Le eccezioni opponibili al trasportato

Le eccezioni opponibili al trasportato

eccezioni opponibili al danneggiato

In presenza dell’azione diretta del terzo trasportato, sono opponibili al trasportato le eccezioni relative alla mancanza di presupposti per poter agire con la procedura di all’Art. 141 Cod. Ass. (ad es. l’inesistenza del trasporto).

Come anticipato nell'approfondimento ’Azione diretta del trasportato, invece, non sono opponibili al trasportato le eccezioni relative a limitazioni della copertura assicurativa del vettore quali, a titolo esemplificativo:

  • l’esclusione dalla garanzia assicurativa in caso di dichiarazioni reticenti rese in sede di sottoscrizione dall'assicurato (in tal caso l'assicuratore dovrà pagare e poi rivalersi nei confronti del vettore);
  • la clausola della cd. guida esclusiva (anche in tal caso la vittima trasportata ha diritto al risarcimento integrale del danno)
  • la clausola che condiziona la copertura assicurativa della R.C. verso i terzi trasportati al rispetto delle norme per il trasporto (in tal caso l'assicuratore dovrà pagare e poi rivalersi nei confronti del vettore)
  • la clausola del contratto di assicurazione che esclude l'operatività della garanzia di polizza nell’ipotesi in cui, al momento del sinistro, il veicolo sia condotto da persona priva della necessaria patente di guida (anche in tal caso la vittima trasportata ha diritto al risarcimento integrale del danno)

La condotta tenuta dal trasportato quale eccezione opponibile

Preliminarmente, si precisa come sia possibile negare integralmente al trasportato il diritto al risarcimento del danno subito soltanto nel caso in cui sia stata la condotta tenuta dal trasportato a determinare una sua esclusiva responsabilità rispetto ai danni.

Sul punto, è l’assicuratore che è tenuto a dimostrare gli elementi della responsabilità del trasportato allo scopo di escludere la risarcibilità dei danni che lo stesso trasportato abbia direttamente concorso a determinare con il suo comportamento colposo ai sensi dell’Art. 1227 Cod. Civ..

La Giurisprudenza ha affrontato il tema della condotta colposa del trasportato in numerose ipotesi, tra le quali figurano, per frequenza ed importanza, quelle di seguito riportate:

  • mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
  • mancato utilizzo del casco protettivo;
  • aver accettato un passaggio da parte di un soggetto alla guida di un veicolo omologato per il trasporto di una sola persona;
  • aver accettato un passaggio da parte di un conducente che si sapeva versare in stato di alterazione da alcol o droga.

Cinture di sicurezza

La Giurisprudenza di merito ha più volte affermato il principio secondo cui il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sia idoneo e sufficiente a determinare una riduzione (o persino una integrale esclusione) del risarcimento, in ragione dell'incidenza di tale condotta colposa nella produzione del danno.

In tale ipotesi, è compito del giudice, spesso con l’ausilio del consulente tecnico d’ufficio, accertare se il danno lamentato dal trasportato sarebbe stato evitato (o ridotto) con l’uso delle cinture di sicurezza.

Sul punto, si tenga presente, inoltre, come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza rappresenti, oltreché un comportamento colposo del trasportato, anche una condotta colpevole del conducente del veicolo, il quale è tenuto, in base all’obbligo normativo nonché alle comuni regole di diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua resistenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia.

Ciò non è privo di conseguenze.

Si pensi che in una Sentenza di merito dei primi anni 2000, relativa ad un simile caso, il Tribunale, dopo aver accertato che il mancato uso delle cinture aveva determinato nella misura della metà i danni del trasportato, aveva conseguentemente suddiviso tra danneggiato e conducente il concorso di colpa, diminuendo la liquidazione dei danni con pari incidenza (dopo aver riconosciuto che il 50% dei danni del trasportato erano dovuti al mancato utilizzo delle cinture, ha ripartito la responsabilità al 30% del trasportato ed al 20% al conducente).

Come più volte precisato, in tali casi è necessaria una indagine medico-legale, e tecnica cd. cinematica per la determinazione delle forze sprigionate dall'urto e alla descrizione dei danni materiali riportati dalle vetture.

Casco protettivo

Anche nel caso dell’utilizzo del casco, la Giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte ribadito la necessità di una indagine causale tra i danni lamentati e il mancato (o scorretto) uso del casco protettivo in caso di incidente stradale di un mezzo a due ruote.

In particolare, in tale settore si manifesta spesso una correlazione tra il corretto utilizzo del casco protettivo e la richiesta risarcitoria per lesioni concentrate nel capo o nel viso, ubicazione che, evidentemente, fa sorgere il dubbio sul corretto o mancato utilizzo del casco.

Sul punto, l'omesso uso del casco o il suo irregolare utilizzo, può costituire una fonte di corresponsabilità per il danneggiato solo quando si accerti, in concreto, che tale violazione abbia influito sulla verificazione dei danni lamentati.

Ciò in quanto, la mera violazione dell’obbligo previsto all’art. 171 C.d.S. non comporta, di per sé, l'esclusione o la riduzione del risarcimento, dovendosi, invece, valutare caso per caso se il corretto utilizzo avrebbe eliminato o limitato i danni subiti. 

Trasporto di più persone su veicolo non omologato 

In materia di rilevante condotta colposa del trasportato, è necessario affrontare il tema del concorso di colpa tra il conducente e il trasportato che accetti il rischio di circolare a bordo di un veicolo messo in circolazione non in sicurezza.

Il caso più frequente è quello del trasporto di più persone su di un ciclomotore omologato per condurne una sola.

In tale ipotesi, la condotta del trasportato non esclude automaticamente la responsabilità del conducente e nemmeno comporta un suo consenso alla circolazione insicura.

Sul punto, la circostanza di aver accettato consapevolmente di essere trasportato su di un veicolo non omologato per il trasporto di più persone non è una condizione sufficiente per addebitare una parte di responsabilità del sinistro al trasportato, dovendosi, invece, accertare quale sia stato l'apporto causale della sua presenza a bordo nella verificazione dell’incidente stradale.

Ed infatti, solo nell’ipotesi in cui la presenza del trasportato abbia determinato una maggiore instabilità del mezzo omologato per una sola persona, influendo ad esempio nella perdita di equilibrio e quindi nella caduta, la sua presenza potrà essere ritenuta in nesso causale con il sinistro con conseguente diminuzione o esclusione del danno patito dal trasportato.

Guida in stato di alterazione psicofisica

Con riferimento ai casi di incidenti stradali avvenuti a causa dello stato di alterazione del conducente, per uso di droghe o alcol, cui siano conseguiti danni al trasportato, la Giurisprudenza ha assunto un atteggiamento, per il vero, ondivago.

Al riguardo, la Cassazione ha ritenuto in passato che, l'aver accettato il rischio di esser trasportato a bordo di un’automobile condotta da un soggetto che in evidente stato di ebbrezza non può costituire un'ipotesi di concorso nella produzione del danno al trasportato.

Ciò in quanto difetta, in tale ipotesi una condotta del trasportato attiva e materiale nella causazione dell’evento.

La Giurisprudenza di merito, per contro, ha più volte ritenuto che l'accettazione del rischio dovuto alla consapevolezza dello stato di ebbrezza del conducente, determina un concorso nella determinazione dell'evento dannoso, allorquando il trasportato abbia scelto improvvidamente di affidarsi alla guida di un soggetto con evidenti capacita alterate.

Il criterio per identificare e, conseguentemente, quantificare il concorso di colpa del trasportato è determinato dal tasso alcolemico del conducente: tanto più alto era il tasso alcolemico del conducente al momento del sinistro, tanto più questo tasso era, quindi, idoneo a manifestarsi all’esterno, rendendo possibile al trasportato riconoscere lo stato di alterazione e, pertanto, di accorgersi del rischio assunto.

Si tratta del criterio cd. dell’apparenza evidente, criterio che richiede l'apparenza esteriore dello stato di alterazione psicofisica, non essendo all’uopo sufficiente uno stato accertato con l’uso della sola strumentazione di rilevazione.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 06 Aprile 2019

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L'assistenza dell'avvocato nei casi di responsabilità da circolazione stradale

L'Avvocato Francesco Massaro si occupa da molti anni di casi di responsabilità da circolazione stradale e dei connessi aspetti risarcitori, patrimoniali e non, a tutela della vittime primarie e di quelle secondarie (solitamente i familiari conviventi delle persone coinvolte negli incidenti stradali).

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A tal fine, l’Avvocato Massaro si occupa della gestione di ogni aspetto giuridico derivante dalla verificazione di sinistri stradali, avvalendosi, ove opportuno, anche di consulenti tecnici di fiducia (e.g. medici legali e, nei casi più complessi, di ingegneri per ricostruzioni cinematiche), prestando particolare attenzione alla ricostruzione delle singole voci di danno e all’esame delle eccezioni opponibili e non opponibili al danneggiato.

In casi di responsabilità da circolazione stradale, infatti, è doveroso lo svolgimento di una completa attività difensiva, sia stragiudiziale e sia giudiziale, per poter intervenire seriamente e incisivamente in favore dei danneggiati allo scopo di far conseguire l'integrale risarcimento dei danni.

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