La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 3978 del 12 Febbraio 2019, si è pronunciata in un particolare caso di responsabilità da danno da vacanza rovinata dovuto allo smarrimento del bagaglio.
Al fine di poter affermare una responsabilità della compagnia aerea, diversa e distina da quella del tour operator o del venditore del pacchetto turistico, è decisiva la circostanza che lo smarrimento del bagaglio sia avvenuto dopo l'affidamento al vettore aereo.