Comunione legale dei beni
- Introduzione alla disciplina del regime patrimoniale della famiglia
- La comunione legale dei beni: oggetto della comunione
- La comunione de residuo
- La comunione legale dei beni: l'amministrazione dei beni
- Lo scioglimento della comunione legale dei beni
- Divisione della comunione legale dei beni
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
Introduzione alla disciplina del regime patrimoniale della famiglia
Il regime patrimoniale della famiglia è rappresentato dall’insieme delle regole che disciplinano la titolarità e l’amministrazione dei beni dei coniugi.
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali.
Al riguardo, nel caso in cui uno dei coniugi sia straniero (ovvero sia cittadino straniero o residente all’estero), gli stessi coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
Il regime patrimoniale tra i coniugi, individua nella comunione dei beni il sistema legale preferenziale e automatico, in assenza di un diverso regime convenzionale.
Ai coniugi è data, comunque, la facoltà di scegliere l'assetto patrimoniale da dare alla famiglia attraverso i seguenti regimi ed istituti:
- comunione legale dei beni
- comunione convenzionale dei beni
- separazione dei beni
- fondo patrimoniale
Della comunione legale dei beni fanno parte:
- i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, ad esclusione di quelli personali;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
- i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge se non consumati;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Dalla comunione legale dei beni sono esclusi:
- i beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio;
- i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di successione o donazione;
- i beni di uso strettamente personale;
- i beni necessari all'esercizio della professione del coniuge;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
- i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali elencati.
Sui beni della comunione gravano i seguenti obblighi:
- i pesi od oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
- tutti i carichi dell'amministrazione;
- le spese per il mantenimento della famiglia e l'istruzione della prole;
- le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi.
Nella comunione legale l'amministrazione dei beni spetta in maniera paritaria ad entrambi i coniugi.
Nell'ambito della comunione legale dei beni, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da un solo coniuge, mentre quelli di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi e di comune accordo.
La comunione legale si scioglie per effetto:
- della separazione dei coniugi (nella separazione giudiziale con la pronuncia dell’ordinanza presidenziale, mentre separazione consensuale con la sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale purché intervenga l’omologa);
- divorzio;
- annullamento del matrimonio;
- morte di uno dei coniugi;
- a seguito dell’adozione di un regime di tipo convenzionale;
- fallimento;
- separazione giudiziale dei beni;
In merito alla disciplina dei differenti regimi patrimoniali della famiglia si rinvia ai seguenti appositi approfondimenti:
La comunione legale dei beni: oggetto della comunione
Come anticipato, in mancanza di diverse pattuizioni, il regime patrimoniale dei coniugi è costituito dalla comunione dei beni.
La comunione legale fra coniugi riguarda gli acquisti compiuti durante il matrimonio, indipendentemente dalla provenienza delle risorse che li abbiano consentiti.
In particolare, l’Art. 177 del Codice Civile indica espressamente i beni che costituiscono oggetto della comunione:
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Il nostro legislatore riferendosi agli “acquisti” ha voluto indicare tutti gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà del bene o la costituzione di diritti reali sul medesimo.
Sono pertanto esclusi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per loro stessa natura, relativa e personale, pur se strumentali rispetto all'acquisizione di un bene, non sono suscettibili di cadere in comunione.
Gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio, pertanto, sono sottoposti ad un regime di comunione immediata, con la sola eccezione dei beni personali indicati all'Art. 179 Cod. Civ..:
“…Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge…”
La comunione de residuo
Ai sensi dell’Art. 177 Cod. Civ., i redditi personali dei coniugi, intesi sia come proventi della loro attività separata che come frutti dei loro beni propri, si considerano oggetto della comunione ai fini della sua divisione, solo se non sono stati consumati al momento del suo scioglimento.
Sul punto, ai “proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi” e ai “frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi” si applica la c.d. comunione de residuo, ossia una comunione differita nella quale cade in comunione il residuo, non consumato, dei frutti e dei proventi personali di ciascun coniuge.
Nella comunione de residuo sono compresi non solo i redditi di cui si riesca a dimostrare la sussistenza al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percepiti e percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione.
La comunione legale dei beni: l'amministrazione dei beni
L’amministrazione dei beni spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione.
Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e per la stipula di contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, l’amministrazione dovrà essere esercitata congiuntamente dai coniugi.
Infatti, gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro e da questo non convalidati sono annullabili, se riguardano beni immobili o beni mobili registrati.
Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione relativi a beni mobili e compiuti senza consenso, il coniuge che li ha compiuti deve ricostituire la comunione nello stato in cui era in precedenza e se ciò non è possibile deve pagare alla comunione l’equivalente del bene oggetto dell’atto.
In caso di disaccordo in ordine agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ciascun coniuge può adire l’autorità giudiziaria.
Al riguardo, è prevista la possibilità che il Giudice, al fine di superare il rifiuto di consenso che uno dei coniugi frapponga al compimento di atti di straordinaria amministrazione o alla stipula di contratti per la concessione o per l'acquisto di diritti reali di godimento, provveda autorizzando il compimento di specifici atti nell'ambito di un procedimento non contenzioso.
Sul punto, si precisa come il coniuge possa compiere da solo gli atti per i quali è necessario il consenso alle seguenti condizioni:
- previa autorizzazione del giudice, quando l'altro coniuge rifiuta il consenso in caso di atto necessario per l'interesse della famiglia o dell'azienda coniugale;
- in mancanza di una procura e con autorizzazione del giudice, in caso di lontananza o di altro impedimento dell'altro coniuge;
- se l'altro coniuge è stato escluso dal giudice dall'amministrazione perché minore di età o impossibilitato ad amministrare o incapace di farlo (fatta salva l’intervenuta reintegrazione del coniuge escluso)
- se l'altro coniuge sia interdetto e finché dura l'interdizione.
Inoltre, si richiamano in questa sede alcune regole inderogabili in tema di amministrazione dei beni:
- in regime di comunione le quote dei coniugi sono eguali ovvero la comunione legale dei beni tra i coniugi è una comunione senza quote, ove questi ultimi sono titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei;
- prevale il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia;
- è necessaria la determinazione consensuale dell'indirizzo della vita familiare ossia del tenore di vita e di spesa.
Lo scioglimento della comunione legale dei beni
Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica nei seguenti casi:
- morte di uno dei coniugi
- divorzio
- dichiarazione di assenza o morte presunta
- annullamento del matrimonio
- separazione personale (nella separazione giudiziale con la pronuncia dell’ordinanza presidenziale, mentre separazione consensuale con la sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale purché intervenga l’omologa)
- separazione giudiziale dei beni a seguito di interdizione, inabilitazione, cattiva amministrazione
- mutamento convenzionale del regime patrimoniale
- fallimento di uno dei coniugi
Divisione della comunione legale dei beni
La divisione della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo.
In particolare, scioltasi la comunione legale (per separazione dei coniugi, divorzio, annullamento del matrimonio, morte di uno dei coniugi, accordo sull'adozione di un regime di tipo convenzionale, fallimento, separazione giudiziale dei beni), questa assume i crismi di una comunione ordinaria.
Conseguentemente, i coniugi dovranno procedere a:
- rimborsi e restituzioni;
- divisione in parti uguali dell'attivo e del passivo, col diritto di prelievo di beni già appartenenti ai coniugi prima della comunione o pervenuti in essa per successione o donazione, ovvero dal loro valore in assenza di cose da prelevare.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 18 Aprile 2019
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