La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata in un caso di Straining.

Cassazione Civile, Sez. Lav., Sent. n. 3977 del 19 Febbraio 2018

I Giudici di Legittimità hanno riaffermato il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro per i danni patiti dal dipendente per mobbing e straining sorge ogniqualvolta l’evento dannoso sia determinato da un comportamento colposo, ossia all’inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali posti a suo carico ovvero per il al mancato rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede.
 
In particolare, la Sentenza in esame ha riconosciuto la risarcibilità dello straining quale forma attenuata di mobbing che è produttiva di danno risarcibile al dipendente pur in assenza del carattere di continuità delle azioni vessatorie a danno del lavoratore.

Il particolare caso di specie tratta dei danni subiti da un'insegnante a causa delle condotte poste in essere nei suoi confronti da parte del dirigente scolastico.

Tali condotte sono rappresentate dalla sottrazione degli strumenti di lavoro e dalla privazione di ogni mansione,  condotte che hanno determinato all'insegnante ul cd. straining (uno stato di stress forzato inflitto intenzionalmente alla vittima da parte del superiore gerarchico).

La Cassazione, confermando la riconducibilità dello straining al mobbing e, qundi alla relativa tutela, ha stautito che:
  • lo straining è una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie;
  • tali azioni vessatorie giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’Art. 2087 Cod. Civ., ove si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore.

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