La responsabilità della struttura sanitaria e la valutazione del nesso causale

Corte d'Appello di Roma, Sez. III Civile, Sentenza n° 280 del 16 Gennaio 2019 

La Corte d’Appello di Roma, con la Sentenza n° 280/2018, pubblicata in data 16 Gennaio 2018, si è pronunciata in un particolare caso di responsabilità medica, valutando la sussistenza del nesso causale in ordine alle conseguenze dannose di una infezione contratta da un paziente durante il ricovero nel reparto ospedaliero a seguito di una frattura ad un braccio, conseguenza di un incidente casalingo.

Sul punto, la Corte d’Appello, in tutta evidenza, ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità medica professionale, principi qui di seguito richiamati:

  • In applicazione della normativa sui rapporti contrattuali (art. 1218 c.c.), il paziente è tenuto a dimostrare, quale creditore della prestazione sanitaria, la conclusione del rapporto contrattuale e a dedurre l’inadempimento del debitore, inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno
  • Grava, invece, sul debitore della prestazione, cioè sul medico e sulla struttura sanitaria, l'onere di provare che inadempimento non v'è stato, o che è dipeso da fatto ad essi non imputabile, ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno.

Per tale via, la Corte d’Appello, in merito alla responsabilità della struttura sanitaria, ha ritenuto sussistente la responsabilità della stuttura sanitiaria per l’infezione contratta dal paziente e le relative conseguenze, sulla scorta dei seguenti rilievi:

  • “…L’Azienda USL nemmeno nel presente grado d'appello ha allegato e dimostrato di avere osservato i più avanzati protocolli di igiene in ambiente ospedaliero. Si rileva, inoltre, che nel caso in esame non solo siffatta prova non è stata fornita, ma è la stessa evoluzione dell'intera vicenda a dimostrare il contrario, e cioè che si era determinata una grave disfunzione organizzativa, una carenza strutturale e delle norme di sicurezza, vigilanza e custodia, oltre che un'inefficienza dei servizi ospedalieri, con violazione, da parte della appellata struttura, delle regole sottese al contratto (artt. 1175 e1 375 c.c.)..."
  • “…L’Azienda USL avrebbe dovuto, infatti, predisporre e applicare procedure e protocolli corretti e sicuri, con l'obiettivo di evitare di esporre il paziente ad un rischio clinico specifico quale è la contrazione di germi ospedalieri….”

Conseguentemente, la Corte d’Appello ha confermato la Sentenza di Primo Grado condannando l’Azienda Sanitaria locale al risarcimento del danno subito dal paziente, in conseguenza della mancata adozione di procedure e protocolli idonei ad evitare l’esposizione e, quindi, l’insorgenza dell’infezione che ha determinato il danno subito dal degente.

Si ricordi, infatti, come in tema di responsabilità medica, il Giudice debba, in via preliminare, verificare il rapporto tra l’omissione di una condotta prescritta dal protocollo sanitario (o che nel protocollo avrebbe dovuto essere prescritta) e il verificarsi dell’evento dannoso.

Nell'ambito di tale indagine, in particolare, il Giudice deve accertare se quella condotta doverosa per la struttura e/o per l’esercente la professione sanitaria, laddove fosse stata tenuta nel caso concreto, avrebbe potuto impedire l'evento dannoso.

In conclusione, per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno deve sempre essere positivamente valutata la (necessaria) sussistenza del nesso causale tra il comportamento del sanitario e/o della struttura e il pregiudizio subìto in concreto dal paziente.

Data di pubblicazione delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa pagina pubblicata nella sezione novità sono aggiornate al 28 Aprile 2019

Il contenuto di ogni pagina web è monitorato automaticamente con software dedicato per verificare la somiglianza con pagine di nuova pubblicazione.

La copia e la riproduzione dei contenuti della presente pagina è espressamente vietata.

plagiarismcheckerx.com Protection Badge

Potrebbe interessarti:

Per richiedere informazioni:

L’Avvocato Francesco Massaro mette a disposizione dei propri Clienti un’esperienza pluriennale maturata nell’ambito delle materie trattate e frutto di un costante aggiornamento professionale, prestando assistenza, sia giudiziale e sia stragiudiziale, nello Studio di Sesto San Giovanni in provincia di Milano.

Il rapporto con i Clienti è improntato alla massima trasparenza, l'incarico ricevuto viene formalizzato con contratto e, sempre in forma scritta, con apposito preventivo vengono comunicati i prevedibili costi delle prestazioni giudiziali e/o stragiudiziali che saranno rese a favore degli Assistiti. 

All'atto del conferimento del mandato professionale, inoltre, i Clienti saranno resi edotti del livello di complessità dell'incarico, della sua importanza nonché di ogni ulteriore aspetto relativo a questioni giuridiche e di fatto riguardanti il mandato professionale conferito. 

Compilare il seguente modulo


Condividi l'articolo