio dovrà unicamente provare di essere trasportato, il danno e il nesso causale con l’evento, senza entrare nel merito dei profili colposi dei conducenti dei veicoli.
Infatti, il trasportato ha diritto ad essere risarcito dalla compagnia di assicurazione che copre la RCA del vettore a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salva, però, l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito.
Eccezioni opponibili al trasportato
In merito alla questione relativa alle eccezioni opponibili al traportato (ad esempio il mancato uso della cintura di sicurezza o del casco protettivo) si rinvia all'approfondimento Le eccezioni opponibili al trasportato
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 06 Aprile 2019
Il contenuto di ogni pagina web è monitorato automaticamente con software dedicato per verificare la somiglianza con pagine di nuova pubblicazione.
La copia e la riproduzione dei contenuti della presente pagina è espressamente vietata.
L'assistenza dell'avvocato nei casi di responsabilità da circolazione stradale
L'Avvocato Francesco Massaro si occupa da molti anni di casi di responsabilità da circolazione stradale e dei connessi aspetti risarcitori, patrimoniali e non, a tutela della vittime primarie e di quelle secondarie (solitamente i familiari conviventi delle persone coinvolte negli incidenti stradali).
L'esperienza maturata negli anni consente di analizzare a fondo gli aspetti civili e penali connessi alla materia della responsabilità civile automobilistica, prestando particolare attenzione sia ai cd. danni materiali ai veicoli o a cose e sia ai danni subiti dalla persone coinvolte.
A tal fine, l’Avvocato Massaro si occupa della gestione di ogni aspetto giuridico derivante dalla verificazione di sinistri stradali, avvalendosi, ove opportuno, anche di consulenti tecnici di fiducia (e.g. medici legali e, nei casi più complessi, di ingegneri per ricostruzioni cinematiche), prestando particolare attenzione alla ricostruzione delle singole voci di danno e all’esame delle eccezioni opponibili e non opponibili al danneggiato.
In casi di responsabilità da circolazione stradale, infatti, è doveroso lo svolgimento di una completa attività difensiva, sia stragiudiziale e sia giudiziale, per poter intervenire seriamente e incisivamente in favore dei danneggiati allo scopo di far conseguire l'integrale risarcimento dei danni.
Per richiedere informazioni
L’Avvocato Francesco Massaro mette a disposizione dei propri Clienti un’esperienza pluriennale maturata nell’ambito delle materie qui trattate, prestando assistenza, sia giudiziale e sia stragiudiziale, nello Studio di Sesto San Giovanni in provincia di Milano.
Il rapporto con i Clienti è improntato alla massima trasparenza, l'incarico ricevuto viene formalizzato con contratto e, sempre in forma scritta, con apposito preventivo vengono comunicati i prevedibili costi delle prestazioni giudiziali e/o stragiudiziali che saranno rese a favore degli Assistiti.
All'atto del conferimento del mandato professionale, inoltre, i Clienti saranno resi edotti del livello di complessità dell'incarico, della sua importanza nonché di ogni ulteriore aspetto relativo a questioni giuridiche e di fatto riguardanti il mandato professionale conferito.
Compilare il seguente modulo