Diritto di visita

Il Diritto di Visita

diritto di visita

Il genitore non collocatario o non affidatario ha il diritto-dovere di frequentare i propri figli.

Il diritto di visita, infatti, non tollera significative ed illegittime compromissioni che andrebbero a ledere il superiore interesse del minore di frequentare entrambe le figure genitoriali, indipendentemente dall’esistenza di una crisi familiare.

Infatti, con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’affido condiviso, quale modalità preferita di affidamento, si è affermato il principio della bigenitorialità

Tale principio  impone la regolamentazione nell’interesse della prole del diritto di visita da riconoscere al genitore non collocatario.

L’Articolo 155 del Codice Civile, riformato dalla novella del 2006, stabilisce espressamente che: “…anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale…”.

Si tratta, in tutta evidenza, del diritto-dovere dei genitori di consentire uno sviluppo armonico del minore attraverso il continuativo ed equilibrato rapporto con entrambe le figure nonostante la crisi familiare.

Naturalmente, l’esercizio del diritto di visita può essere negato allorquando si sia in presenza di una manifesta inidoneità del genitore ad istruire ed educare il figlio, situazione che deve essere accertata giudizialmente al fine di verificare l’eventuale pregiudizio arrecato dalla frequentazione al minore.

Ostacoli all'esercizio del Diritto di Visita

In presenza di un provvedimento giudiziale (e.g. l’ordinanza presidenziale resa nel procedimento di separazione personale dei coniugi), sono sanzionate penalmente e civilmente:

  • le violazioni del regime di affidamento dei figli minori;
  • le violazioni dell’esercizio del diritto di visita del genitore o del coniuge non affidatario;
  • l’ostacolo o la compromissione da parte di un genitore dell’esercizio del diritto di visita dell’altro genitore.

In particolare, il genitore che veda leso il proprio diritto di visita può ricorrere all’Autorità Giudiziaria attraverso il procedimento di cui all’Art. 709 ter Cod. Proc. Civ. (già approfondito in questa sezione in Responsabilità genitoriale).

Inoltre, la condotta del genitore diretta ad impedire l’esercizio del diritto di visita all’altro genitore non affidatario o collocatario, assume rilievo penale ai sensi dell’Art. 388 del Codice Penale trattandosi di violazione di un provvedimento giudiziale quali sono, infatti, le statuizioni in materia di affidamento.

Il mancato esercizio del Diritto di Visita

L’esercizio della c.d. visita da parte del genitore non affidatario, oltre a costituire un obbligo verso l’altro genitore, non è solo una facoltà ma anche un dovere, che, nell’interesse dei figli, deve essere perseguito con serietà.

L’esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o collocatario, infatti, è un dovere da inquadrare nella solidarietà degli oneri verso i figli.

Corre l’obbligo precisare come, il mancato esercizio di tale diritto, oltre al legittimare il ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’Art. 709 ter Cod. Proc. Civ., possa comportare la decadenza dalla potestà parentale ai sensi dell’Art. 330 Cod. Civ. ed integrare gli estremi del reato di cui all’Art. 570 Cod. Pen..

L’esercizio del Diritto di Visita: la distanza

Per il corretto esercizio del Diritto di Visita e per garantire alla prole una crescita equilibrata è essenziale il ruolo svolto da ciascuno dei genitori e la vicinanza fisica degli stessi ai figli.

Al riguardo, l’eventuale la distanza tra le residenze dei genitori collocatario e non collocatario, ovvero il trasferimento di residenza di uno di loro, pur supportato da adeguate ragioni personali o lavorative, può imporre una rimodulazione dell’affidamento e della frequentazione.

Lo scopo di una modifica dei tempi di frequentazione è quello di individuare la misura maggiormente idonea a non ledere il superiore interesse del minore ad avere una paritetica frequentazione con ciascuno dei genitori.

L'esercizio del Diritto di Visita: il nuovo partner

Tra le situazioni che più frequentemente interferiscono con l’esercizio del diritto di visita, si trova la presenza del nuovo partner di uno dei due genitori al momento della visita ai figli.

Allo stato, non sono previsti divieti a che agli incontri con la prole minorenne sia presente anche il nuovo partner del genitore non affidatario, tenuto conto, in ogni caso, che:

  • la presenza del nuovo partner di uno dei genitori agli incontri non deve cagionare effetti negativi sullo stesso minore;
  • tale presenza, inoltre, non deve andare ad incidere sulla distinzione dei ruoli.

L'esercizio del Diritto di Visita: il rifiuto del figlio

Altra questione ricorrente è quella del rifiuto del figlio minore ad incontrare il genitore non affidatario o collocatario.

Attesa la necessità di tutelare il preminente interesse del minore, in tali casi è opportuno distinguere tra:

  • la presenza di un illecito comportamento ostruzionistico da parte dell’altro coniuge
  • un rifiuto autodeterminato da parte della prole.

In tale ultimo caso, dovrà essere oggetto di accertamento giudiziale la maturità e la capacità di discernimento del minore, al fine di accertare la sua effettiva volontà che, laddove validamente e compitamente formatasi, non può essere cortata.

L’accertamento giudiziale del grado di maturità e della capacità di discernimento del minore è solitamente delegato dal Giudice ai servizi sociali territoriali e/o a strutture psicopedagogiche.

Per un ulteriore approfondimento è possibile consultare la sezione Ascolto del Minore

L'esercizio del Diritto di Visita da parte dei nonni

Con riferimento alla disciplina relativa al diritto di visita degli ascendenti si rinvia all’approfondimento Condotta Ostativa i Rapporti con il Nipote.

In questa sede è sufficiente evidenziare come sia un diritto espressamente riconociuto dei nonni quello di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ciò anche attraverso l’esercizio del diritto di visita.

Il diritto di visita degli ascendenti può essere giudizialmente riconosciuto laddove risponda al superiore interesse del nipote minorenne e non vada ad interfere con i diritti e i doveri genitoriali.

I procedimenti giudiziali

All’infuori dei giudizi di separazione e divorzio e di quelli di cui all’Art. 709 ter Cod. Proc. Civ. in materia di gravi inadempienze genitoriali, le questioni relative all’esercizio del Diritto di Visita sono decise dal Tribunale ordinario con il cd. rito camerale.

Il procedimento si attiva con Ricorso al Tribunale competente.

Per il procedimento relativo a condotte ostative il diritto degli ascendenti, la competenza, invece, è radicata avanti il Tribunale per i minorenni.

Le questioni riguardanti i figli conseguenti alla cessazione della convivenza tra i genitori non coniugati sono risolte in base alle medesime regole previste per i figli di coppie coniugate. 

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 24 Marzo 2019

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