Azione Diretta
- L'azione diretta del danneggiato
- Legittimazione e competenza
- Condizioni di procedibilità dell’azione di risarcimento
- La fase stragiudiziale
- Non opponibilità al danneggiato di eccezioni
- Valore probatorio del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente
- L'assistenza dell'avvocato nei casi di responsabilità da circolazione stradale
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
Definizione
Nell'ambito della R.C.A., il danneggiato ha la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile del sinistro, convenendo in giudizio anche l'assicurato quale litisconsorte necessario.
L’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni disciplina l’Azione diretta del danneggiato prevedendo testualmente che:
“…1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile….”
L'azione diretta del danneggiato
A seguito di un incidente stradale, come anticipato, è facoltà del danneggiato agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile per conseguire il risarcimento dei danni entro i limiti del massimale assicurativo.
Sul punto, al danneggiato è concessa la possibilità di promuovere, in via alternativa o cumulativa, sia l’azione ordinaria ai sensi dell’Art. 2054 Cod. Civ. nei confronti del responsabile civile e sia l’azione diretta di cui all’Art. 144 Cod. Ass. nei confronti dell’assicuratore della Responsabilità Civile R.C.A. di quest’ultimo.
Legittimazione e competenza
La legittimazione ad esperire l’azione diretta compete:
- sia al danneggiato quale vittima primaria
- sia alle vittime secondarie (solitamente, i prossimi congiunti o il datore di lavoro).
In ordine alla competenza, l’azione diretta può essere promossa:
- dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’assicuratore del responsabile civile o un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio;
- oppure dinanzi al giudice del luogo in cui risiede o ha il proprio domicilio uno degli altri convenuti;
- ed ancora dinanzi al giudice del luogo in cui è avvenuto il sinistro stradale;
- infine, dinanzi al giudice del luogo in cui deve essere adempiuta l’obbligazione risarcitoria.
La competenza può essere del Tribunale o del Giudice di Pace secondo le disposizioni di rito di cui al codice di procedura civile.
Nel caso in cui a cagionare il sinistro stradale sia stato un cittadino straniero, sussiste la giurisdizione italiana, nel caso in cui lo straniero risieda o abbia cagionato il danno in Italia. Inoltre, l’assicuratore straniero della R.C.A. può essere sempre convenuto dinanzi al giudice italiano qualora il danneggiato risieda in Italia.
Condizioni di procedibilità dell’azione di risarcimento
L’azione di risarcimento nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile può essere promossa:
- “…solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148…”.
La domanda giudiziale, pertanto, deve essere preceduta dall’invio della richiesta risarcitoria all’assicuratore, anche qualora si intenda proporre soltanto l’azione ordinaria nei confronti del responsabile civile.
La richiesta risarcitoria di cui all’art. 145 Cod. Ass. determina la costituzione in mora dell’assicuratore e l’interruzione del termine di prescrizione (si veda il relativo approfondimento Denuncia di sinistro nella R.C.A.
Inoltre, si ricordi che l’Art. 3 D.L. n. 132/2014 impone l’obbligo di avviare anche la procedura di negoziazione assistita, attendendo l'ulteriore decorso di trenta giorni per l'avvio dell'azione giudiziaria.
La fase stragiudiziale
Come previsto dall’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistri con soli danni a cose il danneggiato deve inviare all’impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro la richiesta risarcitoria.
In tale richiesta devono essere indicati: i soggetti danneggiati, le circostanze di tempo e di luogo in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione volta ad accertare l’entità dei danni e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa di riferimento.
L’assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, deve formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero deve comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formulare un’offerta.
Il suddetto termine é ridotto a giorni trenta nel caso in cui il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro stradale.
Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate:
- solo dopo il decorso del termine di 60 giorni (ovvero 30 diorni nel caso di sottoscrizione del modulo di denuncia)
- ovvero in un termine inferiore nell’eventualità del completamento delle operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore
Invece, in caso di danni alle persone (sia lesioni e sia decesso), nella richiesta risarcitoria da inviare all'assicuratore, il danneggiato (o i suoi aventi causa) devono riportare i dati delle persone che hanno subito lesioni (o che sono decedute) in seguito all’incidente stradale, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa di riferimento.
Nei successivi novanta giorni, decorrenti dalla ricezione della documentazione completa, l’assicuratore è tenuto a formulare al danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento.
In pendenza dei termini per l’accertamento dei danni a cose e persone, il danneggiato deve consentire agli accertamenti strettamente necessari alla valutazione dei danni da parte dell’impresa di assicurazione.
Nell’ipotesi in cui il danneggiato dichiari di accettare l’offerta formulata dall’assicuratore, quest’ultimo è tenuto a versargli la somma proposta entro quindici giorni dall’accettazione.
Nell’ipotesi in cui il danneggiato dichiari di non accettare l’offerta avanzata dall’assicuratore, l’impresa di assicurazione sempre deve corrispondere, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del rifiuto, la somma offerta al danneggiato, somma che sarà considerata versata a titolo di acconto e imputata, nella liquidazione definitiva, al maggior danno.
Non opponibilità al danneggiato di eccezioni
Al danneggiato non possono essere opposte eccezioni derivanti dal contratto nonché quelle relative all'invalidità ed all’inefficacia del contratto di assicurazione.
L'assicuratore, infatti, è responsabile nei confronti del danneggiato per il risarcimento del danno da questi subito nei liminti del massimale (salvo rare eccezioni).
Valore probatorio del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente
Allorquando il modulo per la denuncia di sinistro (modulo C.A.I. - Constatazione amichevole di incidente) sia stato sottoscritto congiuntamente dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria a carico dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
L'assistenza dell'avvocato nei casi di responsabilità da circolazione stradale
L'Avvocato Francesco Massaro si occupa da molti anni di casi di responsabilità da circolazione stradale e dei connessi aspetti risarcitori, patrimoniali e non, a tutela della vittime primarie e di quelle secondarie (solitamente i familiari conviventi delle persone coinvolte negli incidenti stradali).
L'esperienza maturata negli anni consente di analizzare a fondo gli aspetti civili e penali connessi alla materia della responsabilità civile automobilistica, prestando particolare attenzione sia ai cd. danni materiali ai veicoli o a cose e sia ai danni subiti dalla persone coinvolte.
A tal fine, l’Avvocato Massaro si occupa della gestione di ogni aspetto giuridico derivante dalla verificazione di sinistri stradali, avvalendosi, ove opportuno, anche di consulenti tecnici di fiducia (e.g. medici legali e, nei casi più complessi, di ingegneri per ricostruzioni cinematiche), prestando particolare attenzione alla ricostruzione delle singole voci di danno e all’esame delle eccezioni opponibili e non opponibili al danneggiato.
In casi di responsabilità da circolazione stradale, infatti, è doveroso lo svolgimento di una completa attività difensiva, sia stragiudiziale e sia giudiziale, per poter intervenire seriamente e incisivamente in favore dei danneggiati allo scopo di far conseguire l'integrale risarcimento dei danni.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 28 Marzo 2019
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Per richiedere informazioni
L’Avvocato Francesco Massaro mette a disposizione dei propri Clienti un’esperienza pluriennale maturata nell’ambito delle materie qui trattate, prestando assistenza, sia giudiziale e sia stragiudiziale, nello Studio di Sesto San Giovanni in provincia di Milano.
Il rapporto con i Clienti è improntato alla massima trasparenza, l'incarico ricevuto viene formalizzato con contratto e, sempre in forma scritta, con apposito preventivo vengono comunicati i prevedibili costi delle prestazioni giudiziali e/o stragiudiziali che saranno rese a favore degli Assistiti.
All'atto del conferimento del mandato professionale, inoltre, i Clienti saranno resi edotti del livello di complessità dell'incarico, della sua importanza nonché di ogni ulteriore aspetto relativo a questioni giuridiche e di fatto riguardanti il mandato professionale conferito.
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