Il Disegno di Legge n. 735/2018 cd. DDL Pillon

Il DDL Pillon


A Dicembre 2018 risulta essere ancora in discussione in Commissione Giustizia del Senato il Disegno di Legge 735, c.d.DDL Pillon, che introduce una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei minori.

Tra le novità più rilevanti, il DDL Pillon (DDL Pillon n. 735-2018) prevede l'introduzione nel nostro ordinamento:
  • della mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni;
  • dell'equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari;
  • del mantenimento in forma diretta senza automatismi;
  • del contrasto dell'alienazione genitoriale.
In ordine al mantenimento diretto il Disegno di Legge prevede che:
  • il mantenimento sia ripartito tra i due genitori direttamente diretto (ciascun genitore dovrà contribuire per il tempo in cui il figlio gli è affidato);
  • dovrà essere adottato un piano genitoriale contenente la ripartizione delle spese di ogni voce sia ordinaria e sia straordinaria.
Tuttavia, nell'adozione dei provvedimenti di mantenimento per i figli il Giudice dovrà considerare:
  • le esigenze del minore, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Per l’assegnazione della casa coniugale è previsto nel DDL Pillon che, fermo restando “il doppio domicilio dei minori presso ciascun genitore”, il giudice potrà stabilire:
  • che i figli mantengano la residenza presso la casa familiare;
  • in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.
Nell’ipotesi in cui la proprietà della casa familiare sia cointestata, il genitore che beneficerà del relativo diritto di godimento, sarà tenuto al versamento, in favore dell’altro, di un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.

Inoltre, nel Disegno di Legge in esame è previsto che il genitore “che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio” non potrà continuare a risiedere nella casa familiare.

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