Lo straining quale particolare forma di mobbing
Con la Sentenza n° 3977 del 19 Febbraio 2018, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro per i danni patiti dal dipendente per mobbing e straining.
Tale responsabilità sorge ogniqualvolta l’evento dannoso sia determinato da un comportamento colposo, ossia dall’inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali posti a suo carico ovvero per il al mancato rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede.
In particolare, la Sentenza in esame ha riconosciuto la risarcibilità dello straining quale forma attenuata di mobbing, in quanto produttiva di danno risarcibile al dipendente pur in assenza del carattere della continuità delle azioni vessatorie.
Lo Straining nella Sentenza della Cassazione Lavoro n° 3977/2018