Convenzioni matrimoniali

Disciplina generale dei differenti regimi patrimoniali della famiglia

convenzioni matrimoniali

Il regime patrimoniale della famiglia è rappresentato dall’insieme delle regole che disciplinano la titolarità e l’amministrazione dei beni dei coniugi.

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali.

Al riguardo, nel caso in cui uno dei coniugi sia straniero (ovvero sia cittadino straniero o residente all’estero), gli stessi coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

Il regime patrimoniale tra i coniugi, individua nella comunione dei beni il sistema legale preferenziale e automatico, in assenza di un diverso regime convenzionale.

Ai coniugi è data, comunque, la facoltà di scegliere l'assetto patrimoniale da dare alla famiglia attraverso i seguenti regimi ed istituti:

  • comunione legale dei beni
  • comunione convenzionale dei beni
  • separazione dei beni
  • fondo patrimoniale

Della comunione legale dei beni fanno parte:

  • i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, ad esclusione di quelli personali;
  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
  • i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge se non consumati;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Dalla comunione legale dei beni sono esclusi:

  • i beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio;
  • i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di successione o donazione;
  • i beni di uso strettamente personale;
  • i beni necessari all'esercizio della professione del coniuge;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
  • i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali elencati.

Sui beni della comunione gravano i seguenti obblighi:

  • i pesi od oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
  • tutti i carichi dell'amministrazione;
  • le spese per il mantenimento della famiglia e l'istruzione della prole;
  • le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi.

Nella comunione legale l'amministrazione dei beni spetta in maniera paritaria ad entrambi i coniugi.

Nell'ambito della comunione legale dei beni, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da un solo coniuge, mentre quelli di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi e di comune accordo.

La comunione legale si scioglie per effetto:

  • della separazione dei coniugi (nella separazione giudiziale con la pronuncia dell’ordinanza presidenziale, mentre separazione consensuale con la sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale purché intervenga l’omologa);
  • divorzio;
  • annullamento del matrimonio;
  • morte di uno dei coniugi;
  • a seguito dell’adozione di un regime di tipo convenzionale;
  • fallimento;
  • separazione giudiziale dei beni;

In merito alla disciplina dei differenti regimi patrimoniali della famiglia si rinvia ai seguenti appositi approfondimenti:

Comunione legale dei beni

Separazione dei beni 

Fondo patrimoniale

La comunione convenzionale dei beni nel Codice Civile

La comunione convenzionale prevede la modifica, mediante una convenzione matrimoniale, di alcune regole che disciplinano la comunione legale, nel rispetto delle norme inderogabili che presidiano l’uguaglianza tra i coniugi (Artt. 161, 180 e 194 Cod. Civ.).

Nella comunione convenzionale, possono anche essere compresi i beni che ne sarebbero, di regola, esclusi nella comunione legale (comunione ampliata) ad eccezione di quelli di cui all'Art. 179 lettere c), d) ed e) Cod. Civ., ovvero di escludervi quelli che, di regola, ne farebbero parte (comunione ristretta).

Il legislatore, inoltre, ha previsto all’Art. 211 Cod. Civ. che la comunione convenzionale risponda delle obbligazioni anteriori al matrimonio e assunte verso i creditori del coniuge conferente, ciò allo scopo di evitare che il conferimento dei beni in comunione possa recare pregiudizio agli interessi dei creditori nei confronti del coniuge conferente.

Le convenzioni matrimoniali

Le convenzioni matrimoniali sono degli accordi raggiunti dai nubendi o dai coniugi, da soli o con l’intervento di terzi, attraverso cui viene regolato il regime patrimoniale della famiglia, derogando, in tutto o in parte, al regime legale della comunione dei beni.

Con una convenzione matrimoniale i coniugi possono ampliare o restringere, con i predetti limiti inderogabili di uguaglianza tra i coniugi (Artt. 161, 180 e 194 Cod. Civ.), il regime della comunione dei beni, dando ad una comunione convenzionale.

Per l’esclusione del regime di comunione dei beni, invece, i coniugi dovranno optare per la separazione dei beni, mentre allorquando i coniugi intendano destinare ai bisogni della famiglia beni specificamente individuati, potranno conferire tali beni in un fondo patrimoniale all’uopo istituito.

La stipula di una convenzione matrimoniale

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, quindi anche prima del matrimonio ed in tal caso, produrranno i propri effetti solo dopo la celebrazione del matrimonio.

Dalla possibilità di stipulare in ogni tempo convenzioni matrimoniali discende il corollario della loro libera modificabilità (intesa sia nel senso di mutamento integrale, sia nel senso di cambiamento di soltanto alcune clausole dell’originaria convenzione) anche dopo la celebrazione del matrimonio.

Così, ad esempio, i coniugi possono passare dal regime di comunione legale dei beni a quello della separazione, o viceversa.

Nel nostro ordinamento la stipula delle convenzioni matrimoniali, nonché la loro modifica, deve essere fatta per atto pubblico (a pena di nullità ai sensi dell’Art. 162 Cod. Civ.) e alla presenza di due testimoni.

Poiché il regime della separazione dei beni può essere scelto anche nell’atto di celebrazione del matrimonio, tra i soggetti legittimati a ricevere la dichiarazione convenzionale vi è anche l’ufficiale dello stato civile o il ministro di culto, anche non cattolico, che celebra le nozze.

Inoltre, le convenzioni matrimoniali, nonché le eventuali e successive modifiche, devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio.

In presenza di convenzioni matrimoniali con le quali si deroga, anche in maniera occasionale, al principio della comunione degli acquisti, è previsto anche l’onere di trascrizione delle convenzioni nei registri immobiliari.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 18 Aprile 2019

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