Il risarcimento diretto ( cd. Indennizzo diretto )

Indennizzo diretto: inquadramento e campo di applicazione

indennizzo diretto

L’indennizzo diretto ha rappresentato una tra le più importanti novità introdotte dal D.lgs. n. 209 del 07 Settembre 2005, cd. Codice delle Assicurazioni Private (nel prosieguo anche Cod. Ass.).

La procedura di risarcimento diretto (cd. indennizzo diretto) è disciplinata agli Artt. 149 e 150 Cod. Ass.:

  • Art 149 Cod. Ass.

"...1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall' articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all' articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto...."

  • Art. 150 Cod. Ass.

"...1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall' articolo 149non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese...."
 
Con tali norme, pertanto, è stata introdotta in Italia una procedura di risarcimento diretto secondo la quale, in luogo dell’azione ordinaria nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore, la pretesa risarcitoria può fatta valere dal danneggiato direttamente nei confronti della propria assicurazione.

La responsabilità nel sinistro

Per ottenere il risarcimento del danno, l’assicurato può rivolgersi alla propria compagnia di assicurazioni soltanto laddove non sia responsabile esclusivo del sinistro.

La responsabilità nel sinistro, a tal fine, si presume generalmente dal contenuto delle dichiarazioni nel modulo di constatazione amichevole (cd. modulo C.A.I.), compilato dalle parti ovvero dal verbale redatto dalle autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro per i rilievi (organi di polizia).

Al riguardo, si ricordi che l’Art. 2054, 2° comma, Cod. Civ., prevede che nel caso in cui non sia possibile ricostruire la responsabilità nella causazione del sinistro dei conducenti, deve applicarsi nei loro confronti una presunzione di colpa in concorso al 50%, concorso che riduce, con pari incidenza, la misura del risarcimento dovuto al danneggiato.

Requisiti richiesti per la procedura di indennizzo diretto

La disciplina di cui al Codice delle Assicurazioni prevede che, per poter esperire la procedura di risarcimento diretto, debbano ricorre i seguenti presupposti:

  • il sinistro deve essere avvenuto in Italia;
  • il sinistro deve esser avvenuto tra due veicoli a motore (in altri termini deve trattarsi di un incidente stradale con urto tra due veicoli) identificati ed assicurati per la R.C.A. (con compagnie aderenti alla cd. C.A.R.D.);
  • i veicoli coinvolti devono essere regolarmente immatricolati sul territorio nazionale (sono esclusi dall’applicazione dell’indennizzo diretto gli incidenti stradali tra autoveicoli e macchine agricole di cui all’Art. 57 C.d.S. quale, ad esempio, un trattore et similia).

Il risarcimento dei danni

Nella procedura di indennizzo diretto possono essere risarciti sia i danni materiali (segnatamente, quelli al veicolo assicurato e alle cose trasportate sul veicolo di proprietà del conducente o dell'assicurato) e sia i danni alla persona.

A titolo esemplificativo i danni al veicolo sono rappresentati da:

  • costo della riparazione rientrante nel valore al momento del sinistro del veicolo incidentato;
  • spese per la sua riparazione
  • il cd. fermo tecnico
  • il mancato ammortamento della tassa di circolazione e del premio assicurativo
  • eventuali spese di traino e di posteggio dell'autovettura presso l'autofficina
  • eventuale costo per il noleggio di un'auto sostitutiva.

Al riguardo, è frequente il caso della cd. riparazione antieconomica che si verifica nell’ipotesi di un costo di riparazione superiore al valore dell’auto al momento del sinistro.

Tale valutazione è solitamente effettuata dalla compagnia di assicurazioni, anche per il tramite di un perito fiduciario ed è confrontabile con quella presente nelle riviste di settore (ad. esempio quotazione Quattroruote) e deve, comunque, tener conto della personalizzazione in relazione alle reali condizioni del mezzo.
 
In tal caso, il danno risarcibile è determinato da:

  • il valore del veicolo al momento del sinistro
  • fermo per reperimento di un analogo mezzo cd. F.R.A.M.
  • le spese di demolizione
  • le spese di immatricolazione del nuovo veicolo
  • il mancato ammortamento delle tasse automobilistiche

 
Per i danni alla persona, occorre invece premettere come il Codice delle Assicurazioni e il D.P.R. n° 254/2006 prevedano la risarcibilità dei danni alla persona subiti dal conducente non responsabile nei limiti delle lesioni c.d. micropermanenti.

Le micropermanenti sono rappresentate dalle lesioni di lieve entità, quindi, quelle lesioni che determinano una invalidità permanente inferiore al 9 % e sono liquidabili al danneggiato in base alle tabelle R.C. (si veda l’apposito approfondimento Lesioni micropermanenti).

Oltre al danno biologico permanente di lieve entità, l'Assicuratore deve risarcire:

  • il danno biologico di carattere temporaneo, rappresentato dall’inabilità, totale e parziale, sino alla compiuta guarigione;
  • il pregiudizio relativo alla cd. sofferenza interiore;
  • spese documentate per terapie farmacologiche, riabilitative e visite specialistiche. 

Per quanto concerne il risarcimento del trasportato, invece, si rinvia all’approfondimento Azione diretta del trasportato.

Per brevità, in questa sede si precisa come il trasportato, per ottenere il risarcimento dei danni alle cose ed alla persona:

  • il trasportato in via stragiudiziale debba rivolgersi alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava indipendentemente dalla sua responsabilità nella causazione del sinistro;
  • mentre il trasportato possa in seguito agire in giudizio, esperendo l'azione diretta, ovvero esperendo l’azione indiretta, anche (o soltanto) nei confronti del Responsabile del danno (azione ordinaria), ove diverso dal conducente del veicolo in cui era trasportato.

La procedura risarcitoria

Per ottenere il risarcimento attraverso la procedura di indennizzo diretto occorre, innanzitutto, denunciare il sinistro e formulare la richiesta risarcitoria nei confronti della propria compagnia assicurativa (inviando la missiva anche per conoscenza all’assicuratore del responsabile).

La fase stragiudiziale, in presenza dei requisiti richiesti per la completezza della denuncia, ha termini di legge ben precisi per la compagnia di assicurazioni, la quale deve provvedere a formulare un'offerta risarcitoria:

  • entro sessanta ( 60 ) giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, quando non vi sia stata la constatazione amichevole;
  • entro trenta ( 30 ) giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, in presenza di denuncia di sinistro sottoscritta da ambedue i conducenti (cd. modulo di constatazione amichevole C.A.I.);
  • entro novanta ( 90 ) giorni nel caso di sinistri con danni a persone.

È inoltre obbligatoria la fase di negoziazione assistita ai sensi dell’Art. 3 Decreto Legge n. 132 del 12 Settembre 2014.

In ordine ai requisiti della richiesta risarcitoria e per la necessaria assistenza al danneggiato, è possibile prendere contatto con lo scrivente utilizzando l'apposito modulo a piè di pagina ovvero la sezione Contatti.

Si precisa, infine, la necessità che il conducente, per verificare l'effettiva quantificazione del danno biologico permanente (verificando, anzitutto, se esso sia di lieve entità o meno), ad una visita medico-legale allo stabilizzarsi delle lesioni subite (cd. chiusura della malattia).

L'assistenza dell'avvocato nei casi di responsabilità da circolazione stradale

L'Avvocato Francesco Massaro si occupa da molti anni di casi di responsabilità da circolazione stradale e dei connessi aspetti risarcitori, patrimoniali e non, a tutela della vittime primarie e di quelle secondarie (solitamente i familiari conviventi delle persone coinvolte negli incidenti stradali).

L'esperienza maturata negli anni consente di analizzare a fondo gli aspetti civili e penali connessi alla materia della responsabilità civile automobilistica, prestando particolare attenzione sia ai cd. danni materiali ai veicoli o a cose e sia ai danni subiti dalla persone coinvolte.

A tal fine, l’Avvocato Massaro si occupa della gestione di ogni aspetto giuridico derivante dalla verificazione di sinistri stradali, avvalendosi, ove opportuno, anche di consulenti tecnici di fiducia (e.g. medici legali e, nei casi più complessi, di ingegneri per ricostruzioni cinematiche), prestando particolare attenzione alla ricostruzione delle singole voci di danno e all’esame delle eccezioni opponibili e non opponibili al danneggiato.

In casi di responsabilità da circolazione stradale, infatti, è doveroso lo svolgimento di una completa attività difensiva, sia stragiudiziale e sia giudiziale, per poter intervenire seriamente e incisivamente in favore dei danneggiati allo scopo di far conseguire l'integrale risarcimento dei danni.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 08 Aprile 2019

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