Misure di tutela per categorie di lavoratori particolarmente deboli - D.L. n° 101/2019

Approvata la Legge n° 128/2019 relativa alla conversione del D.L. n° 101/2019

In data 02 Novembre 2019 è stata approvata la L. n° 128/2019 relativa alla conversione del D.L. n° 101/2019, provvedimento con il quale il Governo aveva introdotto lo scorso Settembre alcune nuove misure urgenti di tutela del lavoro.

Le finalità della suddetta disciplina normativa, finalità peraltro meritorie, sono espressamente enunciate in epigrafe al testo di legge emanato:

  • “…ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità

Per la consultazione del Testo di legge Coordinato (D.L. n. 101/2019 e L. n. 128/2019) cliccare qui 

Novità riguardanti i lavoratori CO.CO.CO. e la disiplina dei cd. gig worker

Preliminarmente, si precisa come il D.L. n. 101/2019 sia destinato ad incidere sulla disciplina riguardante i lavoratori dipendenti che operano in regime di CO.CO.CO. e su quelli organizzati secondo il modello cd. 'gig working'.

In particolare, con il provvedimento in esame sono stati ricondotti alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro subordinato: 

  • i rapporti di collaborazione costituiti da prestazioni di lavoro prevalentemente (quindi, non più esclusivamente) personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente.

Con l’approvazione del richiamato testo di legge, inoltre, è stato eliminato il riferimento dell’organizzazione del lavoro, da parte del committente, rispetto “ai tempi e al luogo di lavoro” dei collaboratori.

Viene così meno il riferimento, ormai canonico, alle caratteristiche della prestazione lavorativa “tempi” e “luogo di lavoro”, caratteri che hanno da sempre rappresentato, ai fini dell’inquadramento della prestazione, dei criteri privilegiati per identificare l’esistenza, o meno, del vincolo di subordinazione nella collaborazione (trattasi, infatti, di elementi indice dell’esercizio di poteri espressione delle prerogative datoriali).

Ciò precisato, attesa l’introduzione della fattispecie relativa al lavoro organizzato attraverso piattaforme digitali, è necessario prendere in esame la ‘nuova’ categoria di lavoratori cd. gig worker (per la definizione si veda la nota editoriale a piè pagina).

Il nostro legislatore è intervenuto su questa particolare figura di cd. micro-job, regolando, espressamente, anche la fattispecie della prestazione lavorativa resa attraverso piattaforma digitale.

Tale fattispecie, pertanto, rientra oggi tra le ipotesi di collaborazione cui è estesa la disciplina (e le tutele) del rapporto di lavoro subordinato.

Gli sviluppi applicativi di tale ‘mini’ riforma saranno da seguire con molta attenzione.

Lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui (cd. Riders)

Con il testo di legge in esame, è stata finalmente introdotta una disciplina diretta a stabilire “livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi” che:

  • svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli, la cui attività sia organizzata attraverso l’uso di piattaforme anche digitali, sempre che il rapporto non sia da inquadrare in quello di lavoro dipendente.

Si tratta della disciplina delle prestazioni lavorative del c.d. riders, disciplina con la quale sono stati dettati i criteri per la determinazione del compenso complessivo dei lavoratori, compenso che dovrà essere definito in sede di contrattazione collettiva.

In mancanza di una disciplina collettiva, i riders non potranno più nel prossimo futuro, in ogni caso, essere retribuiti a cottimo, ossia in base alle consegne effettuate.

Ai riders dovrà essere garantito un compenso orario minimo, compenso da individuare, in attesa della disciplina collettiva, nei minimi tabellari previsti dai C.C.N.L. relativi a settori affini o equivalenti (e.g. C.C.N.L. trasporto e logistica).

Sono state previste misure minime indennitarie di carattere integrativo del compenso di riferimento per le prestazioni rese in fascia notturna, festiva, o ancora per le prestazioni rese in condizioni metereologiche avverse.

In attesa della contrattazione collettiva di settore, tale indennità integrativa è ex lege fissata nella misura del 10 % del parametro retributivo indicato nei minimi tabellari previsti dai C.C.N.L. per settori affini o equivalenti (come sopra precisato), oppure attraverso emanandi decreti attuativi del Ministero del Lavoro.

È stata previsto, provvidenzialmente, l’obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il soggetto committente, inoltre, è tenuto al rispetto della normativa di cui al Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. n. 81/2008).

Altro aspetto degno di espresso rilievo è quello, relativo alla disciplina antidiscriminatoria del lavoratore autonomo riders: “…l'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono
vietate
…”.

(segue) Entrata in vigore degli obblighi per compensi e assicurazione obbligatoria dei riders

Con la pubblicazione della Legge n° 128/2019 di conversione del Decreto Legge n° 101/2019, sono stati fissati i termini entro i quali i soggetti destinatari dovranno adeguarsi agli obblighi in oggetto.

Segnatamente, in merito agli obblighi di cui alla disciplina per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui (cd. riders), sono previste le seguenti scadenze:

  • tutela minima in materia di compenso del lavoratore autonomo entro il termine di 12 mesi dal 03 Novembre 2019 (dal 03 Novembre 2020 S. E. & O.)
  • obbligo di copertura assicurativa entro il termine di 90 giorni dal 03 Novembre 2019 (dal 01/02/2020 S. E. & O.)

Definizione gig worker (nota editoriale)

L’espressione ‘gig worker’ è un neologismo che viene utilizzato per identificare coloro che rendono una prestazione lavorativa dietro domanda veicolata digitalmente, secondo un modello oggi noto come on demand (altra, non causale, espressione anglofona).

Questa particolare prestazione lavorativa, pertanto, è resa in presenza di precise richieste di servizi, prodotti o speciali competenze dei prestatori.

Il corretto significato della parola Gig è incarico di tipo occasionale o temporaneo (così nel gergo inglese-americano).

Gli unici veri elementi di novità di tale figura rispetto alla figura del lavoro intermittente, appaiono essere rappresentati:

  • dall’introduzione, nell’ambito di un rapporto di lavoro “alla spina”, di nuove tecniche caratterizzanti l’organizzazione del lavoro (e.g. utilizzo di piattaforme digitali e connesse dotazioni - anche - tecnologiche);
  • tranchant, di un’evoluzione (o forse un’involuzione è presto dirlo) della figura del lavoro intermittente o a chiamata, figura già disciplinata agli Artt. 13 e ss. del D.lgs. 81/2015 e ancorata, però, a precisi requisiti (tra i quali il principale appare essere quello dell’età dei prestatori - recte: il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni).

Per una breve panoramica su tale contesto lavorativo, può farsi riferimento all’articolo “The on-demand economy. Workers on tap”, con il quale l’Economist, già nel Dicembre 2014, esponeva una realtà oggi diffusamente conosciuta anche in Italia “…Uber provides chauffeurs. Handy supplies cleaners. SpoonRocket delivers restaurant meals to your door. Instacart keeps your fridge stocked….”.

Si rileva, del tutto incidentalmente, come dietro la figura del ‘gig worker’, si nasconda una realtà affatto nuova nel mercato del lavoro, realtà caratterizzata dall’intrinseca precarietà del rapporto e dalla tendenziale condizione di incertezza socioeconomica del prestatore.

Lo scrivente ritiene che la prestazione lavorativa dei ‘gig workers’, all’atto pratico, sia comunuqe caratterizzata da esigenze della domanda di carattere contingente (la prestazione è essenzialmente resa in maniera intermittente), esigenze della domanda veicolate, integrate ed organizzate, nelle piattaforme digitali di riferimento dei servizi o prodotti da rendere, per il tramite del gig worker, al cliente (finale).

Concludendo, con l’attuale disciplina del ‘gig working’ orentata ad inquadrare la fattispecie nell'ambito della subordinazione del rapporto, il legislatore ha fatto un primo 'cosciente' passo (in significativa controtendenza, è giusto evidenziarlo, rispetto alle politiche di settore adottate nel nuovo millenio) inserendo la figura del prestatore cd. gig worker nella disciplina legale, con l'espressa finalità di estendergli le tutele previste per il lavoro subordinato, attraverso l’inciso 

  • “…Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali…” (Art.2, D.lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 101/2019 in esame e ss. mm.).

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