La nuova convivenza more uxorio e la perdita del diritto all'assegno di mantenimento

Cassazione Civile, Sez. I, Sent. n. 32871 del 19 Dicembre 2018

La Corte di Cassazione, Prima Sezione, con la Sentenza n° n.32871 del 19 Dicembre 2018, è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze della formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge separato e beneficiario dell'assegno di mantenimento.

Al riguardo, i Giudici di Legittimità hanno richiamato il noto principio espresso con la Sentenza n.16982/2018 dalla medesima Sezione:
  • "...in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati...".

Nel caso in esame, la convivenza more uxorio del coniuge beneficiario ha determinato la perdita definitiva del diritto alla contribuzione periodica che era stata posta a carico dell'altro coniuge, respingendo il ricorso sulla scorta del seguente principio di diritto:

  • "...anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, indipendentemente dalla "risoluzione del rapporto coniugale" (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno...."

Con la Sentenza in esame, pertanto, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui la convivenza more uxorio del coniuge beneficiario è idonea a determinare la perdita definitiva del diritto alla contribuzione periodica.

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