Assegno di mantenimento per i figli

Assegno mantenimento per i figli

La disciplina codisicistica

L’Art. 316-bis Cod. Civ., introdotto dal D.1gs. n° 154 del 28 Dicembre 2013, riproduce, senza rilevanti modifiche, il contenuto del previgente Art. 148 Cod. Civ..

La norma in esame, disciplina anche un autonomo procedimento volto a rendere effettivo l’obbligo di contribuzione che grava sui genitori.

Come noto, è obbligo dei genitori provvedere al mantenimento dei figli minorenni e di quelli  maggiorenni non economicamente autosufficienti.  

In particolare, l’Art. 316-bis Cod. Civ. dispone che ciascuno dei genitori sia tenuto a contribuire al mantenimento dei figli “in  proporzione alle rispettive sostanze  e secondo le capacita di lavoro professionale e casalingo”.

La ripartizione proporzionale tra i genitori dell’obbligo di mantenimento della prole vale solo nei rapporti interni, mentre verso i terzi ciascun genitore è tenuto all’adempimento dell’obbligazione per intero, naturalmente salvo la possibilità di agire successivamente in regresso nei confronti dell’altro per la ripetizione delle somme relative alla quota di spettanza di quest’ultimo.

Giova ricordare che una condotta omissiva rispetto all'obbligo di assistenza inerente il mantenimento, ricorrendone i presupposti, può integrare anche le ipotesi di reato previste agli Artt. 570 e 570 bis Cod. Pen..


Il mantenimento della prole

Come poc'anzi anticipato, in capo ai genitori v'è l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli sia in costanza di matrimonio o di convivenza, sia nella fase di disgregazione del rapporto per separazione, divorzio o cessazione della convivenza.

I genitori devono provvedere al mantenimento della prole in proporzione alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Orbene, il primo modo in cui il genitore può assolvere a tale obbligo è quello di provvedere al mantenimento diretto della prole .

La disgregazione della famiglia conseguente alla separazione, al divorzio e all’interruzione della convivenza, può far sorgere la necessità di ristabilire la c.d. proporzionalità contributiva dei genitori rispetto al mantenimento.

Infatti, nonostante i genitori debbano provvedere alle esigenze di vita e alle spese necessarie alla crescita dei figli in via diretta (ovvero quando li hanno con sé) può rendersi necessario riequilibrare la proporzionalità di tali oneri che debbono gravare su entrambi attraverso la previsione di un assegno di mantenimento.

La corresponsione dell’assegno è quindi la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede periodicamentee ed in via indiretta a sostenere le spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all’altro genitore (solitamente il genitore collocatario) un importo destinato ad assicurare alla prole il soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli.

L'assegno di mantenimento

L'assegno di mantenimento è dovuto allorquando non sia possibile altrimenti provvedere integralmente al mantenimento dei figli in via diretta.

La corresponsione di un importo destinato a riequilibrare la richiamata proporzionalità nel mantenimento della prole, è necessaria laddove:

  • permanga un divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, anche in considerazione dei costi connessi al mantenimento diretto della prole in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore

Quantificazione dell'assegno di mantenimento

Contrariamente a quanto comunemente ritenuto, non esiste alcun criterio fisso per determinare la misura dell’assegno a cui il genitore è tenuto. 

Il nostro ordinamento individua alcuni parametri rilevanti al fine di consentire la determinazione dell’assegno di mantenimento:
  • attuali esigenze del figlio;
  • tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
In ordine alle "attuali esigenze di vita" dei figli il Giudice procede, anche presuntivamente, a valutare le necessità della prole in relazione:
  • l'età del figlio;
  • eventuali condizioni particolari del figlio (e.g. stato di hancidcap).
In merito "al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori", invece, il Giudice ricerca, anche facendo ricorso alla documentazione reddituale dei genitori (documentazione che comunque può disattendere), la soluzione economica che consenta al figlio di non risentire, quantomeno sotto il profilo economico, della frattura familiare conseguente alla dissoluzione della convivenza.

Altri paremetri atti ad influire sulla quantificazione dell’assegno sono:
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore (quindi l'aspetto dell'effettivo mantenimento diretto);
  • le risorse patrimoniali di ciascun genitore;
  • la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli da ciascun genitore.

Le spese straordinarie c.d. extra assegno di mantenimento

La corresponsione di una somma di denaro a titolo di assegno di mantenimento, è idonea a soddisfare solo le esigenze periodiche "fisse" dei figli.

Oltre a tali spese fisse vi sono quelle c.d. straordinarie, anch'esse necessarie a soddisfare le esigenze di vita dei figli e ad assicurare loro le stesse condizioni di vita antecedenti la dissoluzione della convivenza.

Le spese straordinarie devono essere generalmente concordate preventivamente tra i genitori e possono essere rimborsate in presenza dei documenti giustificativi.

Anche le spese straordinarie possono essere poste a carico dei genitori in misura proporzionale (quindi non necessariamente al 50 %) 

Negli ultimi anni si è assistito alla formazione di numerosi indirizzi che variano, spesso notevolmente, tra i diversi Tribunali in ordine:
  • sia all’identificazione delle singole voci di spesa;
  • sia alla necessità del preventivo accordo sulle stesse.
In ordine alle possibili variabili legate alla debenza delle spese in argomento, basti considereare, a titolo esemplificativo, quanto contenuto nelle "Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti" elaborate dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, approvate in data 14 Novembre 2017, che qui si allegano: Linee Guida "Milano"

Si segnala, inoltre, il protocollo elaborato dal Tribunale di Monza (Sez. IV) e dall'Ordine degli Avvocati di Monza "Linee guida condivise concernenti le spese per figli", approvato in data 07 Maggio 2018 e qui allegato: Linee Guida "Monza"

In tale documento sono stati approvati per il distretto milanese i criteri relativi all'identificazione, all'accordo e al rimborso tra i genitori delle seguenti voci:
  • spese mediche 
  • spese scolastiche
  • spese extrascolastiche

L'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne

È noto come il dovere di mantenimento non cessi con il raggiungimento della maggiore età dei figli.

L'obbligo di mantenimenti in capo ai geniori permane, infatti, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole.

Vi sono, però, delle differenze significative rispetto al regime relativo mantenimento della prole minorenne:

  • l’assegno di mantenimento potrà essere versato direttamente al figlio maggiorenne sole laddove sia all'uopo richiesto  in giudizio dal figlio;
  • il figlio diviene anch'egli titolare del diritto a ricevere il contributo al mantenimento da parte del genitore, tale legittimazione è concorrente a quella dell'altro genitore.

Sotto tale ultimo profilo, la cessazione della convivenza con il figlio priva il genitore della legittimazione a richiedere il contributo al mantenimento della prole. In tal caso l'unico legittimato ad agire per il versamento del mantenimento sarà il figlio maggiorenne.

Cessazione dell’obbligo di mantenimento

L'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento può venir meno solo a seguito di espressa domanda rivolta al Giudice competente da parte del genitore obbligato.

Infatti, il genitore obbligato può far dichiarare la cessazione o la riduzione dell'obbligo di versamento dimostrando che il figlio ha raggiunto l’autosufficienza economica ovvero il raggiungimento di un livello reddituale che consenta di incidere sulla misura dell'obbligo.

Inoltre, l’obbligo di mantenimento della prole può venir meno a seguito di espresso provvedimento giudiziale alllorquando il geniotre dimostri che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o di studio dipende da inerzia colpevole del figlio beneficiario.

Modifica dell’assegno di mantenimento del figlio

L'importo relativo all’assegno di mantenimento disposto nell’interesse dei figli può essere oggetto di modifica:
  • in riduzione
  • o in aumento.
La necessità di un provvedimento giudiziale atto a riequilibrare la proporzionalità degli oneri di mantenimento che gravano su ciascun genitore, si presenta allorquando si verifichino delle modificazioni nella situazione patrimoniale dei genitori in ragione di:
  • mutamenti nelle esigenze di vita dei figli;
  • mutamenti delle condizioni economiche e patrimoniali del genitore obbligato.
Il genitore che intende agire per la modifica dell’assegno di mantenimento deve offrire la prova di uno o entrambi di tali modificazioni.

Inoltre, tali modificazioni devono essere tali da determinare un effettivo impoverimento del patrimonio del genitore obbligato.

Versamento periodico dell'assegno di mantenimento dei figli

Come noto, la corresponsione di un assegno di mantenimento rappresenta una modalità di adempimento, solitamente a periodicità mensile, diretta a soddisfare proporzionalmente l'obbligo contributivo in favore dei figli che incombe sui genitori.

Il rateo mensile non costituisce il rimborso delle spese sostenute in un mese, bensì la frazione di un assegno annuale che viene determinato in funzione delle esigenze della prole. 

Conseguentemente, l'obbligo non risente di eventuali variazioni su base mensile del tempo che i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, trascorrono con il genitore tenuto alla correspionsione dell'assegno (ad esempio dovrà essere versato l'assegno relativo al mese di agosto nonostante il figlio trascorra, in ipotesi, tutto il mese di agosto con il genitore tenuto al pagamento).

Decorrenza del versamento

L'obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento periodico in favore del genitore collocatario decorre dalla data di pronunzia della sentenza o dalla data di emissione dell'ordinanza relativa ai provvedimenti provvisori ed urgenti nei giudizi di separazione e di divorzio.

La pronuncia relativa a tale obbligo non ha carattere retroattivo e quindi non può operare per il passato.

L’assegno di mantenimento individuato all'esito del procedimento ex Artt. 316 e 337 ter Cod. Civ. (cui si rinvia) decorre, in mancanza di espresse limitazioni e in assenza di provvedimenti provvisori, dalla data di deposito del ricorso.

Gli effetti di un provvedimento di modifica o di revoca dell’assegno di mantenimento dei figli decorrono dalla data della domanda ossia dalla data del deposito del relativo ricorso.

Trattamento fiscale dell'assegno di mantenimento dei figli

L’assegno di mantenimento dei figli non rappresenta una voce di reddito per il genitore percipiente e non diventa, pertanto, componente della base imponibile del suo reddito.

L’importo annualmente versato come assegno periodico non può essere dedotto dal reddito complessivo del genitore obbligato.

Prescrizione dei singoli ratei dell'assegno di mantenimento

Il diritto a percepire i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, si estingue in cinque anni.

Gli assegni di mantenimento, infatti, costituiscono prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno e sono soggetti al relativo regime prescrizionale quinquennale (Art. 2948, n. 4 Cod. Civ.).

Rivalutazione annuale (e.g. indice Foi ISTAT) e prescrizione

L’assegno di mantenimento dei figli è soggetto a rivalutazione annuale per legge.

È onere del geniotore provvedere autonomamente alla rivalutazione dell’assegno periodico anche in assenza di specifica ed espressa domanda da parte del genitore percipiente.

Sul punto si precisa come sia la l'importo dovuto per rivalutazione e sia l’applicazione degli stessi indici di rivalutazione ai ratie mensili (quest'ultima ipotesi oggetto di alcuni contrasti giurisprudenziali) siano soggetti ad estinzione per prescrizione quinquennale, ciò in quanto la prescrizione del credito principale comporta anche l’estinzione per prescrizione della prestazione accessoria.

Somme corrisposte a titolo di mantenimento dei figli

Tutte le somme corrisposte versate a titolo di contributo al mantenimento dei figli, anche in forza di provvedimenti successivamente modificati o revocati, sono irripetibili (in altre parole non possono essere oggetto di una domanda di restituzione), impignorabili e non compensabili.

I provvedimenti relativi alla modifica o alla revoca del mantenimento incidono sull'obbligo di corresponsione solo per il futuro e non impediscono l'esecuzione coattiva relativa al mancato pagamento di somme relative al periodo antecedente tali provvedimenti.

Modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento diverse dal versamento di un assegno periodico

Il Giudice stabilisce anche d'ufficio le modalità con cui il genitore non collocatario deve contribuire al mantenimento dei figli. A tale riguardo, il Giudicie non è vincolato alle domande spiegate in giudizio o agli accordi intervenuti tra parti.

Oltre che in ragione del versamento periodico, l’assegno di mantenimento può essere determinato:
  • in un’unica somma di denaro (c.d. una tantum);
  • in più voci di spesa relative alle esigenze dei figli.
Inoltre, il Giudice può disporre in capo ad un solo genitore l’obbligo di pagamento della rata del mutuo sulla casa coniugale, quale modalità sostitutiva di adempimento dell’obbligo contributivo in favore dei figli.

Ma v'è di più. 
I genitori possono accordarsi in ordine al trasferimento a carico di uno di loro della proprietà di un immobile a favore del figlio (ovvero in favore del coniuge con vincolo di destinazione) imputando tale attribuzione patrimoniale a titolo di contributo al mantenimento della prole:
  • o con l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori, o il genitore, abbiano loro attribuito;
  • o con l'impegno al trasferimento della proprietà immobiliare (in tal caso sorge un effetto obbligatorio che leggitima l'esecuzione in forma specifica degli effetti negoziali dell'accordo sostitutivo l'obbligo di mantenimento).

Il Disegno di Legge n. 735/2018 cd. DDL Pillon

Al Dicembre 2018 risulta essere ancora in discussione in Commissione Giustizia del Senato il Disegno di Legge 735, c.d. DDL Pillon, con il quale il legislatore intende introdurre una una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei minori.

Tra le novità più rilevanti, il DDL Pillon (DDL Pillon n. 735-2018) prevede l'introduzione nel nostro ordinamento:

  • della mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni;
  • dell'equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari;
  • del mantenimento in forma diretta senza automatismi;
  • del contrasto dell'alienazione genitoriale.

In ordine al mantenimento diretto il Disegno di Legge prevede che:

  • il mantenimento sia ripartito tra i due genitori direttamente diretto (ciascun genitore dovrà contribuire per il tempo in cui il figlio gli è affidato);
  • dovrà essere adottato un piano genitoriale contenente la ripartizione delle spese di ogni voce sia ordinaria e sia straordinaria.

Tuttavia, nell'adozione dei provvedimenti di mantenimento per i figli il Giudice dovrà considerare:

  • le esigenze del minore, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Per l’assegnazione della casa coniugale è previsto nel DDL Pillon che, fermo restando “il doppio domicilio dei minori presso ciascun genitore”, il giudice potrà stabilire:

  • che i figli mantengano la residenza presso la casa familiare;
  • in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.

Nell’ipotesi in cui la proprietà della casa familiare sia cointestata, il genitore che beneficerà del relativo diritto di godimento, sarà tenuto al versamento, in favore dell’altro, di un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.

Inoltre, nel Disegno di Legge in esame è previsto che il genitore “che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio” non potrà continuare a risiedere nella casa familiare.

I procedimenti relativi all'assegno di mantenimento per i figli 

A titolo meramente esemplificativo, sono di seguito elencati i principali procedimenti e i relativi atti introduttivi nei quali interviene una pronuncia giudiziale riguardante l'obbligo di mantemento dei figli.

Separazione e divorzio con figli minori (e/o maggiorenni non autosufficienti)
Nullità del matrimonio
  • Atto di citazione per l’ottenimento del mantenimento periodico in caso di nullità del matrimonio per gli effetti del matrimonio putativo ex Art. 128 Cod. Civ. (Annullamento del matrimonio )

Procedimento speciale monitorio

Esecuzione forzata (provvedimenti già adottati)
  • Atto di precetto su sentenza di separazione o di divorzio
  • Atto di precetto su decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale
  • Atto di pignoramento presso terzi (anche per di crediti di lavoro)
  • Trascrizione nei registri immobiliari del sequestro ex Art. 156 Cod. Civ.
  • Atto di sequestro presso terzi
  • Trascrizione nei registri immobiliari del sequestro ex Art. 8 Legge sul Divorzio

Cautelari (precedenti al giudizio)
  • Ricorso per sequestro ex Art. 146 Cod. Civ.
  • Ricorso per ordine di pagamento diretto ex Art. 3 L. n. 219/2012
 
Cautelari (in corso di causa)
  • Ricorso per sequestro ex Art. 156 Cod. Civ.
  • Ricorso per ordine di pagamento diretto ex Art. 156 Cod. Civ.
  • Ricorso per sequestro ex Art. 8, Legge sul divorzio
 
Procedimenti in corso di causa
  • Istanza di riduzione dell’assegno di mantenimento disposto nell’ordinanza presidenziale in favore dei figli
  • Istanza di aumento dell’assegno di mantenimento disposto nell’ordinanza presidenziale in favore dei figli
  • Istanza di riduzione in corso del giudizio di separazione dell’assegno di mantenimento disposto nell’ordinanza presidenziale nei confronti dei figli
  • Ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori nel procedimento di separazione giudiziale.
  • Ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori nel procedimento di divorzio.
 
Procedimenti autonomi
  • Ricorso per la revisione delle condizioni della separazione ex Artt. 337 quinquies Cod. Civ. e 710 Cod. Proc. Civ.
  • Ricorso per la revisione dell’assegno per i figli minori disposto con Sentenza di divorzio
  • Istanza congiunta di definizione delle statuizioni patrimoniali della sentenza di divorzio mediante pagamento in un’unica soluzione
  • Ricorso per la modifica delle condizioni della separazione
  • Ricorso per la revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente.
  • Ricorso per la revisione dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti disposto nella sentenza di divorzio
  • Ricorso per la revisione dell’assegno per i figli minori disposto nella sentenza di divorzio
 
Penale
  • Denuncia - querela alla Procura della Repubblica per l’inadempimento del coniuge onerato all’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 18 Gennaio 2019

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