Responsabilità della struttura privata (convenzionata e non)

Responsabilità dell'Azienda Sanitaria Privata (convenzionata e non) e della Casa di Cura

azienda sanitaria privata e casa di cura

La natura contrattuale del rapporto tra struttura e paziente vale anche nei confronti di una azienda sanitaria privata, come espressamente previsto dall’Articolo 7, 1° comma, Legge Gelli: 

  • «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose».

Per un esame della responsabilità contrattuale struttura paziente si rinvia all’approfondimento Responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria.

A carico della struttura privata, infatti, sono riconducibili tutti gli obblighi organizzativi e di gestione della degenza a carico delle strutture sanitaria o sociosanitaria pubblica in genere.

Ciò che può venire in rilevo, però, sono i numerosi profili legati alla funzionalità e alla qualità del servizio erogato al paziente in una struttura privata.

Nell’ambito del contratto intervenuto tra paziente e struttura sanitaria privata, contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, possono inserirsi, oltre agli obblighi di ricezione ed assistenza diretti, anche ulteriori profili di colpa per l'inesatta esecuzione di una attività aziendale anche laddove questa sia esercitata attraverso professionisti esterni.

In particolare, laddove la struttura privata autorizzi un un medico ad operare al suo interno, mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, tale professionista opera nell’ambito dell'organizzazione ospedaliera privata.

La Cassazione ha, sul punto, affermato il seguente principio:

  • “…ove un istituto ospedaliero autorizzi un chirurgo od un medico ad operare al suo interno, mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, e con esso cooperi, concludendo con il paziente il contratto per la degenza e le prestazioni accessorie, esso viene ad assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche dell'impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l'attività del chirurgo…” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 18805 del 28 Agosto 2009)

La struttura sanitaria privata o la casa di cura, in tali casi, accettando l'attività del professionista esterno assume tutte le conseguenti responsabilità.

Oltretutto, deve considerarsi come l’erogazione della prestazione sanitaria attraverso professionisti esterni avvantaggia la casa di cura, quantomeno, in merito alle rette di degenza pagate dai clienti introdotti dal medico esterno, se non anche dall'eventuale corrispettivo versato dallo stesso alla struttura privata.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tali casi, ha riconosciuto che l’impresa ospedaliera privata, traendo un utile dall'attività, non può poi sottrarsi ai conseguenti rischi.

La struttura privata, pertanto, può rispondere:

  • tanto in via indiretta, per fatto proprio o del personale operante
  • quanto in via diretta, per effetto del rapporto di accettazione verso il paziente che ha accolto al proprio interno

La responsabilità della casa di cura privata a seguito dell'errore commesso da un medico non dipendente e scelto dal paziente

Meritevole di un separato approfondimento in questa sede, è la natura del rapporto che sorge tra il paziente e l’azienda sanitaria   privata nell'ipotesi in cui paziente acceda alla struttura solo ed esclusivamente su indicazione del proprio medico di fiducia, medico che, peraltro, il più delle volte assume in prima persona anche il compito di eseguire la prestazione sanitaria necessaria.

Si tratta, in effetti, di un rapporto complesso in quanto l'azienda sanitaria privata potrebbe essere estranea alla fase precedente la prestazione, poi eseguita all'interno della struttura (si pensi all’indagine diagnostica o alia scelta terapeutica e persino all’assunzione del rischio con apposito e adeguato consenso informato).

La giurisprudenza, tuttavia, recentemente affermato il principio secondo cui:

  • “…Costituisce pacifico principio di diritto nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità (Cass., sez. un., n. 9556/2002; Cass. n. 13066/2004) che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonchè, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. ovvero all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto…” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 13953 del 14 Giugno 2007).

Pertanto, la casa di cura privata risponde a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del paziente per l’inadempimento della prestazione posta direttamente a suo carico, nonché per l'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale proprio ausiliario necessario pur in difetto di un rapporto organico di lavoro subordinato.

Anche in tal caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione resa dal professionista esterno da e l’organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia del paziente stesso, o comunque dal medesimo scelto.

Le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura privata e dal sanitario di fiducia del paziente, rientrano in un’unica prestazione indivisibile cd. ad attuazione congiunta (salvo il profilo interno della distribuzione del riparto di responsabilità tra i soggetti passivi dell’obbligazione risarcitoria sorta in conseguenza dell’errore clinico).

Le clausole contrattuali volte a limitare la responsabilità della struttura privata

In ultimo, occorre evidenziare l'invalidità delle clausole volte a limitare la responsabilità della struttura privata alla corretta esecuzione delle sole prestazioni cd. alberghiere.

L’azienda sanitaria privata, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, è comunque:

  • responsabile contrattualmente per l’integrale erogazione della prestazione nei confronti il paziente, in ragione dell'esercizio da parte della casa di cura di una attività imprenditoriale, attività da cui trae vantaggio per effetto della prestazione svolta da qualsivoglia proprio preposto in favore del paziente .

Aspetti processuali

L’Art. 8 della Legge Gelli relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione ha introdotto, in via alternativa e quale condizione di procedibilità dell’azione di responsabiltà sanitaria:

  • la proposizione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'Art. 696 bis Cod. Proc. Civ., in funzione conciliativa, dinanzi al giudice competente
  • ovvero, l’esperimento del procedimento di mediazione ex Art. 5, comma 1 bis, D.lgs. 4 Marzo 2010, n. 28.

Quantificazione del danno

La Legge Gelli prevede espressamente che il Giudice, nel determinare il risarcimento del danno, debba tener conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria relativamente al rispetto da parte del professionista delle linee guida.

Per la liquidazione del danno, la disciplina legale richiama le tabelle di cui agli Artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

In attesa dell’attuazione dell’Art. 138 Cod. Ass. per le lesioni di non lieve entità (cd. macro permanenti) il riferimento è alle c.d. tabelle milanesi. 

In relazione alle lesioni c.d. micro permanenti (da 1 a 9 punti percentuali di menomazioni all’integrità psico-fisica) deve farsi riferimento ai valori di cui alle tabelle drichiamate dall’Art. 139 Cod. Ass..

L'assistenza dell'avvocato nei casi di responsabilità medica

L'Avvocato Francesco Massaro si occupa da anni dei casi di malasanità ed ha una conoscenza approfondita della responsabilità medica nonché dei connessi aspetti risarcitori, patrimoniali e non, a tutela della vittima primaria e delle vittime secondarie (solitamente i familiari conviventi).

L'esperienza maturata negli anni consente di analizzare a fondo la responsabilità delle strutture e degli operatori sanitari.

Una valutazione completa della fattispecie richiede, infatti, la conoscenza, oltre che degli aspetti principali della responsabilità civile delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria, anche dei seguenti profili:

  • la determinazione e la quantificazione dei danni risarcibili;
  • la funzione medico legale nei casi di malpractice in argomento;
  • le linee guida;
  • le buone pratiche clinico – assistenziali;
  • i nuovi presidi di sicurezza;
  • le possibilità offerte dal tentativo di conciliazione e dal procedimento di mediazione.

Inoltre, a seguito dell'approvazione della Legge n° 24/2017 (cd. Legge Gelli) è stato introdotto l'obbligo assicurativo per gli operatori e per le strutture, pubbliche e private.

Sul punto, ad Aprile 2019 non risultano essere stati ancora approvati i decreti attuativi dell’assicurazione obbligatoria e, pertanto, allo stato non è ancora consentita l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia che assicura la responsabilità civile delle strutture ospedaliere e degli operatori sanitari.

La mancata attuazione della disciplina assicurativa obbligatoria in materia sanitaria, oltre a privare i danneggiati della possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione dell'Azienda Sanitaria, continua a gravarli della necessità di adire l'autorità giudiziaria nei modi ordinari anche nei casi più pacifici ed evidenti di responsabilità medica.

I tempi legati alla decisione dei giudizi riguardanti la responsabilià medica, come poc'anzi anticipato, sono legati al normale procedimento contenzioso avanti l'autorità giudiziaria.

Ciò precisato, in attesa dell’approvazione della disciplina attuativa dell’assicurazione obbligatoria, si rende ancor più importante, in ogni caso, affrontare i casi di responsabilità sanitaria avendo una conoscenza approfondita della materia, avvalendosi anche di medici legali quali consulenti tecnici di fiducia.

La consulenza tecnica di parte risulta essere spesso necessaria per poter intervenire seriamente e incisivamente a favore dei danneggiati, consentendo loro una maggiore completezza e certezza nella determinazione del valore economico dei singoli pregiudizi.

Le domande più frequenti poste nei casi di responsabilità medica

Si riportano nel presente paragrafo le domande più frequenti poste dagli Assistiti nei casi di responsabilità medica.

  • Cosa deve fare il paziente per verificare la sussistenza di un errore medico?

Il paziente che nutra il sospetto di essere stato vittima di un errore medico, nell’immediato deve richiedere, anche per il tramite dell’avvocato, copia integrale della propria cartella clinica allo scopo poterla sottoporre ad una valutazione medico legale.

  • Il soggetto vittima di errore medico cosa deve dimostrare? 

Nell’ipotesi in cui il paziente agisca nei confronti della struttura deve allegare solo l’avvenuta erogazione della prestazione sanitaria e il danno ad essa riconducibile.

Nel caso in cui, invece, l’azione del danneggiato sia diretta nei confronti del medico, oltre ai suddetti elementi il paziente dovrà allegare e provare anche l’errore tecnico commesso dal medico, , dimostrare l’entità del danno derivante da tale errore medico e, soprattutto, la colpevolezza della condotta del medico.

  • In caso di esito negativo delle trattative stragiudiziali è possibile adire direttamente l’Autorità giudiziaria?

Il danneggiato può adire l’autorità giudiziaria solo dopo aver esperito o il tentativo obbligatorio di conciliazione o il procedimento di mediazione, condizioni di procedibilità dell'azione espressamente richiamate dall’Articolo 8 della Legge Gelli.


  • Entro quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?

La responsabilità della struttura sanitaria è soggetta al termine di prescrizione decennale (per il decorso del termine bisogna considerare le circostanze del caso concrete legate al manifestarsi del danno). 

Nei confronti del medico che risponde nei confronti del paziente a titolo di responsabilità extracontrattuale, invece, il termine prescrizionale è di cinque anni.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 14 Aprile 2019

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L’Avvocato Francesco Massaro mette a disposizione dei propri Clienti un’esperienza pluriennale maturata nell’ambito delle materie qui trattate, prestando assistenza, sia giudiziale e sia stragiudiziale, nello Studio di Sesto San Giovanni in provincia di Milano.

Il rapporto con i Clienti è improntato alla massima trasparenza, l'incarico ricevuto viene formalizzato con contratto e, sempre in forma scritta, con apposito preventivo vengono comunicati i prevedibili costi delle prestazioni giudiziali e/o stragiudiziali che saranno rese a favore degli Assistiti.

All'atto del conferimento del mandato professionale, inoltre, i Clienti saranno resi edotti del livello di complessità dell'incarico, della sua importanza nonché di ogni ulteriore aspetto relativo a questioni giuridiche e di fatto riguardanti il mandato professionale conferito. 

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