Assegno di mantenimento per i figli
- Il mantenimento della prole
- L'assegno di mantenimento
- Quantificazione dell'assegno di mantenimento
- Le spese straordinarie c.d. extra assegno di mantenimento
- L'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne
- Cessazione dell’obbligo di mantenimento
- Modifica dell’assegno di mantenimento del figlio
- Versamento periodico dell'assegno di mantenimento dei figli
- Decorrenza del versamento
- Trattamento fiscale dell'assegno di mantenimento dei figli
- Prescrizione dei singoli ratei dell'assegno di mantenimento
- Rivalutazione annuale (e.g. indice Foi ISTAT) e prescrizione
- Somme corrisposte a titolo di mantenimento dei figli
- Modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento diverse dal versamento di un assegno periodico
- Il Disegno di Legge n. 735/2018 cd. DDL Pillon
- I procedimenti relativi all'assegno di mantenimento per i figli
- Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
- Per richiedere informazioni
- Navigazione
La disciplina codisicistica
L’Art. 316-bis Cod. Civ., introdotto dal D.1gs. n° 154 del 28 Dicembre 2013, riproduce, senza rilevanti modifiche, il contenuto del previgente Art. 148 Cod. Civ..
La norma in esame, disciplina anche un autonomo procedimento volto a rendere effettivo l’obbligo di contribuzione che grava sui genitori.
Come noto, è obbligo dei genitori provvedere al mantenimento dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
In particolare, l’Art. 316-bis Cod. Civ. dispone che ciascuno dei genitori sia tenuto a contribuire al mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacita di lavoro professionale e casalingo”.
La ripartizione proporzionale tra i genitori dell’obbligo di mantenimento della prole vale solo nei rapporti interni, mentre verso i terzi ciascun genitore è tenuto all’adempimento dell’obbligazione per intero, naturalmente salvo la possibilità di agire successivamente in regresso nei confronti dell’altro per la ripetizione delle somme relative alla quota di spettanza di quest’ultimo.
Giova ricordare che una condotta omissiva rispetto all'obbligo di assistenza inerente il mantenimento, ricorrendone i presupposti, può integrare anche le ipotesi di reato previste agli Artt. 570 e 570 bis Cod. Pen..
Il mantenimento della prole
Come poc'anzi anticipato, in capo ai genitori v'è l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli sia in costanza di matrimonio o di convivenza, sia nella fase di disgregazione del rapporto per separazione, divorzio o cessazione della convivenza.
I genitori devono provvedere al mantenimento della prole in proporzione alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Orbene, il primo modo in cui il genitore può assolvere a tale obbligo è quello di provvedere al mantenimento diretto della prole .
La disgregazione della famiglia conseguente alla separazione, al divorzio e all’interruzione della convivenza, può far sorgere la necessità di ristabilire la c.d. proporzionalità contributiva dei genitori rispetto al mantenimento.
Infatti, nonostante i genitori debbano provvedere alle esigenze di vita e alle spese necessarie alla crescita dei figli in via diretta (ovvero quando li hanno con sé) può rendersi necessario riequilibrare la proporzionalità di tali oneri che debbono gravare su entrambi attraverso la previsione di un assegno di mantenimento.
La corresponsione dell’assegno è quindi la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede periodicamentee ed in via indiretta a sostenere le spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all’altro genitore (solitamente il genitore collocatario) un importo destinato ad assicurare alla prole il soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli.
L'assegno di mantenimento
L'assegno di mantenimento è dovuto allorquando non sia possibile altrimenti provvedere integralmente al mantenimento dei figli in via diretta.
La corresponsione di un importo destinato a riequilibrare la richiamata proporzionalità nel mantenimento della prole, è necessaria laddove:
- permanga un divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, anche in considerazione dei costi connessi al mantenimento diretto della prole in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore
Quantificazione dell'assegno di mantenimento
Il nostro ordinamento individua alcuni parametri rilevanti al fine di consentire la determinazione dell’assegno di mantenimento:
- attuali esigenze del figlio;
- tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- l'età del figlio;
- eventuali condizioni particolari del figlio (e.g. stato di hancidcap).
Altri paremetri atti ad influire sulla quantificazione dell’assegno sono:
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore (quindi l'aspetto dell'effettivo mantenimento diretto);
- le risorse patrimoniali di ciascun genitore;
- la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli da ciascun genitore.
Le spese straordinarie c.d. extra assegno di mantenimento
Negli ultimi anni si è assistito alla formazione di numerosi indirizzi che variano, spesso notevolmente, tra i diversi Tribunali in ordine:
- sia all’identificazione delle singole voci di spesa;
- sia alla necessità del preventivo accordo sulle stesse.
- spese mediche
- spese scolastiche
- spese extrascolastiche
L'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne
È noto come il dovere di mantenimento non cessi con il raggiungimento della maggiore età dei figli.
L'obbligo di mantenimenti in capo ai geniori permane, infatti, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole.
Vi sono, però, delle differenze significative rispetto al regime relativo mantenimento della prole minorenne:
- l’assegno di mantenimento potrà essere versato direttamente al figlio maggiorenne sole laddove sia all'uopo richiesto in giudizio dal figlio;
- il figlio diviene anch'egli titolare del diritto a ricevere il contributo al mantenimento da parte del genitore, tale legittimazione è concorrente a quella dell'altro genitore.
Sotto tale ultimo profilo, la cessazione della convivenza con il figlio priva il genitore della legittimazione a richiedere il contributo al mantenimento della prole. In tal caso l'unico legittimato ad agire per il versamento del mantenimento sarà il figlio maggiorenne.
Cessazione dell’obbligo di mantenimento
L'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento può venir meno solo a seguito di espressa domanda rivolta al Giudice competente da parte del genitore obbligato.
Infatti, il genitore obbligato può far dichiarare la cessazione o la riduzione dell'obbligo di versamento dimostrando che il figlio ha raggiunto l’autosufficienza economica ovvero il raggiungimento di un livello reddituale che consenta di incidere sulla misura dell'obbligo.
Inoltre, l’obbligo di mantenimento della prole può venir meno a seguito di espresso provvedimento giudiziale alllorquando il geniotre dimostri che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o di studio dipende da inerzia colpevole del figlio beneficiario.
Modifica dell’assegno di mantenimento del figlio
- in riduzione
- o in aumento.
- mutamenti nelle esigenze di vita dei figli;
- mutamenti delle condizioni economiche e patrimoniali del genitore obbligato.
Inoltre, tali modificazioni devono essere tali da determinare un effettivo impoverimento del patrimonio del genitore obbligato.
Versamento periodico dell'assegno di mantenimento dei figli
Decorrenza del versamento
L’assegno di mantenimento individuato all'esito del procedimento ex Artt. 316 e 337 ter Cod. Civ. (cui si rinvia) decorre, in mancanza di espresse limitazioni e in assenza di provvedimenti provvisori, dalla data di deposito del ricorso.
Trattamento fiscale dell'assegno di mantenimento dei figli
L’importo annualmente versato come assegno periodico non può essere dedotto dal reddito complessivo del genitore obbligato.
Prescrizione dei singoli ratei dell'assegno di mantenimento
Rivalutazione annuale (e.g. indice Foi ISTAT) e prescrizione
Sul punto si precisa come sia la l'importo dovuto per rivalutazione e sia l’applicazione degli stessi indici di rivalutazione ai ratie mensili (quest'ultima ipotesi oggetto di alcuni contrasti giurisprudenziali) siano soggetti ad estinzione per prescrizione quinquennale, ciò in quanto la prescrizione del credito principale comporta anche l’estinzione per prescrizione della prestazione accessoria.
Somme corrisposte a titolo di mantenimento dei figli
I provvedimenti relativi alla modifica o alla revoca del mantenimento incidono sull'obbligo di corresponsione solo per il futuro e non impediscono l'esecuzione coattiva relativa al mancato pagamento di somme relative al periodo antecedente tali provvedimenti.
Modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento diverse dal versamento di un assegno periodico
Oltre che in ragione del versamento periodico, l’assegno di mantenimento può essere determinato:
- in un’unica somma di denaro (c.d. una tantum);
- in più voci di spesa relative alle esigenze dei figli.
Ma v'è di più.
- o con l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori, o il genitore, abbiano loro attribuito;
- o con l'impegno al trasferimento della proprietà immobiliare (in tal caso sorge un effetto obbligatorio che leggitima l'esecuzione in forma specifica degli effetti negoziali dell'accordo sostitutivo l'obbligo di mantenimento).
Il Disegno di Legge n. 735/2018 cd. DDL Pillon
Al Dicembre 2018 risulta essere ancora in discussione in Commissione Giustizia del Senato il Disegno di Legge 735, c.d. DDL Pillon, con il quale il legislatore intende introdurre una una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei minori.
Tra le novità più rilevanti, il DDL Pillon (DDL Pillon n. 735-2018) prevede l'introduzione nel nostro ordinamento:
- della mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni;
- dell'equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari;
- del mantenimento in forma diretta senza automatismi;
- del contrasto dell'alienazione genitoriale.
In ordine al mantenimento diretto il Disegno di Legge prevede che:
- il mantenimento sia ripartito tra i due genitori direttamente diretto (ciascun genitore dovrà contribuire per il tempo in cui il figlio gli è affidato);
- dovrà essere adottato un piano genitoriale contenente la ripartizione delle spese di ogni voce sia ordinaria e sia straordinaria.
Tuttavia, nell'adozione dei provvedimenti di mantenimento per i figli il Giudice dovrà considerare:
- le esigenze del minore, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Per l’assegnazione della casa coniugale è previsto nel DDL Pillon che, fermo restando “il doppio domicilio dei minori presso ciascun genitore”, il giudice potrà stabilire:
- che i figli mantengano la residenza presso la casa familiare;
- in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.
Nell’ipotesi in cui la proprietà della casa familiare sia cointestata, il genitore che beneficerà del relativo diritto di godimento, sarà tenuto al versamento, in favore dell’altro, di un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.
I procedimenti relativi all'assegno di mantenimento per i figli
Separazione e divorzio con figli minori (e/o maggiorenni non autosufficienti)
- Ricorso per la separazione giudiziale (Separazione Giudiziale )
- Ricorso per divorzio contenzioso (Divorzio Giudiziale )
- Ricorso per la separazione consensuale (Separazione Consensuale )
- Ricorso per divorzio congiunto (Divorzio Congiunto )
Nullità del matrimonio
- Atto di citazione per l’ottenimento del mantenimento periodico in caso di nullità del matrimonio per gli effetti del matrimonio putativo ex Art. 128 Cod. Civ. (Annullamento del matrimonio )
Procedimento speciale monitorio
- Ricorso al Presidente del Tribunale in caso di mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento ex Art. 316 bis Cod. Civ. (Adempimento obbligo di mantenimento )
Esecuzione forzata (provvedimenti già adottati)
- Atto di precetto su sentenza di separazione o di divorzio
- Atto di precetto su decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale
- Atto di pignoramento presso terzi (anche per di crediti di lavoro)
- Trascrizione nei registri immobiliari del sequestro ex Art. 156 Cod. Civ.
- Atto di sequestro presso terzi
- Trascrizione nei registri immobiliari del sequestro ex Art. 8 Legge sul Divorzio
Cautelari (precedenti al giudizio)
- Ricorso per sequestro ex Art. 146 Cod. Civ.
- Ricorso per ordine di pagamento diretto ex Art. 3 L. n. 219/2012
Cautelari (in corso di causa)
- Ricorso per sequestro ex Art. 156 Cod. Civ.
- Ricorso per ordine di pagamento diretto ex Art. 156 Cod. Civ.
- Ricorso per sequestro ex Art. 8, Legge sul divorzio
Procedimenti in corso di causa
- Istanza di riduzione dell’assegno di mantenimento disposto nell’ordinanza presidenziale in favore dei figli
- Istanza di aumento dell’assegno di mantenimento disposto nell’ordinanza presidenziale in favore dei figli
- Istanza di riduzione in corso del giudizio di separazione dell’assegno di mantenimento disposto nell’ordinanza presidenziale nei confronti dei figli
- Ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori nel procedimento di separazione giudiziale.
- Ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori nel procedimento di divorzio.
Procedimenti autonomi
- Ricorso per la revisione delle condizioni della separazione ex Artt. 337 quinquies Cod. Civ. e 710 Cod. Proc. Civ.
- Ricorso per la revisione dell’assegno per i figli minori disposto con Sentenza di divorzio
- Istanza congiunta di definizione delle statuizioni patrimoniali della sentenza di divorzio mediante pagamento in un’unica soluzione
- Ricorso per la modifica delle condizioni della separazione
- Ricorso per la revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente.
- Ricorso per la revisione dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti disposto nella sentenza di divorzio
- Ricorso per la revisione dell’assegno per i figli minori disposto nella sentenza di divorzio
Penale
- Denuncia - querela alla Procura della Repubblica per l’inadempimento del coniuge onerato all’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 18 Gennaio 2019
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Il rapporto con i Clienti è improntato alla massima trasparenza, l'incarico ricevuto viene formalizzato con contratto e, sempre in forma scritta, con apposito preventivo vengono comunicati i prevedibili costi delle prestazioni giudiziali e/o stragiudiziali che saranno rese a favore degli Assistiti.
All'atto del conferimento del mandato professionale, inoltre, i Clienti saranno resi edotti del livello di complessità dell'incarico, della sua importanza nonché di ogni ulteriore aspetto relativo a questioni giuridiche e di fatto riguardanti il mandato professionale conferito.
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