La prevedibilità dell’evento rileva soltanto nell’esame della colpa professionale del medico
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n° 13950 del 23 Maggio 2019, è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità professionale medica.
Nel caso in esame, relativo alla responsabilità professionale di un medico chirurgo, la Suprema Corte ha affrontato il rapporto intercorrente tra gli elementi costitutivi del nesso causale e della colpa, analizzando anche i rispettivi e peculiari profili probatori.
I Giudici di Legittimità, sono giunti a riaffermare il principio secondo cui, nell'individuazione della relazione primaria tra il comportamento dell’autore del fatto e l’evento, la ricostruzione della fattispecie illecita prescinde da una valutazione preliminare della prevedibilità dell’evento, valutazione che non appartiene alla ricostruzione del nesso di causalità, bensì all’esame della sola colpa professionale (sia sotto il profilo della mancata previsione dell'evento e sia per l’inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente).
La prevedibilità dell’evento nella colpa professionale del medico