Le attività svolte durante le gite scolastiche e la copertura assicurativa per infortunio
Con la Sentenza n° 8449 del 27 Marzo 2019, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui allorquando uno studente prenda parte ad una attività non tecnica all’aperto durante una gita scolastica, tale attività non rientra tra esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche il cui svolgimento è garantito dall’INAIL.
In particolare, il caso deciso dalla Suprema Corte riguarda i limiti dell’estensione della garanzia assicurativa INAIL, prevista dal D.P.R. n° 1124/1965 in favore degli insegnanti e degli alunni.
Ai fini dell'operatività della suddetta copertura assicurativa INAIL, infatti, è necessario che in caso di infortunio occorso nello svolgimento di una attività durante una gita scolastica, l'attività stessa rivesta carattere didattico e costituisca una "esperienza tecnico-scientifica o una esercitazione pratica".
In difetto di tale requisito la garanzia assicurativa INAIL è esclusa sia per gli insegnanti e sia per gli alunni.
Gite scolastiche e copertura assicurativa per infortunio